Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 47/01

4 ottobre 2001

Sentenze della Corte nelle cause C-438/99 e C-109/00

Maria Luisa Jiménez Melgar/Ayuntamiento de Los Barrios e Tele Danmark A/S/Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)

La Corte precisa la sua giurisprudenza relativa al divieto di licenziamento delle gestanti

Il licenziamento di una lavoratrice a causa del suo stato di gravidanza rappresenta una discriminazione diretta basata sul sesso, tanto nel caso in cui il suo contratto sia stato concluso a tempo determinato quanto in quello in cui esso sia stato concluso a tempo indeterminato

Causa C-348/99

Nel giugno 1998 la sig.ra Jiménez Melgar è stata assunta dal comune di Los Barrios (Spagna) per un periodo di tre mesi. Il suo contratto è stato rinnovato in due occasioni, fino al 2 maggio 1999.

Il 3 maggio 1999 la sig.ra Jiménez Melgar ha firmato un quarto contratto ad orario ridotto e a tempo determinato. Come i precedenti, tale contratto non prevedeva una data di scadenza. Tuttavia, il 12 maggio 1999, la sig.ra Jiménez Melgar ha ricevuto una lettera del comune che annunciava la scadenza del contratto per il 2 giugno 1999.

Intanto, il comune era stato informato dello stato di gravidanza della sig.ra Jiménez Melgar. Il bambino è nato il 16 settembre 1999.

La sig.ra Jiménez Melgar ha ritenuto di essere stata licenziata in modo discriminatorio ed in violazione dei suoi diritti fondamentali. Di conseguenza, essa ha proposto dinanzi al giudice competente un ricorso nei confronti del comune di Los Barrios.

Causa C-109/99

Nel giugno 1995 la sig.ra Brandt-Nielsen è stata assunta dalla Tele Danmark per un periodo di sei mesi a partire dal 1° luglio 1995.

Nell'agosto 1995 la sig.ra Brandt-Nielsen ha informato la Tele Danmark di essere in stato interessante e che il parto era previsto per l'inizio del mese di novembre. Il 23 agosto 1995 essa è stata licenziata con decorrenza 30 settembre, per non aver informato la Tele Danmark della gravidanza al momento dell'assunzione.

La sig.ra Brandt-Nielsen ha citato la Tele Danmark dinanzi al tribunale competente per ottenere il versamento di un'indennità, in quanto il suo licenziamento era contrario alla normativa danese riguardante la parità di trattamento.

Tale tribunale ha respinto la domanda in base al rilievo che la sig.ra Brandt-Nielsen, che era stata assunta per un periodo di sei mesi, aveva omesso di segnalare di essere in stato interessante all'atto del colloquio di assunzione, mentre il parto era previsto nel corso del quinto mese del contratto di lavoro.

Il giudice adito in appello dalla sig.ra Brandt-Nielsen ha accolto il ricorso, in quanto il suo licenziamento risultava connesso al suo stato di gravidanza.

La Tele Danmark ha proposto ricorso per cassazione. Tale impresa ha fatto valere che il divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante previsto dal diritto comunitario non si applica ad una dipendente assunta a tempo determinato che, pur sapendo di essere in stato interessante al momento della conclusione del contratto di lavoro, abbia omesso di informarne il datore di lavoro e che, avendo diritto al congedo di maternità, non avrebbe potuto svolgere, per una gran parte della durata del detto contratto, l'attività lavorativa per la quale essa è stata assunta.

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I due giudici chiedono che la Corte di giustizia si pronunci sulla portata e sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie relative al principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, le quali obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato.

Nella causa Jiménez Melgar la Corte sottolinea in primo luogo che la disposizione di cui trattasi impone agli Stati membri, in particolare nella loro qualità di datori di lavoro, obblighi precisi, per il cui adempimento essi non hanno alcun margine di valutazione. In caso di mancata trasposizione da parte di uno Stato membro entro il termine prescritto (il che si era verificato in Spagna), essa conferisce ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti delle autorità di tale Stato.

La Corte segnala poi che il divieto di licenziamento di donne gestanti sancito nelle disposizioni comunitarie, le quali non operano alcuna distinzione a seconda della durata del rapporto di lavoro, si applica tanto ai contratti di lavoro a tempo determinato quanto a quelli conclusi a tempo indeterminato.

Ciononostante, la Corte ammette che il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato quando questo è giunto alla sua normale scadenza, non può essere equiparato ad un licenziamento e, di per sé, non è in contrasto con il diritto comunitario.

Tuttavia, in determinate circostanze, il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato può essere considerato alla stregua di un rifiuto di assunzione. Ora, secondo la Corte, un rifiuto d'assunzione per motivo di gravidanza di una lavoratrice, pur giudicata idonea a svolgere l'attività di cui trattasi, rappresenta una discriminazione diretta basata sul sesso. Spetterà al giudice nazionale stabilire se il mancato rinnovo del contratto della sig.ra Jiménez Melgar sia stato effettivamente motivato dal suo stato interessante.

Nella causa Brandt-Nielsen il datore di lavoro in questione ha fatto valere che il divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante previsto dal diritto comunitario non si applica nel caso di specie. In realtà, la ragione determinante del licenziamento non sarebbe stata la gravidanza in sé, ma il fatto che la sig.ra Brandt-Nielsen non avrebbe potuto adempiere una parte sostanzialedel contratto. Inoltre, il fatto che quest'ultima abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato, pur sapendo che, in conseguenza del proprio stato interessante, non avrebbe potuto svolgere l'attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto, costituirebbe inadempimento del dovere di lealtà che si impone nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, tale da giustificare di per sé il licenziamento.

La Corte rammenta di avere già affermato che il rifiuto di assunzione a causa dello stato interessante non può trovare giustificazione in motivi relativi al danno economico eventualmente subìto dal datore di lavoro in caso di assunzione di una donna incinta durante tutto il periodo di assenza per maternità, o dal fatto che la donna assunta non possa occupare, durante il periodo della sua gravidanza, il posto in questione.

Considerato che il licenziamento di una lavoratrice a causa del suo stato interessante rappresenta una discriminazione diretta basata sul sesso, quali che siano la natura e l'entità del danno economico subìto dal datore di lavoro a causa dell'assenza dovuta alla gravidanza, la circostanza che un contratto sia stato concluso per un tempo determinato o indeterminato è irrilevante quanto al carattere discriminatorio del licenziamento. In ambedue i casi, l'incapacità della dipendente di eseguire il suo contratto di lavoro è infatti dovuta alla gravidanza.


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