Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n 4/2001

8 febbraio 2001

Conclusioni dell'Avvocato generale Antonio Tizzano nella causa C-173/99

Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU)
contro
Secretary of State for Trade and Industry

NELLE SUE CONCLUSIONI, L'AVVOCATO GENERALE TIZZANO SUGGERISCE ALLA CORTE DI DICHIARARE CHE LA NORMA BRITANNICA CHE STABILISCE CHE IL DIRITTO ALLE FERIE SORGE SOLO DOPO CHE IL LAVORATORE È STATO IMPIEGATO 13 SETTIMANE È CONTRARIA ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA SULL'ORARIO DI LAVORO


BECTU è un sindacato del settore radiotelevisivo, cinematografico, teatrale: i suoi circa 30.000 iscritti sono tecnici del suono, degli effetti speciali, del montaggio, cameramen, operatori cinematografici, parrucchieri, truccatori e simili.

La normativa britannica che ha dato attuazione alla direttiva europea del 1993 sull'orario di lavoro, stabilisce che il diritto alle ferie sorge a condizione che l'interessato abbia svolto un periodo minimo di lavoro di 13 settimane continuative presso lo stesso datore di lavoro. Inoltre, conformemente alla direttiva, le ferie annuali non possono essere sostituite da un'indennità finanziaria, salvo nel caso in cui il rapporto di lavoro sia interrotto.

I lavoratori che il BECTU rappresenta sono solitamente assunti sulla base di contratti di breve durata, spesso inferiori alle 13 settimane. Essi, di conseguenza, non potrebbero acquisire, secondo la legislazione britannica, il diritto alle ferie annuali.

Il sindacato ha agito contro il Secretary of State for Trade and Industry chiedendo che la normativa britannica sia annullata. La High Court inglese si è quindi rivolta alla Corte di giustizia per sapere se la direttiva europea consenta ad uno Stato membro di stabilire che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite non inizi a maturare fino a quando il lavoratore non abbia svolto un periodo minimo di attività con il medesimo datore di lavoro.

A parere dell'Avvocato generale, il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto sociale fondamentale: esso è stato enunciato in vari atti internazionali ed è stato solennemente confermato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, della quale l'Avvocato generale sottolinea la vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori della scena comunitaria.

Il diritto alle ferie, aggiunge l'Avvocato generale, corrisponde non solo all'interesse del singolo lavoratore, ma anche ad un interesse sociale di carattere più generale, quello alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori: per questo esso è un diritto automatico, incondizionato ed inderogabile.

La direttiva ha come obiettivo l'armonizzazione ed il progresso delle condizioni esistenti nell'ambiente di lavoro: per questo essa detta delle prescrizioni minime, che possono essere superate dalle norme nazionali solo in senso più favorevole ai lavoratori e che comunque non possono essere trascurate a beneficio di considerazioni di puro carattere economico.

E' vero che la direttiva riconosce il diritto alle ferie secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalla legislazioni degli Stati membri. Ma questi possono solo regolare gli aspetti organizzativi e procedurali; non possono spingersi fino a precludere la nascita del diritto.

L'Avvocato generale fa poi notare come la legge britannica pregiudichi ulteriormente i lavoratori in caso di contratti di durata inferiore alle 13 settimane: essi, non avendo alcun diritto alle ferie, non potranno neppure pretendere il pagamento dell' indennità finanziaria che, secondo la direttiva, deve essere pagata, in alternativa alle ferie non godute, al lavoratore in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro. Il lavoratore che conclude il proprio rapporto di lavoro prima delle prescritte 13 settimane non godrà né delle ferie fino ad allora effettivamente maturate, né dell'indennità finanziaria sostitutiva.

Pertanto, in base a questo duplice ordine di considerazioni, a parere dell'Avvocato generale, la normativa britannica è illegittima.

NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, una soluzione giuridica per la causa.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: italiano, inglese.

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