Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 07/2001

6 marzo 2001

Sentenza della Corte nella causa C-274/99

Connolly/Commissione

IL COMPORTAMENTO DEL SIG. CONNOLLY NEI CONFRONTI DEL SUO DATORE DI LAVORO HA PORTATO INEVITABILMENTE AD UNA ROTTURA DELLA FIDUCIA RECIPROCA ED ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


Il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà di espressione, del quale evidentemente godono i funzionari comunitari, incontra il proprio limite salvo il controllo del giudice nel rispetto dei doveri e delle responsabilità connessi ai compiti affidati ai detti funzionari

Durante un periodo di aspettativa "per motivi personali" ottenuto nel giugno 1995, il signor Connolly, alto funzionario comunitario, responsabile di un'unità organizzativa presso la direzione "affari monetari" della Commissione, ha pubblicato un libro intitolato "The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe's money".

Reintegrato nei servizi della Commissione nell'ottobre 1995, il signor Connolly è stato sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dei doveri imposti dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il signor Connolly, senza richiedere l'autorizzazione preventiva prevista dallo Statuto, aveva proceduto alla pubblicazione della sua opera, il contenuto della quale, ad avviso della Commissione, arrecava pregiudizio alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria che egli era chiamato ad attuare nonché all'immagine ed alla reputazione dell'istituzione. Il comportamento complessivo del detto dipendente veniva inoltre ritenuto offensivo della dignità della funzione di cui egli era investito.

All'esito del procedimento disciplinare, in data 16 gennaio 1996, è stata inflitta al signor Connolly, previo parere della commissione di disciplina, la sanzione della destituzione dall'impiego (con conservazione dei diritti pensionistici).

Il 18 ottobre 1996 il signor Connolly ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso diretto ad ottenere, in particolare, l'annullamento del parere della commissione di disciplina e della decisione di destituzione pronunciata a suo carico.

 

Le domande del signor Connolly sono state respinte con due pronunce del Tribunale di primo grado in data 19 maggio 1999.

Il 20 luglio 1999 il signor Connolly ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee ricorsi di impugnazione contro tali decisioni del Tribunale.

La Corte di giustizia oggi respinge tali impugnazioni, confermando altresì le sentenze del Tribunale di primo grado.

La Corte ricorda che i diritti fondamentali e, tra questi, la libertà di espressione fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché ai trattati internazionali. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riveste, a questo proposito, un particolare significato (v. art. 6 del Trattato sull'Unione europea).

I dipendenti delle Comunità europee godono anch'essi del diritto alla libertà di espressione, anche nei settori rientranti nell'ambito di attività delle Istituzioni comunitarie.

In una società democratica, le limitazioni alla libertà di espressione come precisate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale la Corte di giustizia si richiama direttamente devono essere interpretate in maniera restrittiva.

D'altro canto, la Corte ricorda che in una società democratica è legittimo assoggettare i funzionari ad obblighi destinati essenzialmente a preservare il rapporto di fiducia tra l'Istituzione ed i dipendenti di questa, senza il quale diviene più difficile, se non impossibile, lo svolgimento in collaborazione con il funzionario interessato dei compiti affidati all'Istituzione medesima.

Sotto tale profilo, la necessità di richiedere un'autorizzazione preventiva ai fini della pubblicazione di opere riguardanti l'attività delle Comunità fa parte della tutela dei diritti di tali Istituzioni.

La Corte ritiene, infatti, che la tutela dei diritti delle Istituzioni, incaricate di compiti di interesse generale al servizio dei cittadini, costituisca uno dei motivi atti a giustificare restrizioni alla libertà di espressione, in conformità della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Tuttavia, la Corte sottolinea che tale autorizzazione può essere negata soltanto in casi eccezionali, nell'ipotesi in cui la pubblicazione sia di natura tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi delle Comunità, salva in ogni caso la possibilità di interporre ricorso contro l'eventuale decisione di diniego dell'autorizzazione.

A questo proposito, la Corte ricorda che il giudice comunitario deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà di espressione ed il legittimo interesse delle Istituzioni a vigilare, in particolare, a che i propri dipendenti operino nel rispetto dei doveri e delle responsabilità connessi alle loro funzioni.

A giudizio della Corte, il signor Connolly ha infranto il rapporto di fiducia con il suo datore di lavoro, avendo pubblicato, senza richiedere l'autorizzazione preventiva prevista dallo Statuto, uno scritto dal tenore critico, e perfino ingiurioso, nei confronti di taluni membri della Commissione e avendo messo in discussione gli orientamenti fondamentali della politica della Comunità, alla quale egli era precisamente tenuto a contribuire lealmente.

Il Tribunale di primo grado ha legittimamente concluso che la decisione di destituzione pronunciata a carico del signor Connolly non costituiva una violazione del diritto di quest'ultimo alla libertà di espressione.

Sulla scorta di tali fatti, la Corte respinge le domande proposte dal signor Connolly e conferma la sentenza del Tribunale di primo grado.

N.B.:

Nel medesimo giorno la Corte rigetta il ricorso di impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso del signor Connolly diretto all'annullamento della decisione che ha disposto la sospensione di quest'ultimo dalle sue funzioni.

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