Così, il 27 marzo 1996 una decisione della Commissione ha vietato le esportazioni di bovini, carni
bovine e prodotti derivati dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi. In seguito, tale
decisione è stata modificata per tener conto dei progressi degli studi scientifici sulla BSE.
L'embargo totale istituito nel 1996 contro prodotti dell'allevamento bovino del Regno Unito è così
stato revocato, a condizioni assai rigorose (possibilità di risalire dai prodotti all'animale, alla fattrice
e alla mandria d'origine; età dell'animale), dal 1° giugno 1998 per taluni prodotti ottenuti da carni di
bovini macellati nell'Irlanda del Nord, nell'ambito di un regime di certificazione delle mandrie per
l'esportazione (Export Certified Herds Scheme -ECHS-).
Con decisione del 25 novembre 1998 la Commissione ha istituito il regime di esportazione su base
cronologica al fine di consentire la ripresa delle esportazioni, dal Regno Unito, di carni e di prodotti
derivati da carni di bovini nati dopo il 1° agosto 1996 (Date-Based Export Scheme _DBES-).
Il 23 luglio 1999 la Commissione ha fissato al 1° agosto 1999 la data dalla quale potevano riprendere
le esportazioni degli animali nati dopo il 1° agosto 1996.
Poiché la Repubblica francese si rifiuta di applicare tale decisione, la Commissione chiede che la
Corte di giustizia delle Comunità europee voglia dichiarare che la Francia è venuta meno ai propri
obblighi comunitari.
L'avvocato generale Jean Mischo pronuncia oggi le conclusioni relative alla causa in oggetto.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'avvocato generale ricorda, innanzi tutto, che in base alla giurisprudenza della Corte uno Stato
membro non può far valere la pretesa illegittimità di un atto comunitario per giustificare
la mancata applicazione di quest'ultimo. Infatti, la Francia avrebbe potuto a suo tempo chiedere
alla Corte di giustizia l'annullamento del meccanismo di ripresa delle esportazioni. Il governo
francese, però, non ha contestato a tempo debito il regime DBES, né ha proposto ricorso contro la
decisione della Commissione del 23 luglio 1999.
L'avvocato generale sottolinea che la Francia non sarebbe stata priva di argomenti validi per
contestare la data di ripresa delle esportazioni, tenuto conto dei criteri comunitari stabiliti nel
1998. Infatti, nel novembre 1999 non tutti gli Stati membri avevano ancora notificato alla
Commissione le scelte operate in materia di marchiatura specifica, e di conseguenza non erano
garantiti né una piena rintracciabilità né un'adeguata etichettatura.
L'avvocato generale Mischo concorda peraltro con l'affermazione della Commissione secondo la
quale uno Stato membro non può trincerarsi dietro un organismo scientifico nazionale (nel caso di
specie, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments -AFSSA-) per opporsi a una decisione
della Commissione che a sua volta si basa sul parere di un organismo scientifico comunitario (il
Comitato scientifico direttivo), il quale abbia valutato le obiezioni dell'organismo nazionale e le abbia
ritenute infondate.
L'avvocato generale ritiene quindi che non si possa invocare l'illegittimità della decisione della
Commissione. Di conseguenza, egli prende in esame gli argomenti della Francia riguardanti la
possibilità, in assenza di un'armonizzazione comunitaria completa, di invocare il regime derogatorio
che permette a uno Stato membro di opporsi alla libera circolazione delle merci. Ora, egli giunge ad
osservare che, sebbene fossero fissati i principi della rintracciabilità e dell'etichettatura, il regime posto
in essere per la lotta contro la BSE non dettava le regole che gli Stati membri diversi dal Regno Unito
avrebbero dovuto adottare.
Pertanto, l'avvocato generale è dell'opinione che nel 1999 non sussistesse un'armonizzazione
completa, non foss'altro per il fatto che soltanto nel 2001 è stato adottato un regolamento che
stabilisce le disposizioni, applicabili dal 1° luglio 2001, per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Vi era quindi spazio per misure
nazionali di protezione della salute pubblica ai sensi del Trattato CE.
L'avvocato generale Mischo si chiede quindi se il comportamento francese fosse giustificato in base
alla salvaguardia della salute pubblica e non equivalesse a una discriminazione nei confronti delle
carni britanniche.
- Per quanto riguarda i prodotti bovini provenienti direttamente dal Regno Unito e conformi
ai severi criteri del regime DBES, l'avvocato generale ritiene che il governo francese non potesse
opporsi alla revoca dell'embargo e che soltanto a tale governo spettasse adottare misure nazionali
volte a garantire la rintracciabilità e l'etichettatura a partire dalla frontiera con il Regno Unito e fino
alla fase della vendita al consumatore finale.
- Il rifiuto di revocare l'embargo appare invece una misura adeguata per le
importazioni indirette (importazioni di prodotti bovini provenienti dal Regno Unito attraverso un
altro Stato membro): le autorità francesi sono difatti impossibilitate a ripristinare la rintracciabilità ead organizzare il ritiro eventuale di una partita contaminata, qualora il passaggio dei prodotti
attraverso il mercato di un altro Stato membro produca l'effetto di introdurre una cesura nel processo
di rintracciamento garantito dal meccanismo comunitario fino all'uscita dei prodotti dal territorio del
Regno Unito.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna tel. (352) 4303 2582 fax (352) 4303 2674.
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