LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE
HA ANNULLATO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CON CUI ERA STATO
RIFIUTATO ALLA SIG.RA HAUTALA L'ACCESSO AD UNA RELAZIONE SULLE
ESPORTAZIONI DI ARMI
Il Consiglio deve favorire l'accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti in suo
possesso. Nel caso in cui un documento contenga informazioni riservate, il Consiglio deve
esaminare se sia o meno possibile un accesso parziale.
Nella sua decisione del 4 novembre 1997, il Consiglio ha rifiutato alla sig.ra Hautala l'accesso
alla relazione, in quanto quest'ultima conteneva informazioni riservate, la cui divulgazione
potrebbe nuocere alle relazioni dell'Unione europea con paesi terzi. In base alla decisione
93/731/CE 1, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, quest'ultimo può
rifiutare l'accesso a un documento al fine di tutelare l'interesse pubblico nel settore delle relazioni
internazionali.
Il 19 luglio 1999, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del Consiglio del 1997
ritenendo che quest'ultimo dovesse esaminare la possibilità di un accesso parziale ai documenti.
Il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, ha presentato un ricorso avverso questa sentenza
del Tribunale. La sig.ra Hautala è sostenuta dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica finlandese
e dal Regno Unito.
La Corte di giustizia delle Comunità europee respinge oggi questo ricorso confermando così la
sentenza del Tribunale di primo grado.
La Corte rileva innanzi tutto che la decisione 93/731 non impone né vieta esplicitamente la
possibilità per il Consiglio di esaminare se un accesso parziale ai documenti possa essereconcesso. Essa fa presente che il pubblico deve avere l'accesso più ampio possibile ai
documenti in possesso della Commissione e del Consiglio.
Infine, la Corte ritiene che il Tribunale di primo grado poteva legittimamente dichiarare che il
principio di proporzionalità obbliga il Consiglio a prevedere l'accesso parziale ad un documento
contenente elementi di informazione, la cui divulgazione metterebbe in pericolo uno degli
interessi tutelati dalla decisione 93/731.
Pertanto la Corte dichiara che il rifiuto di un accesso parziale costituisce una misura
sproporzionata per assicurare la protezione degli elementi di informazione interessati dalle
eccezioni previste dalla decisione. Gli obiettivi di protezione perseguiti dal Consiglio nel rifiutare
l'accesso alla relazione controversa avrebbero potuto essere raggiunti anche nell'ipotesi in cui il
Consiglio si fosse limitato a censurare i brani di tale relazione che potessero pregiudicare le
relazioni internazionali.
Di conseguenza, la Corte conferma la decisione del Tribunale e conclude che il Consiglio non
può limitare sistematicamente il diritto del pubblico all'accesso ai documenti. Nel caso delle
eccezioni elencate dai codici di condotta del Consiglio e della Commissione, deve essere
prevista la possibilità di un diffusione parziale.
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1 - GU L 340, pag. 3.