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COMUNICATO STAMPA N. 56/01

8 novembre 2001

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-338/98

Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

IL REGNO DEI PAESI BASSI E' CONDANNATO PER INADEMPIMENTO

La normativa olandese che autorizza la deduzione a titolo di IVA
di una certa quota delle indennità versate dai datori di lavoro ai dipendenti
che utilizzano l'auto privata a fini professionali
non è conforme alla sesta direttiva IVA


La normativa comunitaria relativa alle imposte sulla cifra di affari (sesta direttiva IVA del 1977) definisce i soggetti passivi dell'IVA e l'ambito di applicazione del diritto di deduzione di tale imposta.

La retribuzione dei dipendenti vincolati al datore di lavoro da un contratto di lavoro non può essere assoggettata ad IVA.

Un'impresa può, per contro, dedurre l'IVA allorché i beni forniti o i servizi resi da un altro soggetto passivo sono stati utilizzati per le necessità delle operazioni tassate.

Infine, di regola, le modalità di deduzione rendono necessaria la produzione di una fattura.

Nei Paesi Bassi due atti normativi del 1968 e del 1997 consentono che un'impresa deduca una percentuale dell'indennità versata al dipendente che utilizzi la sua auto nell'ambito dell'attività del suo datore di lavoro. Tale indennità non rientra formalmente nella sua retribuzione (ai sensi della normativa tributaria olandese). La percentuale di tale indennità deducibile dagli importi dell'IVA che l'impresa deve versare equivale a una media ponderata dell'IVA che si presume corrispondere alle tasse connesse all'uso da parte del dipendente dell'auto privata (acquisto, carburante, spese di manutenzione e di riparazione).

La Commissione, ritenendo che tale normativa sia contraria alla sesta direttiva IVA, chiede alla Corte di giustizia di condannare i Paesi Bassi per inosservanza del diritto comunitario (inadempimento).

La Corte di giustizia ricorda anzitutto che gli Stati membri non dispongono di alcun potere discrezionale quanto alla portata del diritto a deduzione: quest'ultimo si applica soltanto per l'IVA assolta per i beni forniti e i servizi resi a un soggetto passivo da un altro soggetto passivo.

Orbene, il dipendente che agisca per il suo datore di lavoro non può avere la qualità di soggetto passivo, neanche quando utilizza la propria auto per le esigenze dell'impresa.

Peraltro, il semplice fatto che il dipendente utilizzi la sua auto nell'ambito delle attività della sua impresa non corrisponde a una cessione al datore di lavoro, unico soggetto passivo del pagamento dell'IVA del veicolo o del carburante consumato. Il datore rimborsa, in qualche maniera, il proprio dipendente per l'ammortamento della sua auto e per le spese di carburante.

La Corte sottolinea inoltre l'insussistenza di una fattura, elemento formale richiesto perché operi la deducibilità. Essa aggiunge che, in mancanza di una cessione tra soggetti passivi, la fatturazione non avrebbe comunque permesso di rendere il contesto normativo olandese compatibile con il diritto comunitario. Sottolinea inoltre il carattere forfettario e approssimativo delle modalità di attuazione del meccanismo di deducibilità previsto nella fattispecie dalla normativa olandese.

La Corte ritiene infine che senza dubbio l' obiettivo della neutralità fiscale non è pienamente conseguito in questo tipo di situazione, poiché l'impresa non è autorizzata a dedurre la quota di IVA inclusa nell'indennità versata aldipendente, sebbene tale spesa sia stata sostenuta per le esigenze dell'attività economica di soggetto passivo del datore di lavoro.

Tuttavia, essa sottolinea che spetta al legislatore comunitario determinare le modalità di applicazione di un eventuale diritto a deduzione che, per questo tipo di circostanze e allo stato attuale del diritto comunitario, non esiste.



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