A conclusione di un procedimento penale avente ad oggetto la violazione del codice della strada
in Italia, il sig. Arduino veniva condannato a pagare gli onorari dell'avvocato della controparte.
Il giudice adito in tale causa non applicava gli importi stabiliti dalla tariffa professionale. Per
questa ragione, la Corte di cassazione italiana cassava la sentenza e rinviava la causa su tale punto
allo stesso giudice.
Poiché in Italia esistono due indirizzi giurisprudenziali contrastanti circa la natura di tale tariffa,
il giudice di Pinerolo ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la tariffa degli
avvocati sia compatibile con il diritto comunitario della concorrenza.
In concreto, le tariffe degli avvocati vengono proposte dal Consiglio nazionale dell'ordine degli
avvocati (CNF) e approvate dal Ministro della Giustizia (con decreto ministeriale).
L' Avvocato generale Léger pronuncia oggi le sue conclusioni.
L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli Avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'Avvocato Léger ritiene che gli avvocati svolgono la loro attività in Italia nel mercato dei servizi
giuridici a fini di lucro e che di conseguenza prestano ivi un'attività economica ai sensi del
Trattato. Gli avvocati italiani debbono pertanto essere considerati, a suo avviso, come imprese
soggette al diritto comunitario della concorrenza.
IL CNF, secondo l'avvocato generale Léger , è un'associazione di imprese. Questo organo,
composto esclusivamente di avvocati, nel fissare le tariffe, non è obbligato per legge ad operare
nell'interesse generale. Le sue delibere, e in particolare quelle dirette a proporre alle autorità
pubbliche una tariffa, costituiscono pertanto decisioni di associazioni di imprese ai sensi del
diritto comunitario della concorrenza.
La decisione con la quale il CNF propone una tariffa costituisce tuttavia, a suo avviso, un mero
atto preparatorio nell'ambito di un procedimento legislativo italiano con valore puramente
consultivo. Tale decisione, come pure la sua comunicazione alle autorità italiane, non sarebbe
pertanto in quanto tale in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza. Essa
corrisponderebbe in realtà all'esercizio di una facoltà propria delle persone fisiche o
giuridiche di organizzarsi per presentare le loro richieste al governo o agli organi legislativi.
Pertanto, l'Avvocato Léger passa ad esaminare se l'adozione da parte delle autorità del decreto
ministeriale che approva tale tariffa rafforzi gli effetti di una decisione di associazione di imprese.
Per l'Avvocato generale, è possibile, infatti, che il decreto ministeriale restringa
sensibilmente il gioco della concorrenza, anche se il comportamento del CNF all'origine
dell'intervento dello Stato non è, in quanto tale, in contrasto con il diritto comunitario della
concorrenza. L'Avvocato generale Léger ritiene inoltre che in una siffatta ipotesi lo Stato
membro deve giustificare il suo comportamento con riferimento al diritto comunitario.
Ragioni legittime possono infatti indurlo a rafforzare gli effetti di un'intesa.
Nella misura in cui considera che il decreto ministeriale privi i consumatori della possibilità di
ottenere i prodotti o i servizi di cui trattasi al miglior prezzo, l'Avvocato generale ritiene che
la decisione dello Stato italiano restringa la concorrenza.
L'Avvocato generale Léger verifica quindi se la restrizione della concorrenza sia giustificata. Nel
corso di tale valutazione, suggerisce di verificare:
- se esista un controllo reale delle autorità pubbliche sul contenuto della decisione del
CNF;
- se la misura regolamentare o legislativa persegua uno scopo di interesse generale;
- se la misura sia proporzionata all'obiettivo perseguito.
L'Avvocato generale Léger ritiene che è compito del giudice di Pinerolo verificare se ricorrano
le suddette tre condizioni.
N.B.: L'Avvocato Léger pronuncia oggi anche le conclusioni nella causa C-309/99 (Wouters e
a.) avente ad oggetto la compatibilità di un divieto di collaborazione integrata tra avvocati e
esperti contabili con il diritto comunitario della concorrenza.
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