LA CORTE DI GIUSTIZIA RESPINGE IL RICORSO DEI PAESI BASSI DIRETTO
ALL'ANNULLAMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SULLA
PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE.
La Corte di giustizia giudica che la direttiva comunitaria delimita il diritto dei brevetti in
modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano resti effettivamente indisponibile ed
inalienabile e venga salvaguardata la dignità umana.
Questa direttiva precisa, in particolare, gli elementi (tra le invenzioni aventi ad oggetto i vegetali,
gli animali e il corpo umano), che possono o meno costituire oggetto del rilascio di un brevetto.
Essa impone agli Stati membri di rendere brevettabili, a determinate condizioni, le invenzioni che
si prestino ad uno sfruttamento industriale e che permettano di produrre, trattare o utilizzare il
materiale biologico.
I Paesi Bassi si oppongono tradizionalmente alla manipolazione genetica degli animali e delle
piante e non permettono attualmente di ottenere un brevetto sul materiale biologico vivente in
grado di riprodursi.
I Paesi Bassi rilevano che l'obbligo posto a carico degli Stati membri di rilasciare brevetti non è
accettabile; a loro parere, nè i vegetali, nè gli animali, nè il materiale biologico umano dovrebbero
essere brevettabili.
Per questo motivo, il governo olandese chiede alla Corte di giustizia l'annullamento di questa
direttiva. L'Italia e la Norvegia appoggiano la posizione dei Paesi Bassi.
Contrariamente a ciò che sostengono i Paesi Bassi, i quali ritengono che un' armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in materia non sia necessaria e non possa essere assicurata da una
direttiva comunitaria, la Corte osserva che il dispositivo rientra effettivamente nell'ambito del
funzionamento del mercato interno, in quanto contribuisce ad avvicinare le legislazioni degli Statimembri e anche a rimuovere gli ostacoli giuridici allo sviluppo delle attività nel campo
dell'ingegneria genetica.
I Paesi Bassi sostengono inoltre che la direttiva viola il principio di sussidiarietà. La Corte dichiara
al riguardo che l'obiettivo perseguito dalla direttiva, consistente nel garantire il buon
funzionamento del mercato interno in questo campo, non può essere raggiunto con azioni avviate
a livello dei soli Stati membri.
I Paesi Bassi rimproverano alla direttiva di contenere disposizioni poco chiare se non addirittura
contradditorie. La sentenza della Corte chiarisce che le nozioni poste in evidenza dai Paesi Bassi -
come quelle di ordine pubblico e buon costume - sono sufficientemente chiare e che le
contraddizioni presunte, in modo particolare per quello che riguarda la brevettabilità delle varietà
vegetali, sono soltanto apparenti.
La Corte giudica anche che gli impegni internazionali degli Stati membri non sono incompatibili
con la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Né l'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, - ADPIC o TRIPs -, né l'accordo sugli ostacoli
tecnici agli scambi - OTS -, né la convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica
impediscono, secondo la Corte, agli Stati aderenti a questi accordi internazionali di coordinare,
tramite una direttiva comunitaria, le loro prassi in materia.
Ma la principale argomentazione dei Paesi Bassi si basava sull'idea che la direttiva, permettendo
la brevettabilità di elementi isolati dal corpo umano, sia lesiva del carattere inalienabile del
materiale umano vivente, che è una componente del diritto fondamentale alla dignità
umana e all'integrità della persona.
La Corte, che vigila sul rispetto dei diritti fondamentali in sede di applicazione del diritto
comunitario, giudica che la direttiva è sufficientemente garantista in quanto non ammette che il
corpo umano, nei diversi stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire
un'invenzione brevettabile. Nemmeno la scoperta di elementi del corpo umano può costituire
oggetto di protezione.
Secondo una distinzione molto nota del diritto dei brevetti, possono essere brevettate soltanto
le invenzioni che associano un elemento naturale a un procedimento tecnico, permettendo
di isolarlo o di riprodurlo in vista di un'applicazione industriale. Di conseguenza, la
domanda di brevetto relativa alla sequenza o alla sequenza parziale del patrimonio genetico
umano può essere accolta solo se accompagnata da una descrizione del metodo originale di
mappatura che ha permesso l'invenzione e da un'indicazione dell'applicazione industriale ricercata.
Inoltre, la protezione del brevetto non si applica ai dati biologici esistenti allo stato di natura
nell'essere umano se non in quanto necessari alla realizzazione e allo sfruttamento di una specifica
applicazione industriale.
Infine, viene precisato nella direttiva che tutti i procedimenti la cui applicazione sia lesiva della
dignità umana devono essere esclusi dalla brevettabilità; ciò vale in particolare per i procedimenti
di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale
dell'essere umano e le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" - |
1 - Direttiva 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.