Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 61/01


29 novembre 2001

François De Coster e Collège des bourgmestres et échevins di Watermael-Boisfort


Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-17/00

LA RISCOSSIONE DI UN'IMPOSTA COMUNALE CHE GRAVA UNICAMENTE

SULLE ANTENNE PARABOLICHE E' IN CONTRASTO

CON LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI


Il regolamento-imposta adottato da un Comune belga penalizzava le emissioni diffuse a partire

da altri Stati membri e questo ostacolo non può essere giustificato da intenti di tutela

dell'ambiente invocati dal suddetto Comune

Una normativa adottata dal consiglio comunale di Watermael-Boisfort prevedeva per gli esercizi 1997-2001 un'imposta comunale annuale di 5 000 FRB sulle antenne paraboliche, a carico del proprietario dell'antenna.

Tale "regolamento-imposta" veniva abrogato con effetto dal 1° gennaio 1999 dopo che la Commissione aveva messo in dubbio la sua conformità con il diritto comunitario.

Il sig. De Coster contestava dinanzi all'organo belga competente (Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale) la riscossione di tale imposta per il 1998. Quest'ultimo chiede chiarimenti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla sua compatibilità con il diritto comunitario.

Il Comune deduce motivazioni legate alla tutela dell'ambiente urbanistico, e cioé la lotta contro la proliferazione anarchica delle antenne sul territorio. Il sig. De Coster, da parte sua, lamenta l'ostacolo alla libera ricezione dei programmi televisivi provenienti da altri Stati membri e della disparità tra le società di distribuzione via cavo e quelle che provvedono alla ritrasmissione via satellite.

La Corte ricorda, anzitutto, che pur se le imposte dirette non rientrano nella competenza della Comunità, gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, della libera prestazione di servizi.

L'emissione e la trasmissione di messaggi televisivi rientrano nelle norme che riguardano la prestazione di servizi. La libera prestazione di servizi implica la soppressione di qualsiasi normativa tale da ostacolare ulteriormente le attività dei prestatori stabiliti in un altro Stato membro o da rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi interna.

La Corte rileva che l'istituzione di una siffatta imposta produce in realtà l'effetto di assoggettare la ricezione delle emissioni televisive diffuse via satellite ad un onere che non grava su quelle trasmesse via cavo. Poiché risulta peraltro che a differenza delle reti belghe che godono di un accesso illimitato al cavo, il numero di reti televisive di altri Stati membri che possono essere diffuse via cavo è limitato, la Corte rileva che l'imposta in questione ha quindi l'effetto di dissuadere gli abitanti di tale Comune dalla ricerca di accesso alle emissioni diffuse via satellite provenienti da altri Stati membri. Analogamente gli operatori del settore della trasmissione via satellite stabiliti in altri Stati membri sono svantaggiati rispetto ai distributori via cavo operanti in Belgio.

Quanto alla finalità di tutela dell'ambiente invocata dalle autorità comunali belghe la Corte rileva che esistono altri motivi per perseguirla come prescrizioni relative alla dimensione delle antenne, che sono meno restrittive della libera prestazione di servizi.



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