Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/01

20 settembre 2001

Conclusioni nella causa C-1/00

Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese

L'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO SI PRONUNCIA SULLA REVOCA DELL'EMBARGO CONTRO LE CARNI BOVINE BRITANNICHE


Non avendo validamente contestato la legittimità della decisione della Commissione
che revoca l'embargo contro i bovini e i prodotti derivati da carni bovine provenienti dal Regno Unito,
l'avvocato generale ritiene che la Francia non potesse più rifiutarsi di dare esecuzione alla decisione della Commissione 23 luglio 1999 non accettando, sul proprio territorio, le carni bovine soggette al regime di esportazione su base cronologica e provenienti direttamente dal Regno Unito. Per contro, l'avvocato generale ritiene che il rifiuto di revocare l'embargo contro importazioni indirette sia giustificato in mancanza di un regime comunitario completo in materia di rintracciabilità e di etichettatura.


Dal 1990 sono state adottate alcune misure comunitarie ispirate al principio di precauzione ai fini della lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Così, il 27 marzo 1996 una decisione della Commissione ha vietato le esportazioni di bovini, carni bovine e prodotti derivati dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi. In seguito, tale decisione è stata modificata per tener conto dei progressi degli studi scientifici sulla BSE.

L'embargo totale istituito nel 1996 contro prodotti dell'allevamento bovino del Regno Unito è così stato revocato, a condizioni assai rigorose (possibilità di risalire dai prodotti all'animale, alla fattrice e alla mandria d'origine; età dell'animale), dal 1° giugno 1998 per taluni prodotti ottenuti da carni di bovini macellati nell'Irlanda del Nord, nell'ambito di un regime di certificazione delle mandrie per l'esportazione (Export Certified Herds Scheme -ECHS-).

Con decisione del 25 novembre 1998 la Commissione ha istituito il regime di esportazione su base cronologica al fine di consentire la ripresa delle esportazioni, dal Regno Unito, di carni e di prodotti derivati da carni di bovini nati dopo il 1° agosto 1996 (Date-Based Export Scheme _DBES-).

Il 23 luglio 1999 la Commissione ha fissato al 1° agosto 1999 la data dalla quale potevano riprendere le esportazioni degli animali nati dopo il 1° agosto 1996.

Poiché la Repubblica francese si rifiuta di applicare tale decisione, la Commissione chiede che la Corte di giustizia delle Comunità europee voglia dichiarare che la Francia è venuta meno ai propri obblighi comunitari.

L'avvocato generale Jean Mischo pronuncia oggi le conclusioni relative alla causa in oggetto.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale ricorda, innanzi tutto, che in base alla giurisprudenza della Corte uno Stato membro non può far valere la pretesa illegittimità di un atto comunitario per giustificare la mancata applicazione di quest'ultimo. Infatti, la Francia avrebbe potuto a suo tempo chiedere alla Corte di giustizia l'annullamento del meccanismo di ripresa delle esportazioni. Il governo francese, però, non ha contestato a tempo debito il regime DBES, né ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione del 23 luglio 1999.

L'avvocato generale sottolinea che la Francia non sarebbe stata priva di argomenti validi per contestare la data di ripresa delle esportazioni, tenuto conto dei criteri comunitari stabiliti nel 1998. Infatti, nel novembre 1999 non tutti gli Stati membri avevano ancora notificato alla Commissione le scelte operate in materia di marchiatura specifica, e di conseguenza non erano garantiti né una piena rintracciabilità né un'adeguata etichettatura.

L'avvocato generale Mischo concorda peraltro con l'affermazione della Commissione secondo la quale uno Stato membro non può trincerarsi dietro un organismo scientifico nazionale (nel caso di specie, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments -AFSSA-) per opporsi a una decisione della Commissione che a sua volta si basa sul parere di un organismo scientifico comunitario (il Comitato scientifico direttivo), il quale abbia valutato le obiezioni dell'organismo nazionale e le abbia ritenute infondate.

L'avvocato generale ritiene quindi che non si possa invocare l'illegittimità della decisione della Commissione. Di conseguenza, egli prende in esame gli argomenti della Francia riguardanti la possibilità, in assenza di un'armonizzazione comunitaria completa, di invocare il regime derogatorio che permette a uno Stato membro di opporsi alla libera circolazione delle merci. Ora, egli giunge ad osservare che, sebbene fossero fissati i principi della rintracciabilità e dell'etichettatura, il regime posto in essere per la lotta contro la BSE non dettava le regole che gli Stati membri diversi dal Regno Unito avrebbero dovuto adottare.

Pertanto, l'avvocato generale è dell'opinione che nel 1999 non sussistesse un'armonizzazione completa, non foss'altro per il fatto che soltanto nel 2001 è stato adottato un regolamento che stabilisce le disposizioni, applicabili dal 1° luglio 2001, per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Vi era quindi spazio per misure nazionali di protezione della salute pubblica ai sensi del Trattato CE.

L'avvocato generale Mischo si chiede quindi se il comportamento francese fosse giustificato in base alla salvaguardia della salute pubblica e non equivalesse a una discriminazione nei confronti delle carni britanniche.

-    Per quanto riguarda i prodotti bovini provenienti direttamente dal Regno Unito e conformi ai severi criteri del regime DBES, l'avvocato generale ritiene che il governo francese non potesse opporsi alla revoca dell'embargo e che soltanto a tale governo spettasse adottare misure nazionali volte a garantire la rintracciabilità e l'etichettatura a partire dalla frontiera con il Regno Unito e fino alla fase della vendita al consumatore finale.

-     Il rifiuto di revocare l'embargo appare invece una misura adeguata per le importazioni indirette (importazioni di prodotti bovini provenienti dal Regno Unito attraverso un altro Stato membro): le autorità francesi sono difatti impossibilitate a ripristinare la rintracciabilità ead organizzare il ritiro eventuale di una partita contaminata, qualora il passaggio dei prodotti attraverso il mercato di un altro Stato membro produca l'effetto di introdurre una cesura nel processo di rintracciamento garantito dal meccanismo comunitario fino all'uscita dei prodotti dal territorio del Regno Unito.


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