Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 30/01


12 luglio 2001

Sentenza della Corte nella causa C-262/99

Paraskevas Louloudakis/Elliniko Dimosio

LA CORTE PRECISA LA NOZIONE DI RESIDENZA NELL'AMBITO DELL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVEICOLI A MOTORE

Solo ragioni imperative di prevenzione e di repressione giustificano la fissazione di ammende forfettarie in base a criteri fissi e che arrivano fino al decuplo delle imposte non pagate.

Il sig. Paraskevas Loulodakis, nato a Chanià (Creta) nel 1956, è cittadino greco ed italiano. Nel 1974 si è trasferito in Italia. Ha una formazione come architetto e ha creato in Italia con sua moglie, cittadina italiana, una società attiva nel settore immobiliare e nel commercio dell'olio d'oliva, e un'altra a Creta, che ha ad oggetto il confezionamento e il commercio dell'olio e dei grassi. Egli ha presentato, insieme a sua moglie, dichiarazioni dei redditi in Italia e in Grecia. Gli sono state rilasciate due patenti di guida, una italiana e l'altra greca. E' residente in Grecia e possiede anche una casa in Italia. Era iscritto nelle liste elettorali in Italia. I suoi figli hanno studiato in una scuola greca per imparare il greco, ma hanno frequentato anche una scuola a Firenze.

Nel 1995, un furgoncino immatricolato in Italia, appartenente alla società italiana del sig. Louloudakis, è stato oggetto di un controllo nel porto di Héraklion. Il furgoncino è stato successivamente sequestrato in quanto oggetto di contrabbando, con due altri veicoli immatricolati in Italia, appartenenti alla stessa società.

La dogana, ritenendo che egli avesse la sua residenza in Grecia, ha di conseguenza irrogato al sig. Louloudakis:
- un dazio maggiorato di 72 216 960 GRD per il mancato pagamento intenzionale dei dazi dovuti;
- un' ammenda di 100 000 GRD (per ciascuno dei tre veicoli) per mancata dichiarazione all'entrata nel territorio greco;
- un' ammenda di 11 000 000 GRD complessivamente, per possesso ed uso dei veicoli senza diritto ad un'esenzione temporanea.

Il giudice amministrativo di Héraklion, adito dal sig. Louloudakis, per annullare la decisione della dogana, si è rivolto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per ottenere una interpretazione della nozione di "residenza", nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, e sulla compatibilità con il principio di proporzionalità dell'insieme delle sanzioni previste dalla legge greca.


La Corte è chiamata ad interpretare la direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

Quest'ultima prevede che i veicoli da turismo, importati temporaneamente (periodo massimo di 6 mesi all'anno) per un uso privato, beneficiano di una franchigia, a condizione che la persona che li importa abbia la sua residenza in un altro Stato membro.

La Corte rammenta che l'obiettivo della direttiva è quello di favorire la libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità.

Benché essa non preveda esplicitamente una situazione come quella del sig. Louloudakis (situazione in cui legami sia personali sia professionali esistono in due Stati membri) la direttiva definisce come «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali. Ciò non esclude che la stessa persona dimori in un altro luogo per il resto dell'anno, parimenti in ragione di legami personali e professionali.

Nel caso in cui una persona disponga di legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua residenza viene stabilito in base alla valutazione globale di tutti gli elementi di fatto rilevanti e corrisponde al luogo in cui viene individuato il centro permanente dei suoi interessi. Pertanto ci si può basare sulla presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, la frequentazione effettiva di una scuola da parte dei figli, l'esercizio delle attività professionali, il posto in cui vi sono interessi patrimoniali e i legami amministrativi con le autorità pubbliche. Qualora tale valutazione globale non permetta tale individuazione, va dichiarata la preminenza dei legami personali.

In assenza di armonizzazione della normativa comunitaria nel settore delle sanzioni applicabili a questo tipo di situazione, gli Stati membri sono competenti a scegliere le sanzioni appropriate. Tuttavia essi sono tenuti a rispettare il principio di proporzionalità e la coerenza con gli obiettivi perseguiti, senza frapporre ostacoli alle libertà sancite dal Trattato.

Per quanto riguarda la compatibilità dei dazi e delle ammende pagate dal sig. Louloudakis con il principio di proporzionalità, la Corte rammenta che, perché la sanzione irrogata nell'ambito del regime d'importazione temporanea sia conforme al diritto comunitario è necessario che le imposte sulla base delle quali si calcola la detta sanzione siano esse stesse conformi al diritto comunitario. Spetterà al giudice nazionale verificare se si tratta di tale fattispecie alla luce in particolare della sentenza Commissione/Grecia del 1997 1

Sanzioni determinate in modo forfettario (criterio della cilindrata, senza considerare la vetustà) e un dazio maggiorato che possa arrivare fino al decuplo delle imposte di cui trattasi, possono essere sproporzionate e costituire un ostacolo alla libertà di circolazione dei residenti comunitari. Il diritto comunitario le ammette solo per ragioni imperative di prevenzione e repressione, che dovranno essere verificate dal giudice nazionale.

Documento non ufficiale a disposizione degli organi d'informazione, che non impegna la
Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, italiano, portoghese, greco, tedesco

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet
www.curia eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla dott.ssa Estella CIGNA

Tel.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674.
 

1Sentenza 23 ottobre 1997, nella causa C-375/95, Racc. pag. I-5981