Divisione Stampa e Informazione

                                

COMUNICATO STAMPA n. 42/01

20 settembre 2001

Conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano nella causa C-168/00


Simone LEITNER/TUI Deutschland GmbH & Co KG

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE TIZZANO, L'AGENTE DI VIAGGIO CHE VENDE UNA VACANZA SOGGIORNO “TUTTO COMPRESO” È RESPONSABILE, IN CASO DI INADEMPIMENTO O CATTIVA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ANCHE PER I DANNI MORALI SUBITI DAL TURISTA PER IL MANCATO GODIMENTO DELLA VACANZA.


L'Avvocato generale Tizzano propone di dare questa risposta al quesito sottoposto dal Landesgericht di Linz (Repubblica austriaca), in una causa che metteva in questione l'interpretazione della direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

Tale direttiva impone agli Stati membri di prevedere nella propria legislazione una serie di misure a favore del consumatore/turista, incluso il risarcimento dei danni in caso di inadempimento del contratto di viaggio “tutto compreso”; ma non precisa se sono risarcibili anche i danni morali da vacanza rovinata.


L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli Avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  
                                    

La questione si è posta, in concreto, quando una famiglia austriaca si è rivolta ai giudici del proprio paese per denunciare la società organizzatrice del viaggio “tutto compreso” per i danni subiti nel corso delle vacanze trascorse in un villaggio turistico in Turchia. Qualche giorno dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio, infatti, la figlioletta dei signori Leitner cominciò ad accusare sintomi di un'intossicazione da salmonella causata dalle vivande servite nel club, intossicazione che durò per l'intero soggiorno ed anche successivamente, rovinando completamente le vacanze dell'intera famiglia.

Al giudice austriaco gli interessati chiedevano non solo il risarcimento dei danni materiali, che sono stati comunque ad essi riconosciuti, ma anche quelli da vacanza rovinata. Dubitando però della risarcibilità di tali danni ai sensi della menzionata direttiva comunitaria, il Landesgericht di Linz ha ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia.

A sostegno della risposta positiva al quesito, l'avvocato generale insiste tanto sulle finalità della direttiva, che ha tra i propri obiettivi per l'appunto la tutela del consumatore-turista, quanto sulle stesse disposizioni della direttiva, che non solo non escludono, ma in qualche modo sembrano apertamente avallare l'interpretazione più favorevole al turista. Tale interpretazione comunque sarebbe confermata, in caso di dubbio, anche dai principi interpretativi propri del diritto comunitario, oltre che dallo specifico principio enunciato direttamente dall'art. 95 del Trattato CE, che impone di assicurare un livello elevato di protezione del consumatore.

D'altra parte, ricorda l'Avvocato generale, l'idea della risarcibilità dei danni da mancato godimento delle vacanze si va ormai facendo strada nelle legislazioni e nella giurisprudenza di quasi tutti gli Stati membri, in coerenza con una linea di tendenza generale verso un ampliamento della responsabilità per i danni morali. Infine, il riconoscimento del danno da vacanza rovinata si rapporta altresì allo straordinario sviluppo del turismo ed al fatto che le vacanze non costituiscono più il privilegio di una ristretta cerchia, ma sono oggetto di consumo da parte di un numero crescente di persone. E proprio il fatto che esse abbiano ormai assunto una specifica funzione socio-economica e siano divenute così importanti per la qualità della vita delle persone, fa sì che il loro pieno ed effettivo godimento possa rappresentare di per sé un valore degno di tutela.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo

Per il testo integrale delle conclusioni, è possibile consultare il nostro sito Internet
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Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674.