Tale direttiva impone agli Stati membri di prevedere nella propria legislazione una serie di misure
a favore del consumatore/turista, incluso il risarcimento dei danni in caso di inadempimento del
contratto di viaggio tutto compreso; ma non precisa se sono risarcibili anche i danni morali da
vacanza rovinata.
L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli Avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
La questione si è posta, in concreto, quando una famiglia austriaca si è rivolta ai giudici del
proprio paese per denunciare la società organizzatrice del viaggio tutto compreso per i danni
subiti nel corso delle vacanze trascorse in un villaggio turistico in Turchia. Qualche giorno dopo
l'inizio del soggiorno nel villaggio, infatti, la figlioletta dei signori Leitner cominciò ad accusare
sintomi di un'intossicazione da salmonella causata dalle vivande servite nel club, intossicazione
che durò per l'intero soggiorno ed anche successivamente, rovinando completamente le vacanze
dell'intera famiglia.
Al giudice austriaco gli interessati chiedevano non solo il risarcimento dei danni materiali, che
sono stati comunque ad essi riconosciuti, ma anche quelli da vacanza rovinata. Dubitando però
della risarcibilità di tali danni ai sensi della menzionata direttiva comunitaria, il Landesgericht di
Linz ha ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia.
A sostegno della risposta positiva al quesito, l'avvocato generale insiste tanto sulle finalità della
direttiva, che ha tra i propri obiettivi per l'appunto la tutela del consumatore-turista, quanto sulle
stesse disposizioni della direttiva, che non solo non escludono, ma in qualche modo sembrano
apertamente avallare l'interpretazione più favorevole al turista. Tale interpretazione comunque
sarebbe confermata, in caso di dubbio, anche dai principi interpretativi propri del diritto
comunitario, oltre che dallo specifico principio enunciato direttamente dall'art. 95 del Trattato
CE, che impone di assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.
D'altra parte, ricorda l'Avvocato generale, l'idea della risarcibilità dei danni da mancato
godimento delle vacanze si va ormai facendo strada nelle legislazioni e nella giurisprudenza di
quasi tutti gli Stati membri, in coerenza con una linea di tendenza generale verso un ampliamento
della responsabilità per i danni morali. Infine, il riconoscimento del danno da vacanza rovinata si
rapporta altresì allo straordinario sviluppo del turismo ed al fatto che le vacanze non costituiscono
più il privilegio di una ristretta cerchia, ma sono oggetto di consumo da parte di un numero
crescente di persone. E proprio il fatto che esse abbiano ormai assunto una specifica funzione
socio-economica e siano divenute così importanti per la qualità della vita delle persone, fa sì che
il loro pieno ed effettivo godimento possa rappresentare di per sé un valore degno di tutela.
Lingue disponibili: italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo
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Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |