Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 59/01


22 novembre 2001


Sentenza della Corte nelle cause riunite C-541/99 e C-542/99

Cape Snc/Idealservice Srl, Idealservice MN RE Sas/OMAI Srl

Solo le persone fisiche sono interessate dalla nozione di consumatore utilizzata nella direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.


Due contratti relativi alla fornitura di macchine per la distribuzione automatica di bevande, installate dalla società Idealservice nei locali delle società OMAI e Cape e destinate all'uso esclusivo dei loro dipendenti sono all'origine di due controversie. Queste ultime due società hanno sostenuto che la clausola attributiva di competenza del Giudice di Pace di Viadana (Mantova), contenuta nei contratti, era una clausola vessatoria ai sensi del codice civile italiano (art. 1469 bis, n. 19) e, quindi, non opponibile ai contraenti (art. 1469 quinquies).

Dinanzi al Giudice di Pace di Viadana, l'Idealservice ha dedotto che la Cape e l'OMAI non potevano essere considerate «consumatore» ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati con i consumatori, in quanto si trattava di società e non di persone fisiche che hanno stipulato i contratti nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Il giudice italiano ha quindi chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, se la nozione di «consumatore», quale definita da tale direttiva, si riferisse esclusivamente alle persone fisiche.

Tale direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Essa è stata trasposta nell'ordinamento italiano con legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Occorre notare che le disposizioni del codice civile costituiscono una trasposizione letterale della direttiva, in quanto le nozioni di «professionista» e di «consumatore» dell'art. 1469 bis riprendono esattamente le definizioni della disposizione comunitaria.

La società Idealservice, i governi italiano e francese, nonché la Commissione hanno sostenuto che la nozione di «consumatore» si riferisce unicamente alle persone fisiche. Il governo spagnolo per quanto lo riguarda, non esclude che una persona giuridica possa essere considerata consumatore.

La Corte, facendo riferimento alla direttiva, rileva che il consumatore menzionato nel testo è unicamente una persona fisica, mentre la nozione di “professionista” si riferisce alle persone fisiche e giuridiche.

Vi segnaliamo che attualmente, dinanzi alla Corte di giustizia, sono pendenti 5 altre cause, di cui:
- 3 cause per inadempimento, per recepimento non corretto della direttiva 93/13 negli ordinamenti nazionali: contro l'Italia (C-372/99), contro la Svezia (C-478/99) e contro la Francia (C-244/01)
- 2 procedimenti pregiudiziali relativi all'interpretazione della direttiva 93/13 (C-473/00 e C-129/01).

Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di giustizia comprende già 2 sentenze concernenti la direttiva 93/13, vale a dire nelle cause: C-240/98 (sentenza 27 giugno 2000, vertente sul potere del giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di una clausola derogativa dalla competenza) e C-144/99 (sentenza 10 maggio 2001, concernente la carenza di trasposizione della direttiva mediante la sola giurisprudenza nazionale.


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Lingue disponibili: francese, inglese, spagnolo, italiano.

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www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
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