Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 28/01

10 luglio 2001

Conclusioni dell'avvocato generale Philippe Léger nella causa C-353/99 P

Consiglio dell'Unione/Hautala

L'AVVOCATO GENERALE LÉGER PROPONE ALLA CORTE DI CONFERMARE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 19 LUGLIO 1999 CHE HA RICONOSCIUTO UN DIRITTO DI ACCESSO PARZIALE AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO E, DI CONSEGUENZA, DI RESPINGERE IL RICORSO DEL CONSIGLIO

Fondandosi sul riconoscimento, da parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto per il pubblico di accedere ai documenti, l'avvocato generale conclude che al diritto di accesso parziale si può derogare unicamente in caso di difficoltà amministrative insormontabili e sotto il controllo del giudice.


La sig.ra Heidi Hautala, membro del Parlamento europeo, ha chiesto al Consiglio di comunicarle una relazione sulle esportazioni di armi convenzionali. Tale relazione, elaborata da un gruppo di lavoro nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), è diretta a migliorare l'applicazione coerente di criteri comuni per le esportazioni d'armi.

Con decisione 4 novembre 1997 il Consiglio ha negato alla sig.ra Hautala l'accesso alla relazione in quanto quest'ultima conteneva informazioni sensibili, la cui divulgazione avrebbe pregiudicato le relazioni dell'Unione europea con paesi terzi. Secondo la normativa comunitaria sull'accesso ai documenti il Consiglio può, infatti, negare l'accesso a un documento al fine di proteggere l'interesse pubblico nel settore delle relazioni internazionali.

Il 19 luglio 1999 il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del Consiglio dichiarando che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare la possibilità di un accesso parziale ai documenti. Il Consiglio, sostenuto dalla Spagna, ha proposto ricorso avverso tale sentenza del Tribunale; la sig.ra Hautala è sostenuta dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Finlandia e dal Regno Unito.

L'avvocato generale Léger presenta in data odierna le sue conclusioni in questa causa.

Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale rammenta, anzitutto, che il principio di accesso ai documenti trae la propria forza dalla sua natura di diritto fondamentale. Ricorda che il principio dell'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio è stato sancito da una decisione del 1993, che mirava a introdurre una certa dose di trasparenza nel funzionamento delle istituzioni. A suo parere, diversi Consigli europei hanno riaffermato questa volontà di consentire ai cittadini di accedere nel modo più completo possibile all'informazione. Inoltre, un codice di buona condotta è stato adottato dal Consiglio e dalla Commissione e il Trattato di Amsterdam stesso ha sancito il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

L'avvocato generale si riferisce esplicitamente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede un diritto di accesso a tali documenti. Egli vi ravvisa la consacrazione del principio di trasparenza, come uno dei mezzi più sicuri per associare i cittadini alla gestione della cosa pubblica.

A suo parere, la detta Carta ha collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al livello più alto dei valori comuni degli Stati membri, tredici dei quali hanno peraltro attribuito un contenuto positivo a tale principio adottando norme generali che prevedono un diritto per il pubblico di accedere ai documenti in possesso dell'amministrazione.

L'avvocato generale ritorna sulla nozione di documento. A suo parere, il diritto di accesso riguarda il contenuto di quest'ultimo e non la sua forma materiale: si tratta, infatti, di accedere alle informazioni contenute nei documenti stessi.

Sebbene ammetta che talune esigenze possono giustificare la limitazione del diritto di accesso, segnatamente in materia di difesa nazionale, egli reputa necessario verificare che tali restrizioni a un principio fondamentale (che devono sempre essere interpretate in modo restrittivo) rimangano proporzionate allo scopo perseguito (la tutela dell'interesse pubblico).

In proposito, egli ritiene che il rifiuto del Consiglio di esaminare la possibilità di un accesso parziale ai documenti sia manifestamente contrario al principio di proporzionalità. Questa pratica del "tutto o niente" non gli pare conforme alla natura di diritto fondamentale che occorre riconoscere al diritto di accesso ai documenti. L'aggravio di lavoro che potrebbe derivare al Consiglio dalla necessità di identificare le informazioni idonee ad essere divulgate nell'ambito di un documento non giustifica, in via di principio, che i cittadini siano privati di un diritto di accesso parziale all'informazione.

L'avvocato generale aggiunge che la pratica generalizzata di tale diritto in molti Stati membri non pone generalmente problemi insormontabili.

L'avvocato generale propone, di conseguenza, il riconoscimento di un diritto di accesso parziale ai documenti. Suggerisce che una deroga al diritto di accesso parziale sia ammessa unicamente qualora i vincoli amministrativi che la giustificano siano insormontabili, sempreché l'applicazione di tale deroga sia soggetta al controllo del giudice.

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che non impegna la Corte di giustizia.

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