DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA n. 10/2000

24 febbraio 2000

Causa C-205/98

Commissione/Repubblica d'Austria

L'AVVOCATO GENERALE A. SAGGIO PROPONE ALLA CORTE DI DICHIARARE CHE I PEDAGGI RISCOSSI SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO NON RISPETTANO LA DIRETTIVA IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA


Secondo l'Avvocato generale, l'Austria, aumentando i pedaggi per gli autoveicoli con più di tre assi sul percorso completo del Brennero ha operato una discriminazione indiretta, fondata sulla nazionalità e sull'origine o la destinazione del trasporto e non ha correlato i pedaggi ai costi della rete di infrastrutture.

L'autostrada del Brennero (A13) attraversa il Tirolo dalla città di Innsbruck fino al confine con l'Italia, per una lunghezza di 34,5 Km; fa parte di un complesso autostradale di rilevanza comunitaria che collega l'Italia alla Germania ed al resto dell'Europa settentrionale (5). Essa fa parte del demanio federale austriaco e dal 1983 il suo sviluppo è affidato ad una società (ASFINAG) controllata dallo Stato (7).

Il sistema di pedaggio applicato è quello di tipo "semi-aperto" per cui si distinguono un percorso completo, uno parziale e un corto e sulla detta base si applicano fondamentalmente tre tipi di pedaggio (8).

Fra il 1995 e il 1996 sono state attuate una serie di modifiche alle tariffe dei pedaggi applicate sul percorso completo per gli autoveicoli con più di tre assi e con un peso totale a pieno carico non inferiore a 12 t. (15)

La Commissione, pur regolarmente informata dal governo austriaco della manovra tariffaria, ha aperto una procedura di infrazione e successivamente chiesto alla Corte di dichiarare l'Austria inadempiente a causa degli aumenti dei pedaggi sul percorso completo, (discriminazione indiretta, fondata sulla nazionalità e sull'origine o la destinazione del trasporto) e per la mancanza di correlazione fra pedaggi e i costi di costruzione, esercizio e sviluppo dell'autostrada del Brennero. (16)

Si ricorda che i pedaggi ed i diritti di utenza autostradali (correlati rispettivamente al tragitto percorso e alla durata dell'utilizzazione dell'autostrada) rientrano nelle politiche comunitarie dei trasporti (per il loro impatto sul traffico comunitario) e dell'armonizzazione fiscale (per la loro natura parafiscale) (2). Secondo la direttiva 93/89/CEE, i pedaggi sono da applicare senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa della nazionalità del trasportatore o dell'origine o destinazione del trasporto. (2)

Nel 1995 la Corte aveva annullato la direttiva per violazione di forme sostanziali (in sede legislativa non era stato consultato il Parlamento una seconda volta, come previsto dagli artt. 75 e 99 del Trattato CEE), ma ne aveva mantenuto in vigore gli effetti fino all'emanazione della nuova direttiva da parte del Consiglio. La nuova direttiva 1999/62/CE ha sostituito quella annullata (3, 4).

L'Avvocato generale ricorda innanzitutto che, anche secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione può fondare un ricorso per inadempimento su una direttiva annullata di cui una sentenza della Corte abbia mantenuto in vigore gli effetti, sempre nell'ottica di garantire l'effetto utile non solo della nomativa in questione, ma anche della sentenza della Corte. (18, 19)

Discriminazione indiretta a causa della nazionalità del trasportatore

La Commissione ha quindi fatto valere che l'Austria, con la sua manovra tariffaria, ha introdotto una discriminazione basata sulla nazionalità del trasportatore a danni degli autoveicoli con più di tre assi che effettuano il percorso completo dell'autostrada del Brennero, visto che questi, nella loro maggioranza, non sono immatricolati in Austria (21). Si tratterebbe di una discriminazione indiretta: la norma austriaca non si basa infatti sulla nazionalità del trasportatore, ma basandosi su altri criteri, perviene allo stesso risultato.

In via preliminare si deve riconoscere che i trasportatori di un certo Stato membro dispongono di fatto di autoveicoli immatricolati in quello Stato membro da cui deriva una sorta di presunzione di identità fra nazionalità del trasportatore e luogo di immatricolazione (22).

