Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 6/2001

23 febbraio 2001

Ordinanza della Corte nella causa C-445/00R

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SOSPENDE L'APPLICAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL SISTEMA DEGLI ECOPUNTI PER GLI AUTOCARRI MERCI IN TRANSITO ATTRAVERSO L'AUSTRIA

L'Atto d'adesione della Repubblica austriaca all'Unione europea comprende un protocollo che stabilisce un regime speciale per il transito delle merci su strada attraverso l'Austria.

Esso prevede essenzialmente un meccanismo diretto alla riduzione delle emissioni complessive di NOx (ossidi di azoto) mediante il quale ciascun autocarro per traversare l'Austria ha bisogno di un certo numero di ecopunti che rappresentano il suo livello di emissione di NOx (gli ecopunti sono amministrati dalla Commissione che li distribuisce agli Stati membri). E' del pari previsto che la Commissione deve adottare le misure appropriate qualora, nel corso di un anno, il numero di viaggi di transito superi di più dell'8% la cifra del 1991. Tali misure, che consistono nel ridurre il numero di ecopunti e, di conseguenza, il numero di transiti, sono applicate l'anno successivo.

Le statistiche mostrano nel 1999 un aumento del traffico del 14,57% rispetto al 1991. Il sistema stabilito dal protocollo conduceva a prevedere una riduzione automatica degli ecopunti distribuiti. Secondo la Commissione e il Consiglio un'applicazione della riduzione per l'anno 2000 avrebbe avuto, in effetti, come conseguenza di vietare la circolazione di autocarri in transito attraverso l'Austria durante l'ultimo trimestre del 2000.

Per evitare di far ricadere sul solo anno 2000 la riduzione necessaria a causa dell'aumento del traffico nel 1999, il Consiglio l'ha scaglionata su quattro anni, ripartendo la riduzione dal 2000 al 2003 (30% di riduzione nel 2000, 30% nel 2001, 30% nel 2002 e 10% nel 2003). Il nuovo regolamento, inoltre, trasforma in regola generale tale scaglionamento per tutte le riduzioni che dovessero essere attuate in futuro, in caso di nuovi superamenti della soglia di viaggi.

Il 4 dicembre 2000 la Repubblica austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la nuova disciplina del sistema degli ecopunti. Ha chiesto inoltre al Presidente della Corte che, in attesa della pronuncia nel merito, fosse sospesa l'esecuzione del nuovo regolamento e che fossero adottati provvedimenti provvisori.

(Il Presidente della Corte di giustizia può ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto comunitario, qualora la sospensione sia giustificata a prima vista e consenta di evitare un danno grave e irreparabile per gli interessi di coloro che ne fanno richiesta. Nel prendere la sua decisione il Presidente valuta l'urgenza e pondera gli interessi presenti nella fattispecie).

Nella sua ordinanza, il Presidente della Corte riconosce la serietà degli argomenti formulati dall'Austria riguardo:

* all'illegittimità di una modifica del protocollo e degli allegati di un atto d'adesione mediante un semplice regolamento;

* alla necessità di far ricadere la riduzione degli ecopunti sull'anno che segue quello nel corso del quale è stato constatato l'aumento del traffico.

Nel valutare l'urgenza di rinviare l'applicazione del regolamento di cui è chiesto l'annullamento, il Presidente della Corte di giustizia constata che l'applicazione del nuovo regolamento comporta un aumento dei viaggi di transito e dei danni da essi derivanti. Tali danni non possono essere eliminati retroattivamente e sarebbe difficile, se non impossibile, il loro adeguato risarcimento.

Tenuto conto del fatto che il sistema degli ecopunti non sarà più applicabile dopo la fine del periodo transitorio (2003), il Presidente della Corte ha ritenuto necessario accordare all'Austria una tutela provvisoria per evitare che il tempo necessario per trattare la causa principale possa condurre al consolidamento di una situazione irreversibile, che risulterebbe dall'applicazione di disposizioni a prima vista illegittime.

Nella sua ordinanza, il Presidente non mette in discussione lo scaglionamento già effettuato in seguito al superamento verificatosi nel 1999, in quanto considera che il danno si sia già prodotto e che i provvedimenti provvisori non sono destinati a compensarlo.

Per contro, il Presidente della Corte sospende l'applicazione della disposizione che prevede lo scaglionamento nel corso di più anni di ogni riduzione che le istituzioni comunitarie fossero costrette ad effettuare in futuro. La sospensione appare necessaria tenuto conto, in particolare, del fatto che i dati provvisori disponibili mostrano che la soglia di viaggi è stata ancora una volta superata nel 2000.

N. B: La presente ordinanza non pregiudica in alcun modo la soluzione che verrà adottata dalla Corte nella causa di merito. La Corte pronuncerà la sentenza relativa in un momento successivo.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: francese, tedesco, italiano.

Per il testo integrale dell'ordinanza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int

verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. Estella Cigna

tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 25 00.