Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 63/01


6 dicembre 2001

Sentenza nella causa C-353/99 P

Consiglio dell'Unione/Hautala

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE HA ANNULLATO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CON CUI ERA STATO RIFIUTATO ALLA SIG.RA HAUTALA L'ACCESSO AD UNA RELAZIONE SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI

Il Consiglio deve favorire l'accesso più ampio possibile del pubblico ai documenti in suo possesso. Nel caso in cui un documento contenga informazioni riservate, il Consiglio deve esaminare se sia o meno possibile un accesso parziale.


La sig.ra Heidi Hautala, membro del Parlamento europeo, ha chiesto al Consiglio di trasmetterle una relazione sulle esportazioni di armi convenzionali. Tale relazione, elaborata da un gruppo di lavoro nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), è intesa a migliorare l'applicazione coerente di criteri comuni per le esportazioni d'armi.

Nella sua decisione del 4 novembre 1997, il Consiglio ha rifiutato alla sig.ra Hautala l'accesso alla relazione, in quanto quest'ultima conteneva informazioni riservate, la cui divulgazione potrebbe nuocere alle relazioni dell'Unione europea con paesi terzi. In base alla decisione 93/731/CE 1, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, quest'ultimo può rifiutare l'accesso a un documento al fine di tutelare l'interesse pubblico nel settore delle relazioni internazionali.

Il 19 luglio 1999, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del Consiglio del 1997 ritenendo che quest'ultimo dovesse esaminare la possibilità di un accesso parziale ai documenti. Il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, ha presentato un ricorso avverso questa sentenza del Tribunale. La sig.ra Hautala è sostenuta dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica finlandese e dal Regno Unito.

La Corte di giustizia delle Comunità europee respinge oggi questo ricorso confermando così la sentenza del Tribunale di primo grado.

La Corte rileva innanzi tutto che la decisione 93/731 non impone né vieta esplicitamente la possibilità per il Consiglio di esaminare se un accesso parziale ai documenti possa essereconcesso. Essa fa presente che il pubblico deve avere l'accesso più ampio possibile ai documenti in possesso della Commissione e del Consiglio.

Infine, la Corte ritiene che il Tribunale di primo grado poteva legittimamente dichiarare che il principio di proporzionalità obbliga il Consiglio a prevedere l'accesso parziale ad un documento contenente elementi di informazione, la cui divulgazione metterebbe in pericolo uno degli interessi tutelati dalla decisione 93/731.

Pertanto la Corte dichiara che il rifiuto di un accesso parziale costituisce una misura sproporzionata per assicurare la protezione degli elementi di informazione interessati dalle eccezioni previste dalla decisione. Gli obiettivi di protezione perseguiti dal Consiglio nel rifiutare l'accesso alla relazione controversa avrebbero potuto essere raggiunti anche nell'ipotesi in cui il Consiglio si fosse limitato a censurare i brani di tale relazione che potessero pregiudicare le relazioni internazionali.

Di conseguenza, la Corte conferma la decisione del Tribunale e conclude che il Consiglio non può limitare sistematicamente il diritto del pubblico all'accesso ai documenti. Nel caso delle eccezioni elencate dai codici di condotta del Consiglio e della Commissione, deve essere prevista la possibilità di un diffusione parziale.

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che non impegna la Corte di giustizia.

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1 -     GU L 340, pag. 3.