Il Tribunale afferma che l'obbligo imposto ai componenti di un gruppo di dichiarare
un'affinità politica non è contrario al diritto comunitario. Di conseguenza viene confermata
l'incompatibilità della costituzione del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo
misto - con il regolamento del Parlamento europeo
Le modalità di costituzione del Gruppo Tecnico dei Deputati Indipendenti - gruppo misto - (TDI)
prevedevano che i suoi Membri affermassero la loro completa indipendenza politica gli uni
rispetto agli altri.
Il 14 settembre 1999 il Parlamento europeo ha adottato un atto interpretativo dell'art. 29 del suo
Regolamento. Secondo l'interpretazione adottata: "Non è ammessa ai sensi di questo articolo
la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi
affinità politica tra i suoi componenti".
Nelle tre cause riunite i deputati interessati, il Front national e la lista Emma Bonino hanno
chiesto al Tribunale di primo grado di annullare tale atto del Parlamento europeo che conteneva
la dichiarazione di non conformità al regolamento del gruppo TDI.
Nell'ambito di un procedimento sommario, il 25 novembre 1999 il Presidente del Tribunale di
primo grado aveva disposto la sospensione dell'esecuzione di tale atto che impediva la
costituzione del gruppo politico. Il Tribunale di primo grado si pronuncia oggi sul merito.
Il Tribunale ricorda che solo gli atti che riguardano esclusivamente l'organizzazione interna
dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di ricorso di annullamento.
L'atto 14 settembre 1999 che verte sull'interpretazione dell'articolo relativo alla costituzione dei
gruppi politici e la cui adozione da parte dell'assemblea plenaria comportava una dichiarazione
di non conformità del gruppo TDI a quanto prescritto dal regolamento, non può essere ridotto,
secondo il Tribunale, a tale categoria di atti e deve quindi poter costituire oggetto di un controllo
di legittimità da parte del giudice comunitario. Infatti, questo atto produce effetti giuridici nei
confronti dei deputati per quanto riguarda le condizioni di esercizio del loro mandato.
Il Tribunale afferma che l'obbligo relativo alle affinità politiche per la costituzione dei gruppi
politici è un requisito imperativo, tenuto conto, in particolare, del costante riferimento ai gruppi
politici che viene fatto nell'organizzazione dell'assemblea parlamentare europea. L'obbligo di
affinità politiche non esclude che i deputati si esprimano attraverso i loro voti in maniera a volte
eterogenea, riflettendo così il principio di indipendenza del mandato di deputato sancito dall'Atto
sull'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo mediante suffragio universale diretto del
1976.
Tuttavia, il Tribunale distingue tale comportamento dall'ostentata e rivendicata mancanza di
affinità politiche per la costituzione di un gruppo. I deputati che dichiarano di organizzarsi in
gruppi politici devono presumibilmente condividere affinità politiche, per quanto minime, dato
che il Parlamento dispone del potere di verificare la fondatezza di tale dichiarazione. Alcuni
elementi che dimostrano che i membri di un gruppo cercano di evitare qualsiasi rischio che
facesse ritenere che condividessero affinità politiche e la deliberata negazione di tali affinità
consentivano al Parlamento di constatare che i membri interessati negavano apertamente
qualsiasi affinità politica.
Il Tribunale ritiene che il duplice requisito di affinità politiche e di appartenenza a più di uno
Stato membro per la costituzione di gruppi politici consente di superare i particolarismi politici
locali e di promuovere l'integrazione europea, cui mira il Trattato, e la creazione di partiti politici
a livello europeo come fattore di integrazione. Tali obiettivi appaiono legittimi al Tribunale
e la disparità di trattamento che essa implica tra i membri di un gruppo politico e coloro che non
ne fanno parte (attraverso i diritti conferiti ad un gruppo da altri articoli del regolamento) non
costituisce, a suo avviso, una discriminazione.
Il Tribunale ricorda, d'altronde, che il principio di democrazia costituisce un elemento
fondamentale dell'Unione europea. Tuttavia, tale principio non impedisce al Parlamento di
adottare misure di organizzazione interna, purché esse siano compatibili con tale principio.
Il Tribunale ciononostante afferma che i ricorsi presentati non mirano a verificare se le
disposizioni interne del Parlamento, in forza delle quali determinati diritti sono attribuiti ai
gruppi politici, siano o meno compatibili con tale principio.
Il Tribunale rileva anche che la necessità di organizzarsi in gruppi politici, tenuto conto delle
caratteristiche proprie del Parlamento, dei suoi obblighi di funzionamento, dei compiti
istituzionali e degli obiettivi che il Trattato gli attribuisce, è appropriata e necessaria alla
realizzazione di tali obiettivi.
Infine, il Tribunale osserva che tali norme non violano il principio di libertà di associazione
sancito dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, tutelata dall'ordinamento giuridico comunitario. Anche le prassi
parlamentari degli Stati membri non consentono, secondo il Tribunale, di concludere che la
costituzione di un gruppo politico da parte di membri che negano qualsiasi affinità politica sia
consentita nella maggior parte dei parlamenti nazionali.
Lingue disponibili: tedesco, inglese, italiano, francese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
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