Divisione stampa e informazione

COMUNICATO STAMPA n° 32/01

12 luglio 2001

Causa C-157/99


B.S.M. GERAETS-SMITS / Stichting Ziekenfonds e H.T.M. PEERBOOMS /Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen


LE CONDIZIONI PER OTTENERE UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE AI FINI DI UN RICOVERO OSPEDALIERO IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON DEVONO TRADURSI IN UN RIFIUTO ARBITRARIO

La Corte ammette che un sistema di previa autorizzazione costituisce un ostacolo
alla libera prestazione dei servizi medici ospedalieri. Esigenze imperative che riguardano l'equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza sociale ed il mantenimento di un servizio ospedaliero accessibile a tutti giustificano tuttavia tale restrizione.

La Corte delimita i criteri che presiedono all'autorizzazione di ospedalizzazione in un altro Stato membro e precisa le nozioni del carattere usuale e necessario del trattamento considerato previsti dalla normativa olandese.

La sig.ra Smits, coniugata Geraets, di cittadinanza olandese, affetta dal morbo di Parkinson, è stata curata senza previa autorizzazione della sua Cassa malattia olandese in una clinica specializzata tedesca. Avendo richiesto il rimborso delle spese sostenute, la sua Cassa ha rifiutato l'effettuazione del rimborso in quanto un trattamento soddisfacente ed adeguato di tale malattia era disponibile nei Paesi Bassi e in quanto il trattamento effettuato in Germania non comportava alcun giovamento aggiuntivo.

Il sig. Peerbooms, di cittadinanza olandese, è entrato in coma a seguito di un incidente automobilistico. Esso ha beneficiato di una speciale terapia intensiva in una clinica austriaca, che gli è stata di giovamento. Il sig. Peerbooms, infatti, non aveva più i requisiti stabiliti per l'accettazione in uno dei due istituti olandesi che offrono, a titolo sperimentale, la stessa tecnica medica (tale tecnica è accessibile, nei Paesi Bassi, solo alle persone di meno di 25 anni). Anche al sig. Peerbooms la cassa olandese ha rifiutato il rimborso delle spese sostenute, dato che, secondo l'autorità adita, il trattamento dispensato in Austria al sig. Peerbooms non presenta alcun vantaggio rispetto alle cure offerte nei Paesi Bassi.

La normativa olandese in materia previdenziale stabilisce infatti che i pazienti possano usufruire delle cure mediche offerte dagli istituti non convenzionati, sia nei Paesi Bassi che all'estero, solo dopo il rilascio di una previa autorizzazione.

Il giudice olandese adito per le cause che oppongono gli interessati alle loro casse malattia chiede alla Corte di giustizia se questo tipo di normativa sia compatibile con il principio della libera prestazione dei servizi.


La Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti a organizzare i loro sistemi previdenziali. Ciascuna normativa nazionale, in assenza di armonizzazione comunitaria, stabilisce le condizioni relative al diritto ed all'obbligo di iscrizione e le condizioni che danno titolo a tali prestazioni.

Cionononostante, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario ed in particolare la libera prestazione dei servizi. Le attività mediche, anche tenuto conto della particolare natura dei servizi interessati (prestazioni in natura, essendo il pagamento effettuato dalla cassa malattia dell'iscritto all'istituto ospedaliero), rientrano nell'ambito di applicazione della libera prestazione di servizi.

La Corte esamina quindi se tale disciplina ha degli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi. Subordinando il rimborso delle spese al rilascio di una autorizzazione condizionata al rispetto di due condizioni (il trattamento dev'essere usuale negli ambiti professionali interessati; il trattamento all'estero dev'essere necessario), la disciplina in esame costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

Esistono giustificazioni a tale ostacolo?

La Corte ricorda che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale ed il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero accessibile a tutti costituiscono imperativi finanziari e di sanità pubblica atti a giustificare un'ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

La necessità di ricorrere ad un regime di previa autorizzazione, nell'ambito di un sistema di cure sanitarie basato sul convenzionamento, consente, agli occhi della Corte, di assicurare sul territorio nazionale un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità, di garantire un controllo dei costi ed evitare lo spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane.

Tuttavia, le condizioni, quali quelle imposte nei Paesi Bassi per il rilascio di una previa autorizzazione, devono essere giustificate e rispettare il principio di proporzionalità.

Di conseguenza, la condizione del carattere usuale del trattamento ospedaliero previsto in un altro Stato membro è accettabile solo in quanto si faccia riferimento a ciò che è sufficientemente comprovato e convalidato dalla scienza medica internazionale.

La seconda condizione, ossia la necessità del trattamento previsto, cioé l'esigenza che il paziente sia curato in un istituto straniero a causa del suo quadro clinico, deve dar luogo ad un rifiuto di autorizzazione solo qualora esista un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di efficacia, che possa essere tempestivamente dispensato al paziente in un istituto convenzionato.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: tutte.

Per il testo integrale della sentenza, è possibile consultare il nostro sito Internet
www.curia.eu.int  intorno alle ore 15.00 di oggi

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674.