La Commissione europea vede nelle disposizioni italiane e spagnole un ostacolo alla libera circolazione delle
merci, incompatibile con il diritto comunitario, e chiede che si dichiari la violazione del Trattato CE.
L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Le normative italiana e spagnola costringono i fabbricanti stabiliti in altri Stati membri a modificare la
composizione dei loro prodotti legittimamente fabbricati in altri Paesi membri sotto la denominazione
cioccolato, qualora vogliano commercializzarli in Italia e in Spagna sotto la denominazione cioccolato.
Secondo l'Avvocato generale, in tal modo entrambe le normative restringono l'accesso al mercato spagnolo e
italiano delle merci prodotte legittimamente in altri Stati membri e, conseguentemente, ostacolano la loro libera
circolazione nella Comunità.
Il fatto che i prodotti in questione possano essere commercializzati sotto la denominazione surrogato di
cioccolato non modifica tale situazione, poiché è possibile che il consumatore consideri questo prodotto non del
tutto equivalente, ovvero lo apprezzi in misura inferiore al prodotto commercializzato sotto la denominazione
commerciale cioccolato.
L'Avvocato generale non ritiene che la tutela del consumatore invocata dall'Italia e dalla Spagna giustifichi la
restrizione della libera circolazione delle merci. Infatti, il divieto di commercializzazione sotto la denominazione
commerciale cioccolato e la possibilità di commercializzare i prodotti in questione sotto la denominazione
commerciale surrogato di cioccolato sono idonei a proteggere il consumatore italiano e spagnolo da un errore.Tale divieto, tuttavia, non costituisce il modo meno rigoroso per informare tali consumatori sul fatto che il
prodotto contiene anche altre sostanze grasse vegetali oltre al burro di cacao. In casi analoghi riguardanti la
composizione del prodotto, la Corte ha ritenuto che l' etichettatura fosse sufficiente a salvaguardare gli interessi
dei consumatori.
A tale riguardo la Corte ha fatto costantemente riferimento a un consumatore consapevole, dal quale ci si può
attendere e anche aver fiducia che si informi autonomamente. Così, si deve partire dal presupposto che i
consumatori, i quali nella loro decisione di comprare si basano sulla composizione dei prodotti, leggano prima
l'elenco degli ingredienti.
L'Avvocato generale fa presente, tuttavia, che la Corte ha dichiarato che il limite di ciò che può essere fatto tramite
un'adeguata etichettatura si incontra quando il prodotto interessato sia stato modificato in un punto essenziale per
la sua composizione. Ciò potrebbe giustificare un divieto di utilizzazione di una denominazione commerciale.
Secondo l'Avvocato generale, il burro di cacao deve essere considerato un «ingrediente essenziale» del cioccolato
ai sensi della citata direttiva comunitaria del 1973. I prodotti la cui commercializzazione sotto la denominazione
«cioccolato» è vietata in Italia e in Spagna rispettano tuttavia il contenuto minimo di burro di cacao prescritto dalla
direttiva. L'Avvocato generale ritiene pertanto che l'aggiunta di altre sostanze grasse vegetali fino ad un massimo
del 5% non comporti una modificazione essenziale della composizione di questo prodotto.
Conseguentemente, l'Avvocato generale giunge alla conclusione che un'etichettatura appropriata --
sufficientemente chiara -- del prodotto pregiudica in misura minore la libera circolazione delle merci. Pertanto
le normative spagnola e italiana sono sproporzionate allo scopo e non idonee a giustificare la constatata
limitazione della libera circolazione delle merci.
Si deve far presente ancora una volta che le presenti cause devono essere risolte in base alla direttiva del 1973,
in cui non è stabilito in che misura i prodotti che contengono, oltre al burro di cacao, altri grassi vegetali, possano
essere commercializzati sotto la denominazione commerciale «cioccolato», mentre la direttiva del 2000 (che si
applicherà solo a partire dal 2003) contiene disposizioni che consentono di aggiungere altri grassi vegetali fino
ad un massimo del 5%.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |