Ad avviso dell'avvocato generale la Germania non ha dimostrato che le misure proposte nel
1999 e nel 2000 erano idonee ad attuare la Decisione della Commissione
Contro tale operazione le banche private tedesche, per tramite del Bundesverband deutscher
Banken, hanno presentato reclami alla Commissione europea. Con Decisione dell'8 luglio 1999
la Commissione ha qualificato l'operazione come un aiuto di Stato illegale ed incompatibile con
il mercato comune, ordinandone l'integrale recupero. In buona sostanza, la Commissione ha
contestato la congruità della remunerazione riconosciuta al Land quale contropartita per il
trasferimento della Wfa, atteso che una remunerazione conforme al valore di mercato avrebbe
dovuto raggiungere il 9,3% annuo, al netto delle imposte, per una parte degli attivi trasferiti alla
WestLB e lo 0,3%, sempre al netto delle imposte, per un'altra parte. Con riferimento al periodo
1992/1998, la differenza tra la remunerazione al valore di mercato e quella riconosciuta al Land
è stata stimata in 1 579 700 000 DEM (807 700 000 EUR), somma che è stata indicata quale
ammontare complessivo dell'aiuto.
Il 7 ottobre 1999 la Germania ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia ricorso in annullamento
della Decisione. Il 12 ottobre 1999 la WestLB ed il Land NRW hanno presentato ricorsi aventi
il medesimo scopo dinanzi al Tribunale di primo grado. Di conseguenza, il procedimento
Germania/Commissione, pendente innanzi alla Corte, è stato sospeso sino alla pronuncia delle
sentenze del Tribunale di primo grado. Nelle cause innanzi al Tribunale è intervenuta la
Repubblica federale di Germania.
Nessuna parte ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della Decisione della Commissione in
via provvisoria, al fine di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile. In tal modo la Decisione
della Commissione è rimasta immediatamente eseguibile.
Pertanto, la Germania - sebbene con il suo ricorso contesti la legittimità della Decisione nel
complesso - ha elaborato soluzioni per dare esecuzione alla Decisione della Commissione.
Il 4 ottobre 1999 la Germania ha comunicato alla Commissione europea misure di esecuzione che
consistevano sostanzialmente nel riconoscere al NRW il diritto ad ottenere, al momento della
liquidazione della WestLB od in caso di modifica della sua compagine sociale, una quota
supplementare delle plusvalenze registrate dalla banca tra il 1992 ed il 1998, e per il periodo
successivo al 1998, nella trasformazione delle riserve speciali della Wfa in una partecipazione
passiva del Land, le cui caratteristiche non erano tuttavia specificate. Era infine previsto che
l'accordo tra i garanti della WestLB sarebbe stato in ogni caso annullato con effetto retroattivo
tanto se i giudici comunitari avessero dichiarato nulla la Decisione, quanto se l'avessero
confermata definitivamente o se avessero constatato che l'accordo non ne consentiva una corretta
esecuzione . La Commissione ha respinto tale proposta, poiché non costituiva una corretta
esecuzione della Decisione.
Pur non condividendo la presa di posizione della Commissione, il 15 marzo 2000 il governo
tedesco ha proposto altre misure di attuazione della Decisione, che consistevano sostanzialmente
nell'attribuire al Land NRW una partecipazione passiva nella WestLB, liberamente cedibile a
soggetti terzi, del valore di 2,2 miliardi di DEM. Era previsto che detta partecipazione
sopportasse integralmente le perdite della banca (anche se non erano fornite precisazioni al
riguardo) e maturasse interessi annui sul suo valore contabile, al tasso di mercato vigente al
momento della sua costituzione (successivamente indicato nel 5,804%), salvo eventuali perdite;
tali interessi tuttavia non sarebbero stati immediatamente versati al Land, ma custoditi dalla banca
e capitalizzati fino alla pronuncia definitiva dei giudici comunitari sui ricorsi in annullamento
contro la controversa Decisione della Commissione. In caso di accoglimento di tali ricorsi, il Land
avrebbe restituito alla banca la partecipazione passiva con gli interessi fino a quel momento
maturati, senza ottenere alcun risarcimento. La Commissione ha respinto anche tale proposta in
quanto inadeguata.
