Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 14/2001

17 maggio 2001

Sentenza della Corte nella causa C-340/99

TNT Traco SpA/Poste italiane SpA

 UN'IMPRESA DI CORRIERE ESPRESSO PUO' ESSERE ASSOGGETTATA, A TALUNE CONDIZIONI, AL VERSAMENTO DI UN DIRITTO POSTALE A FAVORE DELL'OPERATORE INCARICATO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE


Poiché si tratta di un servizio di interesse economico generale, il diritto postale deve consentire di compensare le eventuali perdite derivanti dalla gestione del servizio postale universale

In Italia, i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza appartengono, in via di principio, in esclusiva allo Stato: le eventuali contravvenzioni sono punite con un'ammenda (pari a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di ITL 800). Dal 1998, lo Stato fornisce questo servizio per il tramite di una società per azioni -Poste Italiane SpA- il cui unico azionista è il ministero del tesoro.

La normativa italiana prevede che un'impresa che fornisce un servizio di corriere espresso che non rientra nel servizio universale deve versare a favore dell'operatore incaricato del servizio universale (nella fattispecie, Poste Italiane) un diritto postale. Questo diritto postale equivale alla tassa di francatura normalmente dovuta.

Nel febbraio 1997, tre dipendenti di Poste Italiane hanno effettuato un'ispezione presso la filiale di Genova della TNT Traco SpA. Avendo accertato che corriere espresso era stato raccolto, trasportato e distribuito in violazione del regime di esclusività, hanno inflitto alla TNT Traco un'ammenda di oltre ITL 46 000 000.

La TNT Traco si è rivolta al Tribunale di Genova facendo valere i principi di libera concorrenza del Trattato sull'Unione europea.

Il giudice ha innanzi tutto condannato Poste Italiane a rimborsare alla TNT Traco i 46 000 000 di lire. Esso ha infatti dichiarato che la funzione ispettiva, di controllo e sanzionatoria precedentemente detenuta da Poste Italiane era stata trasferita al Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni da una legge del 1994.

Il giudice italiano ha poi sottoposto alla Corte di giustizia una questione sulla compatibilità della normativa italiana con le disposizioni comunitarie sulla concorrenza.

La Corte fa presente che Poste Italiane è, ai sensi del Trattato, un'impresa pubblica cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, poiché non è obbligata a versare un diritto postale equivalente alla tassa di francatura normalmente dovuta da qualsiasi altro operatore. In quanto tale essa detiene una posizione dominante sul territorio italiano.

La legge italiana crea una situazione in cui l'impresa cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi è necessariamente indotta a commettere un abuso di posizione dominante, poiché beneficia di una remunerazione per servizi che non ha fornito essa stessa.

La Corte ritiene che il giudice italiano debba verificare se questa situazione pregiudichi il commercio tra Stati membri (ad esempio, se l'obbligo di versare a Poste Italiane il diritto postale di cui è causa valga anche per gli operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso tra la Repubblica italiana e un'altro Stato membro); in tal caso la legge italiana sarebbe incompatibile con le regole comunitarie di libera concorrenza.

Poste Italiane ed il governo italiano fanno valere che l'obbligo di versare il diritto postale è giustificato dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio economico dell'impresa incaricata della gestione del servizio postale universale.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi a favore di un'impresa incaricata di servizi d'interesse economico generale può essere giustificata dalla necessità di assicurare l'adempimento della specifica missione affidatale e se lo sviluppo degli scambi tra Stati membri non risulta compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

La Corte ammette che un'impresa quale Poste Italiane è incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, poiché essa assicura il servizio postale universale, indipendentemente dalla redditività del settore in cui viene fornito il servizio.

Per consentire ad una tale impresa di adempiere questa missione specifica può risultare necessario prevedere non solo la possibilità di una compensazione tra i settori di attività redditizi e i settori meno redditizi, ma anche l'obbligo per fornitori di servizi postali che non rientrano in tale servizio universale di versare un diritto postale che contribuisce al finanziamento di quest'ultimo e al suo adempimento in condizioni economicamente equilibrate.

Il totale degli introiti provenienti dai diritti postali, versati da tutti gli operatori economici che forniscono un servizio di corriere espresso, non può tuttavia essere superiore all'importo necessario per compensare le eventuali perdite derivanti dalla gestione nel servizio postale universale.

Inoltre, la Corte ritiene che l'impresa che assicura il servizio postale universale, allorché fornisce prestazioni di corriere espresso, debba anch'essa essere tenuta, alle stesse condizioni, al pagamento del diritto postale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: francese, italiana, inglese, tedesca

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