Procedimento penale a carico di Dante Bigi
Dal 1996 il "Parmigiano Reggiano" gode della registrazione comunitaria come Denominazione
d'Origine Protetta (DOP).
L'impresa Nuova Castelli SpA di Reggio Emilia, di cui il sig. Bigi è il rappresentante legale,
produce in Italia, da vari anni, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere,
preparato con un miscuglio di vari tipi di formaggi di diversa provenienza, posto in commercio
esclusivamente al di fuori d'Italia ed, in particolare, in Francia. Tale prodotto viene venduto
con un'etichetta recante il nome "Parmesan", sebbene questo formaggio non contenga la benché
minima quantità di "Parmigiano Reggiano".
Nel 1999, su iniziativa del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, è stato sequestrato
un quantitativo di formaggio "Parmesan" presso uno spedizioniere di Parma ed è stato aperto un
procedimento penale a carico del sig. Bigi per frode nell'esercizio del commercio e vendita di
prodotti atti a trarre in inganno il pubblico.
In sua difesa, il sig. Bigi ha sostenuto che il regolamento comunitario non autorizza la legge
italiana a vietare la fabbricazione in Italia di un formaggio dal nome "Parmesan", qualora questo
sia esclusivamente esportato e commercializzato in Stati membri diversi dall'Italia.
Il giudice di Parma chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del
regolamento in questione.
I governi tedesco, austriaco, greco ed italiano, così come il Consorzio per il Formaggio
Parmigiano Reggiano hanno presentato osservazioni al riguardo.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni.
Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza,
una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.
Il regolamento comunitario tutela le denominazioni registrate anche nelle loro diverse traduzioni.
Contrariamente a quanto sostengono i governi tedesco ed austriaco, l'Avvocato generale ritiene
che l'appellativo "Parmesan" costituisca la traduzione fedele in diverse lingue del singolo termine
italiano "Parmigiano". Questo termine esprime, secondo l'Avvocato, la realtà storica, culturale,
giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto della
registrazione (vale a dire, il "Parmigiano Reggiano"). Così, grazie alla notorietà di questo
formaggio, il termine "Parmigiano" riesce, da solo, a contraddistinguere il relativo prodotto,
rappresentando perciò la componente essenziale della DOP "Parmigiano Reggiano".
L'Avvocato generale sostiene pertanto che la tutela accordata alla DOP "Parmigiano Reggiano"
si estende alla sua forma tradotta "Parmesan".
Il regolamento prevede tuttavia un regime derogatorio a carattere transitorio, che consente ai
produttori -quando ricorrono determinate condizioni - di impiegare le denominazioni registrate
per designare prodotti che non corrispondono alle caratteristiche della DOP, per un periodo
limitato e purché l'etichetta mostri chiaramente la vera origine del prodotto. Questa deroga
concede ai produttori un periodo di adattamento allo scopo di evitare che venga loro arrecato un
pregiudizio, pur garantendo la protezione dei consumarori e la lealtà della concorrenza.
Ciononostante, a parere dell'Avvocato generale, lo Stato membro che ha chiesto la registrazione
di una DOP può vietare l'impiego commerciale della denominazione registrata per un
prodotto fabbricato sul suo territorio, non coperto dalla registrazione ma analogo al prodotto
registrato, e questo anche qualora il prodotto in questione sia destinato a essere
commercializzato esclusivamente sul mercato estero.
In pratica, è possibile che un'impresa come la Castelli, stabilita in Italia, Stato membro di
registrazione del "Parmigiano Reggiano", si veda vietare la produzione sul territorio italiano di
un "Parmesan" qualsiasi, anche se il formaggio è destinato unicamente all'esportazione.
Già in epoca anteriore all'adozione del regolamento comunitario, la legge italiana attribuiva delle
conseguenze specifiche, incluse le sanzioni penali, ad un'ipotesi del genere. Non vi è dunque alcun
motivo di concedere una deroga particolare in questo caso, né di concedere un periodo di
adattamento ad un'impresa come la Castelli.
L'Avvocato generale ritiene che, in tal modo, le esigenze di protezione del consumatore e di
salvaguardia della concorrenza leale sono rispettate: un produttore operante nello Stato di
registrazione della DOP non può profittare della vicinanza geografica con il luogo di produzione
della DOP medesima.
Lingue disponibili: italiano, francese, inglese, tedesco e greco. Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
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