Il 24 maggio 2000 la Commissione ha presentato ricorso contro la Germania dinanzi alla Corte
di giustizia affinché venga dichiarato che la Repubblica federale non si è conformata alla Decisione
della Commissione.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'avvocato generale valuta se le misure messe a punto dalle autorità tedesche fossero idonee a
dare corretta esecuzione alla Decisione.
L'avvocato generale sottolinea che la Decisione della Commissione ha imposto alla
Germania di adottare le misure necessarie per recuperare gli aiuti concessi alla WestLB e
di darne comunicazione alla Commissione. Spettava quindi alla Germania comunicare alla
Commissione le misure adottate (o che intendeva adottare) per il recupero degli aiuti e
dimostrare che esse erano idonee a raggiungere il risultato prescritto dalla Decisione. Tale
Stato poteva legittimamente decidere di non recuperare l'aiuto attraverso un semplice pagamento
in denaro, ma di finanziare tale recupero con un nuovo investimento; per far ciò, tuttavia, essoavrebbe dovuto dimostrare che tale operazione consente di realizzare il recupero imposto dalla
Decisione senza comportare la concessione di nuovi aiuti.
Ad avviso dell'avvocato generale, la Germania non ha fornito tale prova.
In relazione alle misure comunicate il 4.10.1999 l'avvocato generale sostiene che il governo
tedesco avrebbe dovuto fornire elementi atti a dimostrare che la concessione al Land NRW di una
quota supplementare delle plusvalenze della WestLB era idonea a realizzare il recupero imposto
dalla Decisione e non comportava la concessione di ulteriori aiuti. Secondo l'avvocato generale
il governo tedesco non ha soprattutto dimostrato
- che un socio privato avrebbe rinunciato ad un credito certo ed esigibile pari all'importo degli
aiuti da recuperare in cambio del diritto ad ottenere, al momento della liquidazione della WestLB
od in caso di modifica della sua compagine sociale (in un momento, quindi, futuro ed incerto), una
quota supplementare delle plusvalenze della banca ("Private Investor-Test");
- la conformità con il criterio dell'investitore privato della rinuncia da parte degli altri soci pubblici
ad una parte delle plusvalenze al fine di ricompensare il Land per la rinuncia al credito relativo alla
restituzione degli aiuti,
- che la trasformazione, a partire dal 1998, delle riserve speciali della Wfa in una partecipazione
passiva del Land NRW sarebbe valsa a corrispondere a quest'ultimo un'adeguata remunerazione
(pro futuro) per il trasferimento di detto organismo alla WestLB.
Con riferimento a queste misure l'Avvocato generale ritiene che esse non siano idonee a dare
esecuzione alla Decisione anche in ragione della loro assoluta precarietà: i garanti della WestLB
avevano stabilito che l'accordo sarebbe stato in ogni caso annullato con effetto retroattivo.
In relazione alle misure proposte il 15.3.2000 l'avvocato generale sostiene che le autorità
tedesche avrebbero dovuto dimostrare alla Commissione che le misure proposte avrebbero
permesso di dare esecuzione alla Decisione senza corrispondere nuovi aiuti alla WestLB. Per far
ciò esse avrebbero dovuto in pratica dimostrare che, al posto del Land, un socio privato della
banca sarebbe stato disposto a rinunciare ad un credito certo ed esigibile di un ammontare pari
alla somma dell'aiuto da recuperare in cambio del conferimento della partecipazione passiva.
L'avvocato generale ritiene che tale dimostrazione non sia stata fornita dalle autorità tedesche, che
si sono in pratica limitate ad osservare che la partecipazione passiva non avrebbe rappresentato
un nuovo aiuto alla WestLB perché sarebbe stata accordata a condizioni di mercato. Il fatto che
la partecipazione passiva avrebbe fruttato al Land un interesse conforme a quello di mercato non
vale perciò a dimostrare - secondo l'avvocato generale - che un socio privato della banca avrebbe
accettato di rinunciare ad un credito pari all'ammontare degli aiuti da recuperare in cambio del
conferimento di detta partecipazione. Le informazioni fornite dalle autorità tedesche non
permettevano inoltre di stabilire se le misure proposte consentissero l'eliminazione pro futuro
dell'aiuto concesso alla WestLB.
L'avvocato generale giunge così alla conclusione che, in mancanza di tali dimostrazioni, si deve
ritenere che il governo tedesco non abbia tempestivamente adottato e comunicato alla
Commissione misure idonee a dare esecuzione alla Decisione della Commissione.
Lingue disponibili: tedesco e italiano. Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 25 00.
|