Il BECTU (Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union) è un sindacato
di circa 30 000 aderenti che lavorano nei settori radiotelevisivo, cinematografico, teatrale e
dello spettacolo nel Regno Unito (tecnico del suono, cameraman, tecnico degli effetti speciali,
proiezionista, tecnico del montaggio, responsabile dei sopralluoghi, parrucchiere, truccatore
...).
La normativa britannica sull'orario di lavoro prevede in particolare che il diritto alle ferie
annuali retribuite nasce solo se il lavoratore è stato occupato ininterrottamente per tredici
settimane alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
La maggior parte dei lavoratori rappresentati dal BECTU è assunta sulla base di contratti di
breve durata, spesso per meno di tredici settimane alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro. Di conseguenza, ai sensi del diritto britannico tali lavoratori non hanno diritto alle
ferie annuali retribuite.
Il BECTU ha presentato ricorso innanzi alla High Court of Justice per contestare tale
normativa.
La High Court of Justice chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee se tale
normativa sia compatibile con la direttiva comunitaria concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro: deve il lavoratore avere compiuto un periodo
minimo di lavoro ininterrotto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per iniziare a
maturare il diritto alle ferie annuali retribuite?
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva intende fissare prescrizioni minime destinate a
migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle
disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, l'orario di lavoro. Tale armonizzazione è
diretta a garantire una migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo
godere questi ultimi di periodi minimi di riposo e di periodi di pausa adeguati.
Inoltre, la Corte rileva che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori (9 dicembre 1989), presa in considerazione dalla direttiva, statuisce che ogni
lavoratore della Comunità europea deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di
protezione sanitaria e di sicurezza soddisfacenti e che, pertanto, egli ha diritto a ferie annuali
retribuite.
Di conseguenza, la direttiva comunitaria prevede che ogni lavoratore benefici di ferie annuali
retribuite di almeno quattro settimane (tre settimane durante un periodo transitorio di non più
di tre anni a decorrere dalla data di trasposizione della direttiva nel 1996).
La Corte ne deduce che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio
particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale gli Stati membri non
possono derogare.
Tale diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto sociale direttamente conferito dalla
direttiva ad ogni lavoratore per assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tale diritto riguarda tutti i settori di attività, senza distinzione alcuna tra i lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato.
Conseguentemente, la Corte afferma che la normativa britannica è in contrasto con il
diritto comunitario. Infatti, essa ha l'effetto di privare taluni lavoratori di qualsiasi diritto alle
ferie annuali retribuite.
Gli Stati membri, dispongono di un certo margine, nelle loro normative interne, le
modalità pratiche di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma non possono
tuttavia escludere taluni lavoratori dal godimento di tale diritto.
Lingue disponibili: francese, inglese, italiano, olandese, spagnolo.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna
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