Divisione Stampa e Informazione

                                

AVVISO PER LA STAMPA n. 33/01

12 luglio 2001

Sentenza della Corte nella causa C-368/98

Abdon Vanbraekel e a./Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC)

COMPLETANDO LA PROPRIA GIURISPRUDENZA CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE RELATIVE AI TRATTAMENTI MEDICI SEGUITI IN UN ALTRO STATO MEMBRO, LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA PRESA A CARICO FINANZIARIA DELLE CURE IN OCCASIONE DI UN INTERVENTO OSPEDALIERO

Un assicurato a cui sia stata negata ingiustamente l'autorizzazione per il ricovero in ospedale in un Stato membro diverso dal suo Stato d'iscrizione ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute se l'autorizzazione viene concessa successivamente al ricovero, eventualmente per via giudiziaria.

Il rimborso dev'essere almeno pari a quello che sarebbe stato concesso se l'assicurato fosse stato ricoverato in un ospedale nel suo Stato membro d'iscrizione.


La signora DESCAMPS, cittadina belga residente in Belgio, chiedeva alla propria cassa di assicurazione-malattia belga l'autorizzazione a sottoporsi ad un intervento chirurgico ortopedico in Francia. Tale autorizzazione le veniva, in un primo momento, negata: la sua domanda veniva ritenuta insufficientemente motivata in mancanza del parere di un medico universitario belga.

Ciononostante, la signora DESCAMPS si sottoponeva all'intervento nell'aprile 1990. Successivamente, citava in giudizio, dinanzi ai giudici belgi, la sua cassa di assicurazione-malattia per ottenere il rimborso delle spese sostenute sulla base delle tariffe praticate in Belgio (FRF 49 935,44) anziché di quelle praticate in Francia (FRF 38 608,89).

Nel dicembre 1994, una relazione peritale di un medico nominato dalla Cour du travail di Mons confermava che questo tipo di intervento non veniva praticato ordinariamente in Belgio e che la guarigione della signora DESCAMPS richiedeva necessariamente un ricovero in ospedale all'estero. Poiché la signora DESCAMPS decedeva nel corso del giudizio, i suoi eredi, il signor VANBRAEKEL ed i suoi figli, riassumevano la causa.

La Cour du travail di Mons ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se, una volta stabilito che un ricovero ospedaliero in un altro Stato membro avrebbe dovuto essere autorizzato, il rimborso delle spese ad esso relative vada effettuato secondo il regime dello Stato dell'istituzione competente (in tal caso l'ente previdenziale belga) o secondo quello dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo tale ricovero.

La Corte, in definitiva, si è pronunciata sulle norme di presa a carico da applicare quando l'autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria ai fini del ricovero ospedaliero in un altro Stato membro sia stata ottenuta, eventualmente per via giudiziaria.

Essa ricorda che la normativa comunitaria ha istituito un sistema che garantisce che l'assicurato che sia stato autorizzato a sottoporsi a cure mediche in natura in un altro Stato membro diverso dal suo Stato d'iscrizione, beneficia nello Stato membro in cui le cure sono prestate di condizioni altrettanto favorevoli di quelle di cui beneficiano gli assicurati rientranti nell'ambito di applicazione della normativa di quest'ultimo Stato. Pertanto, la Corte ritiene che le modalità di presa a carico applicabili sono quelle previste nello Stato in cui le cure sono prestate.

Tale presa a carico deve essere assunta, in via di principio, per le prestazioni in natura dalle istituzioni dello Stato in cui le cure sono prestate, e successivamente rimborsate da parte dell'istituzione a cui l'assicurato è iscritto.

La Corte ritiene che quando tale presa a carico non sia potuta avvenire a causa di un diniego ingiustificato dell'autorizzazione da parte dell'istituzione d'iscrizione, quest'ultima deve garantire direttamente all'assicurato il rimborso di un importo pari a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico se l'autorizzazione fosse stata concessa.

Ritenendo che le attività mediche rientrino nell'ambito di applicazione delle norme relative alla libera prestazione dei servizi, la Corte dichiara pertanto che una normativa nazionale deve garantire ad un iscritto, che sia stato autorizzato al ricovero in ospedale presso una struttura sita all'estero, un livello di presa a carico paragonabile a quello di cui avrebbe beneficiato se fosse stato ricoverato in ospedale nel proprio Stato membro.

Pertanto, la Corte ritiene che una normativa che impedisce il rimborso complementare corrispondente alla differenza tra la tariffa di rimborso meno elevata dello Stato di dimora in cui si effettua il ricovero ospedaliero e la tariffa più favorevole prevista dal regime di copertura previdenziale dello Stato di iscrizione è incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi come definito dal Trattato.

Se il rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare un ostacolo al principio della libera prestazione dei servizi, secondo la Corte, nessun elemento consente, infatti, di ritenere che il versamento del rimborso complementare di cui si tratta, possa comportare un onere finanziario supplementare per il sistema di assicurazione-malattia dello Stato di iscrizione d'origine, tale da pregiudicare la conservazione di un sistema sanitario o di una competenza medica nel territorio nazionale.

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