Il rimborso dev'essere almeno pari a quello che sarebbe stato concesso se l'assicurato fosse
stato ricoverato in un ospedale nel suo Stato membro d'iscrizione.
Ciononostante, la signora DESCAMPS si sottoponeva all'intervento nell'aprile 1990.
Successivamente, citava in giudizio, dinanzi ai giudici belgi, la sua cassa di assicurazione-malattia
per ottenere il rimborso delle spese sostenute sulla base delle tariffe praticate in Belgio (FRF 49
935,44) anziché di quelle praticate in Francia (FRF 38 608,89).
Nel dicembre 1994, una relazione peritale di un medico nominato dalla Cour du travail di Mons
confermava che questo tipo di intervento non veniva praticato ordinariamente in Belgio e che la
guarigione della signora DESCAMPS richiedeva necessariamente un ricovero in ospedale
all'estero. Poiché la signora DESCAMPS decedeva nel corso del giudizio, i suoi eredi, il signor
VANBRAEKEL ed i suoi figli, riassumevano la causa.
La Cour du travail di Mons ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se, una volta
stabilito che un ricovero ospedaliero in un altro Stato membro avrebbe dovuto essere
autorizzato, il rimborso delle spese ad esso relative vada effettuato secondo il regime dello
Stato dell'istituzione competente (in tal caso l'ente previdenziale belga) o secondo quello dello
Stato nel cui territorio ha avuto luogo tale ricovero.
La Corte, in definitiva, si è pronunciata sulle norme di presa a carico da applicare quando
l'autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria ai fini del ricovero ospedaliero in un altro
Stato membro sia stata ottenuta, eventualmente per via giudiziaria.
Essa ricorda che la normativa comunitaria ha istituito un sistema che garantisce che l'assicurato
che sia stato autorizzato a sottoporsi a cure mediche in natura in un altro Stato membro diverso
dal suo Stato d'iscrizione, beneficia nello Stato membro in cui le cure sono prestate di condizioni
altrettanto favorevoli di quelle di cui beneficiano gli assicurati rientranti nell'ambito di applicazione
della normativa di quest'ultimo Stato. Pertanto, la Corte ritiene che le modalità di presa a carico
applicabili sono quelle previste nello Stato in cui le cure sono prestate.
Tale presa a carico deve essere assunta, in via di principio, per le prestazioni in natura dalle
istituzioni dello Stato in cui le cure sono prestate, e successivamente rimborsate da parte
dell'istituzione a cui l'assicurato è iscritto.
La Corte ritiene che quando tale presa a carico non sia potuta avvenire a causa di un diniego
ingiustificato dell'autorizzazione da parte dell'istituzione d'iscrizione, quest'ultima deve
garantire direttamente all'assicurato il rimborso di un importo pari a quello che sarebbe
stato normalmente preso a carico se l'autorizzazione fosse stata concessa.
Ritenendo che le attività mediche rientrino nell'ambito di applicazione delle norme relative alla
libera prestazione dei servizi, la Corte dichiara pertanto che una normativa nazionale deve
garantire ad un iscritto, che sia stato autorizzato al ricovero in ospedale presso una struttura sita
all'estero, un livello di presa a carico paragonabile a quello di cui avrebbe beneficiato se fosse stato
ricoverato in ospedale nel proprio Stato membro.
Pertanto, la Corte ritiene che una normativa che impedisce il rimborso complementare
corrispondente alla differenza tra la tariffa di rimborso meno elevata dello Stato di dimora in cui
si effettua il ricovero ospedaliero e la tariffa più favorevole prevista dal regime di copertura
previdenziale dello Stato di iscrizione è incompatibile con il principio della libera prestazione
dei servizi come definito dal Trattato.
Se il rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale può
costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare un ostacolo al principio
della libera prestazione dei servizi, secondo la Corte, nessun elemento consente, infatti, di ritenere
che il versamento del rimborso complementare di cui si tratta, possa comportare un onere
finanziario supplementare per il sistema di assicurazione-malattia dello Stato di iscrizione
d'origine, tale da pregiudicare la conservazione di un sistema sanitario o di una competenza
medica nel territorio nazionale.
Lingue disponibili: tutte.
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Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |