Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 49/01


9 ottobre 2001


Conclusioni dell'Avvocato generale Philippe Léger nella causa C-66/00

Procedimento penale a carico di Dante Bigi

L'AVVOCATO GENERALE LÉGER PROPONE ALLA CORTE DI CONSENTIRE ALLA REPUBBLICA ITALIANA DI VIETARE LA PRODUZIONE IN ITALIA DI "PARMESAN", UN FORMAGGIO CHE NON RISPETTA LE CARATTERISTICHE DELL'AUTENTICO "PARMIGIANO REGGIANO"

Un produttore di formaggio non può, agli occhi dell'Avvocato generale, approfittare della prossimità geografica al luogo di produzione di un formaggio che usufruisce della Denominazione di Origine Protetta, anche qualora il suo prodotto sia destinato alla commercializzazione esclusivamente in un altro Stato membro


Il diritto comunitario permette di registrare, a livello comunitario, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli o alimentari le cui caratteristiche presentano un nesso particolare con l'origine geografica. La registrazione è inoltre volta a proteggere il consumatore e la concorrenza leale.

Dal 1996 il "Parmigiano Reggiano" gode della registrazione comunitaria come Denominazione d'Origine Protetta (DOP).

L'impresa Nuova Castelli SpA di Reggio Emilia, di cui il sig. Bigi è il rappresentante legale, produce in Italia, da vari anni, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con un miscuglio di vari tipi di formaggi di diversa provenienza, posto in commercio esclusivamente al di fuori d'Italia ed, in particolare, in Francia. Tale prodotto viene venduto con un'etichetta recante il nome "Parmesan", sebbene questo formaggio non contenga la benché minima quantità di "Parmigiano Reggiano".

Nel 1999, su iniziativa del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, è stato sequestrato un quantitativo di formaggio "Parmesan" presso uno spedizioniere di Parma ed è stato aperto un procedimento penale a carico del sig. Bigi per frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti atti a trarre in inganno il pubblico.

In sua difesa, il sig. Bigi ha sostenuto che il regolamento comunitario non autorizza la legge italiana a vietare la fabbricazione in Italia di un formaggio dal nome "Parmesan", qualora questo sia esclusivamente esportato e commercializzato in Stati membri diversi dall'Italia.

Il giudice di Parma chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del regolamento in questione.

I governi tedesco, austriaco, greco ed italiano, così come il Consorzio per il Formaggio Parmigiano Reggiano hanno presentato osservazioni al riguardo.


L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

Il regolamento comunitario tutela le denominazioni registrate anche nelle loro diverse traduzioni. Contrariamente a quanto sostengono i governi tedesco ed austriaco, l'Avvocato generale ritiene che l'appellativo "Parmesan" costituisca la traduzione fedele in diverse lingue del singolo termine italiano "Parmigiano". Questo termine esprime, secondo l'Avvocato, la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto della registrazione (vale a dire, il "Parmigiano Reggiano"). Così, grazie alla notorietà di questo formaggio, il termine "Parmigiano" riesce, da solo, a contraddistinguere il relativo prodotto, rappresentando perciò la componente essenziale della DOP "Parmigiano Reggiano".

L'Avvocato generale sostiene pertanto che la tutela accordata alla DOP "Parmigiano Reggiano" si estende alla sua forma tradotta "Parmesan".

Il regolamento prevede tuttavia un regime derogatorio a carattere transitorio, che consente ai produttori -quando ricorrono determinate condizioni - di impiegare le denominazioni registrate per designare prodotti che non corrispondono alle caratteristiche della DOP, per un periodo limitato e purché l'etichetta mostri chiaramente la vera origine del prodotto. Questa deroga concede ai produttori un periodo di adattamento allo scopo di evitare che venga loro arrecato un pregiudizio, pur garantendo la protezione dei consumarori e la lealtà della concorrenza.

Ciononostante, a parere dell'Avvocato generale, lo Stato membro che ha chiesto la registrazione di una DOP può vietare l'impiego commerciale della denominazione registrata per un prodotto fabbricato sul suo territorio, non coperto dalla registrazione ma analogo al prodotto registrato, e questo anche qualora il prodotto in questione sia destinato a essere commercializzato esclusivamente sul mercato estero.

In pratica, è possibile che un'impresa come la Castelli, stabilita in Italia, Stato membro di registrazione del "Parmigiano Reggiano", si veda vietare la produzione sul territorio italiano di un "Parmesan" qualsiasi, anche se il formaggio è destinato unicamente all'esportazione.

Già in epoca anteriore all'adozione del regolamento comunitario, la legge italiana attribuiva delle conseguenze specifiche, incluse le sanzioni penali, ad un'ipotesi del genere. Non vi è dunque alcun motivo di concedere una deroga particolare in questo caso, né di concedere un periodo di adattamento ad un'impresa come la Castelli.

L'Avvocato generale ritiene che, in tal modo, le esigenze di protezione del consumatore e di salvaguardia della concorrenza leale sono rispettate: un produttore operante nello Stato di registrazione della DOP non può profittare della vicinanza geografica con il luogo di produzione della DOP medesima.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: italiano, francese, inglese, tedesco e greco.
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verso le ore 15 di oggi.
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