La retribuzione dei dipendenti vincolati al datore di lavoro da un contratto di lavoro non può essere assoggettata
ad IVA.
Un'impresa può, per contro, dedurre l'IVA allorché i beni forniti o i servizi resi da un altro soggetto passivo sono
stati utilizzati per le necessità delle operazioni tassate.
Infine, di regola, le modalità di deduzione rendono necessaria la produzione di una fattura.
Nei Paesi Bassi due atti normativi del 1968 e del 1997 consentono che un'impresa deduca una percentuale
dell'indennità versata al dipendente che utilizzi la sua auto nell'ambito dell'attività del suo datore di lavoro. Tale
indennità non rientra formalmente nella sua retribuzione (ai sensi della normativa tributaria olandese). La
percentuale di tale indennità deducibile dagli importi dell'IVA che l'impresa deve versare equivale a una media
ponderata dell'IVA che si presume corrispondere alle tasse connesse all'uso da parte del dipendente dell'auto
privata (acquisto, carburante, spese di manutenzione e di riparazione).
La Commissione, ritenendo che tale normativa sia contraria alla sesta direttiva IVA, chiede alla Corte di giustizia
di condannare i Paesi Bassi per inosservanza del diritto comunitario (inadempimento).
La Corte di giustizia ricorda anzitutto che gli Stati membri non dispongono di alcun potere discrezionale quanto
alla portata del diritto a deduzione: quest'ultimo si applica soltanto per l'IVA assolta per i beni forniti e i servizi
resi a un soggetto passivo da un altro soggetto passivo.
Orbene, il dipendente che agisca per il suo datore di lavoro non può avere la qualità di soggetto passivo,
neanche quando utilizza la propria auto per le esigenze dell'impresa.
Peraltro, il semplice fatto che il dipendente utilizzi la sua auto nell'ambito delle attività della sua impresa non
corrisponde a una cessione al datore di lavoro, unico soggetto passivo del pagamento dell'IVA del veicolo o del
carburante consumato. Il datore rimborsa, in qualche maniera, il proprio dipendente per l'ammortamento della sua
auto e per le spese di carburante.
La Corte sottolinea inoltre l'insussistenza di una fattura, elemento formale richiesto perché operi la deducibilità.
Essa aggiunge che, in mancanza di una cessione tra soggetti passivi, la fatturazione non avrebbe comunque
permesso di rendere il contesto normativo olandese compatibile con il diritto comunitario. Sottolinea inoltre il
carattere forfettario e approssimativo delle modalità di attuazione del meccanismo di deducibilità previsto nella
fattispecie dalla normativa olandese.
La Corte ritiene infine che senza dubbio l' obiettivo della neutralità fiscale non è pienamente conseguito in questo
tipo di situazione, poiché l'impresa non è autorizzata a dedurre la quota di IVA inclusa nell'indennità versata aldipendente, sebbene tale spesa sia stata sostenuta per le esigenze dell'attività economica di soggetto passivo del
datore di lavoro.
Tuttavia, essa sottolinea che spetta al legislatore comunitario determinare le modalità di applicazione di un
eventuale diritto a deduzione che, per questo tipo di circostanze e allo stato attuale del diritto comunitario, non
esiste.
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