Solo le persone fisiche sono interessate dalla nozione di consumatore utilizzata nella direttiva concernente
le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
Dinanzi al Giudice di Pace di Viadana, l'Idealservice ha dedotto che la Cape e l'OMAI non potevano essere
considerate «consumatore» ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive dei
contratti stipulati con i consumatori, in quanto si trattava di società e non di persone fisiche che hanno stipulato
i contratti nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
Il giudice italiano ha quindi chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, se la nozione di
«consumatore», quale definita da tale direttiva, si riferisse esclusivamente alle persone fisiche.
Tale direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Essa è stata trasposta
nell'ordinamento italiano con legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Occorre notare che le disposizioni del codice civile costituiscono una trasposizione letterale della direttiva, in
quanto le nozioni di «professionista» e di «consumatore» dell'art. 1469 bis riprendono esattamente le definizioni
della disposizione comunitaria.
La società Idealservice, i governi italiano e francese, nonché la Commissione hanno sostenuto che la nozione di
«consumatore» si riferisce unicamente alle persone fisiche. Il governo spagnolo per quanto lo riguarda, non
esclude che una persona giuridica possa essere considerata consumatore.
La Corte, facendo riferimento alla direttiva, rileva che il consumatore menzionato nel testo è unicamente una
persona fisica, mentre la nozione di professionista si riferisce alle persone fisiche e giuridiche.
Vi segnaliamo che attualmente, dinanzi alla Corte di giustizia, sono pendenti 5 altre cause, di cui:
- 3 cause per inadempimento, per recepimento non corretto della direttiva 93/13 negli ordinamenti nazionali:
contro l'Italia (C-372/99), contro la Svezia (C-478/99) e contro la Francia (C-244/01)
- 2 procedimenti pregiudiziali relativi all'interpretazione della direttiva 93/13 (C-473/00 e C-129/01).
Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di giustizia comprende già 2 sentenze concernenti la direttiva
93/13, vale a dire nelle cause: C-240/98 (sentenza 27 giugno 2000, vertente sul potere del giudice di esaminare
d'ufficio l'illiceità di una clausola derogativa dalla competenza) e C-144/99 (sentenza 10 maggio 2001,
concernente la carenza di trasposizione della direttiva mediante la sola giurisprudenza nazionale.
Lingue disponibili: francese, inglese, spagnolo, italiano.
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