Effettivamente, al 1- febbraio 1996, i pedaggi per gli autoveicoli fino a tre assi sul percorso completo e per quelli con più di tre assi che non effettuavano il percorso completo non sono stati aumentati (26).

Hanno subìto gli aumenti solo gli autoveicoli con più di tre assi che percorrevano completamente l'autostrada del Brennero (27). Di tutti gli autoveicoli con più di tre assi che effettuano il percorso completo, l'84% appartenevano a trasportatori non austriaci (29).

La Commissione prende quindi in considerazione gli autoveicoli per il trasporto pesante, destinati a fini industriali e commerciali, e confronta quelli con più di tre assi che effettuavano il percorso completo (stranieri) con quelli che effettuavano i percorsi parziali (austriaci) (35).

Il costo chilometrico sul percorso completo risulta più del doppio rispetto a quello su percorsi parziali: l'Avvocato generale riconosce quindi la discriminazione indiretta ai danni degli autoveicoli stranieri.

A conferma di ciò la Commissione fa rilevare che nella risoluzione con cui ha avviato la manovra tariffaria il Parlamento regionale del Tirolo ha assunto un atteggiamento nettamente protezionistico, menzionando espressamente la salvaguardia dei trasportatori nazionali dagli aumenti drastici delle tariffe.

Discriminazione indiretta in base all'origine o alla destinazione del trasporto

La direttiva vieta anche ogni discriminazione che colpisce i trasportatori in funzione del luogo di origine o di destinazione del trasporto, per evitare trattamenti preferenziali per località, zone o interi Stati membri interessati da particolari frequenze di traffico o esigenze economiche e per evitare distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri (47).

A titolo di completezza, si ricorda peraltro che per il traffico internazionale di mero transito esiste a favore dell'Austria una disciplina comunitaria differenziata [reg. (CE) n. 3298/94] (47).

Secondo la Commissione, dal momento che gli aumenti tariffari hanno colpito solo gli autoveicoli con più di tre assi che effettuavano il percorso completo e che questo configura prevalentemente il traffico di transito, sussiste una discriminazione indiretta basata sull'origine o destinazione del trasportatore. (48)

Effettivamente gli autoveicoli con più di tre assi che effettuavano traffico di transito utilizzando il percorso completo erano più dell'86,8% (49).

A parere dell'Avvocato generale, poiché gli autoveicoli con più di tre assi che effettuavano percorsi parziali e non erano destinati al traffico di transito godevano di un sistema tariffario migliore rispetto a quelli con più di tre assi che effettuavano il percorso completo e erano destinati al traffico di transito, esiste una discriminazione indiretta fondata sull'origine da destinazione del trasporto (51).

Mancata correlazione fra pedaggi e costi delle infrastrutture

La Commissione ritiene che la correlazione tra pedaggi e costi delle infrastrutture debba essere riferita a ciascun tratto autostradale specifico (e non invece, come sostiene l'Austria, all'insieme della rete autostradale operante nello stesso sistema di finanziamento).

Secondo l'Avvocato generale l'autostrada el Brennero costituisce un insieme di ponti, tunnel e valichi autostradali per cui l'importo dei pedaggi relativi deve tener conto dei costi di costruzione, esercizio e sviluppo di dette opere. Pertanto la correlazione fra pedaggi e costi va riferita al solo tratto autostradale del Brennero (e non invece all'intero sistema autostradale austriaco) (58).

Contemporaneamente, i costi delle infrastrutture costituiscono un limite all'aumento dei pedaggi, secondo la logica di ragionevolezza e moderazione delle tariffe autostradali propria della direttiva.

Il confronto fra il volume previsionale dei costi ed il gettito presunto dei pedaggi evidenzia che l'importo dei pedaggi superava del 153% quello dei costi e dimostra l'assenza della correlazione auspicata dalla direttiva.

NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale dipendenza, una soluzione giuridica per la causa.

Il presente comunicato stampa costituisce un documento non ufficiale ad uso dei mezzi d'informazione, non vincolante per la Corte di giustizia.

Il comunicato stampa è disponibile in italiano, francese, tedesco e inglese sul sito Internet al seguente indirizzo: www.curia.eu.int

Per ogni altra informazione, si prega di contattare la dott.ssa Estella Cigna, tel. (00352) 4303-2582.