Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 46/01


2 ottobre 2001

Sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99

Jean-Claude Martinez e Charles de Gaulle contro Parlamento europeo,     Front national contro Parlamento europeo,     Emma Bonino e a. contro Parlamento europeo

    

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO RESPINGE I RICORSI PROPOSTI DA ALCUNI DEPUTATI E DAL FRONT NATIONAL CONTRO L'ATTO DEL 14 SETTEMBRE 1999 CHE INTERPRETA IL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI POLITICI

Il Tribunale afferma che l'obbligo imposto ai componenti di un gruppo di dichiarare un'affinità politica non è contrario al diritto comunitario. Di conseguenza viene confermata l'incompatibilità della costituzione del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti - Gruppo misto - con il regolamento del Parlamento europeo

L'art. 29 del Regolamento del Parlamento europeo, relativo alla costituzione dei gruppi politici, dispone che i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. In seguito alle elezioni europee del giugno 1999, alcuni nuovi gruppi politici si sono costituiti in seno al Parlamento per la legislatura 1999-2004.

Le modalità di costituzione del Gruppo Tecnico dei Deputati Indipendenti - gruppo misto - (TDI) prevedevano che i suoi Membri affermassero la loro completa indipendenza politica gli uni rispetto agli altri.

Il 14 settembre 1999 il Parlamento europeo ha adottato un atto interpretativo dell'art. 29 del suo Regolamento. Secondo l'interpretazione adottata: "Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti".

Nelle tre cause riunite i deputati interessati, il Front national e la lista Emma Bonino hanno chiesto al Tribunale di primo grado di annullare tale atto del Parlamento europeo che conteneva la dichiarazione di non conformità al regolamento del gruppo TDI.

Nell'ambito di un procedimento sommario, il 25 novembre 1999 il Presidente del Tribunale di primo grado aveva disposto la sospensione dell'esecuzione di tale atto che impediva la costituzione del gruppo politico. Il Tribunale di primo grado si pronuncia oggi sul merito.

Il Tribunale ricorda che solo gli atti che riguardano esclusivamente l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di ricorso di annullamento.

L'atto 14 settembre 1999 che verte sull'interpretazione dell'articolo relativo alla costituzione dei gruppi politici e la cui adozione da parte dell'assemblea plenaria comportava una dichiarazione di non conformità del gruppo TDI a quanto prescritto dal regolamento, non può essere ridotto, secondo il Tribunale, a tale categoria di atti e deve quindi poter costituire oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario. Infatti, questo atto produce effetti giuridici nei confronti dei deputati per quanto riguarda le condizioni di esercizio del loro mandato.

Il Tribunale afferma che l'obbligo relativo alle affinità politiche per la costituzione dei gruppi politici è un requisito imperativo, tenuto conto, in particolare, del costante riferimento ai gruppi politici che viene fatto nell'organizzazione dell'assemblea parlamentare europea. L'obbligo di affinità politiche non esclude che i deputati si esprimano attraverso i loro voti in maniera a volte eterogenea, riflettendo così il principio di indipendenza del mandato di deputato sancito dall'Atto sull'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo mediante suffragio universale diretto del 1976.

Tuttavia, il Tribunale distingue tale comportamento dall'ostentata e rivendicata mancanza di affinità politiche per la costituzione di un gruppo. I deputati che dichiarano di organizzarsi in gruppi politici devono presumibilmente condividere affinità politiche, per quanto minime, dato che il Parlamento dispone del potere di verificare la fondatezza di tale dichiarazione. Alcuni elementi che dimostrano che i membri di un gruppo cercano di evitare qualsiasi rischio che facesse ritenere che condividessero affinità politiche e la deliberata negazione di tali affinità consentivano al Parlamento di constatare che i membri interessati negavano apertamente qualsiasi affinità politica.

Il Tribunale ritiene che il duplice requisito di affinità politiche e di appartenenza a più di uno Stato membro per la costituzione di gruppi politici consente di superare i particolarismi politici locali e di promuovere l'integrazione europea, cui mira il Trattato, e la creazione di partiti politici a livello europeo come fattore di integrazione. Tali obiettivi appaiono legittimi al Tribunale e la disparità di trattamento che essa implica tra i membri di un gruppo politico e coloro che non ne fanno parte (attraverso i diritti conferiti ad un gruppo da altri articoli del regolamento) non costituisce, a suo avviso, una discriminazione.

Il Tribunale ricorda, d'altronde, che il principio di democrazia costituisce un elemento fondamentale dell'Unione europea. Tuttavia, tale principio non impedisce al Parlamento di adottare misure di organizzazione interna, purché esse siano compatibili con tale principio. Il Tribunale ciononostante afferma che i ricorsi presentati non mirano a verificare se le disposizioni interne del Parlamento, in forza delle quali determinati diritti sono attribuiti ai gruppi politici, siano o meno compatibili con tale principio.

Il Tribunale rileva anche che la necessità di organizzarsi in gruppi politici, tenuto conto delle caratteristiche proprie del Parlamento, dei suoi obblighi di funzionamento, dei compiti istituzionali e degli obiettivi che il Trattato gli attribuisce, è appropriata e necessaria alla realizzazione di tali obiettivi.

Infine, il Tribunale osserva che tali norme non violano il principio di libertà di associazione sancito dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tutelata dall'ordinamento giuridico comunitario. Anche le prassi parlamentari degli Stati membri non consentono, secondo il Tribunale, di concludere che la costituzione di un gruppo politico da parte di membri che negano qualsiasi affinità politica sia consentita nella maggior parte dei parlamenti nazionali.


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