Una normativa adottata dal consiglio comunale di Watermael-Boisfort prevedeva per gli esercizi 1997-2001
un'imposta comunale annuale di 5 000 FRB sulle antenne paraboliche, a carico del proprietario dell'antenna.
Tale "regolamento-imposta" veniva abrogato con effetto dal 1° gennaio 1999 dopo che la Commissione aveva
messo in dubbio la sua conformità con il diritto comunitario.
Il sig. De Coster contestava dinanzi all'organo belga competente (Collège juridictionnel de la Région de
Bruxelles-Capitale) la riscossione di tale imposta per il 1998. Quest'ultimo chiede chiarimenti alla Corte di
giustizia delle Comunità europee sulla sua compatibilità con il diritto comunitario.
Il Comune deduce motivazioni legate alla tutela dell'ambiente urbanistico, e cioé la lotta contro la proliferazione
anarchica delle antenne sul territorio. Il sig. De Coster, da parte sua, lamenta l'ostacolo alla libera ricezione dei
programmi televisivi provenienti da altri Stati membri e della disparità tra le società di distribuzione via cavo e
quelle che provvedono alla ritrasmissione via satellite.
La Corte ricorda, anzitutto, che pur se le imposte dirette non rientrano nella competenza della Comunità, gli Stati
membri sono tenuti ad esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, della
libera prestazione di servizi.
L'emissione e la trasmissione di messaggi televisivi rientrano nelle norme che riguardano la prestazione di
servizi. La libera prestazione di servizi implica la soppressione di qualsiasi normativa tale da ostacolare
ulteriormente le attività dei prestatori stabiliti in un altro Stato membro o da rendere la prestazione di servizi tra
Stati membri più difficile della prestazione di servizi interna.
La Corte rileva che l'istituzione di una siffatta imposta produce in realtà l'effetto di assoggettare la ricezione delle
emissioni televisive diffuse via satellite ad un onere che non grava su quelle trasmesse via cavo. Poiché risulta
peraltro che a differenza delle reti belghe che godono di un accesso illimitato al cavo, il numero di reti televisive
di altri Stati membri che possono essere diffuse via cavo è limitato, la Corte rileva che l'imposta in questione ha
quindi l'effetto di dissuadere gli abitanti di tale Comune dalla ricerca di accesso alle emissioni diffuse via satellite
provenienti da altri Stati membri. Analogamente gli operatori del settore della trasmissione via satellite stabiliti
in altri Stati membri sono svantaggiati rispetto ai distributori via cavo operanti in Belgio.
Quanto alla finalità di tutela dell'ambiente invocata dalle autorità comunali belghe la Corte rileva che esistono altri
motivi per perseguirla come prescrizioni relative alla dimensione delle antenne, che sono meno restrittive della
libera prestazione di servizi.
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