COMUNICATO STAMPA n. 66/01
13 dicembre 2001
Sentenza della Corte nella causa C-481/99
G. e H. Heininger /Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
UN CONSUMATORE CHE STIPULA UN CONTRATTO DI CREDITO
NELL'AMBITO DI UNA VENDITA PORTA A PORTA E CHE NON E'
INFORMATO DEL SUO DIRITTO DI RECESSO, NON PERDE TALE DIRITTO
La Corte dichiara che il diritto di recesso può applicarsi anche ai contratti di credito
fondiario effettuati nel corso di vendite porta a porta
I sigg. Heininger, cittadini tedeschi, affermano essere stati indotti da un agente immobiliare che
li ha visitati nel loro domicilio nel 1993 di propria iniziativa, ad acquistare un appartamento e
per finanziarlo ad accendere un mutuo, garantito da un'ipoteca ("contratto di credito fondiario"),
con la Bayerische Hypo- und Vereinsbank.
Cinque anni dopo, i coniugi Heininger hanno avviato un'azione giudiziaria per rimettere in
discussione tale contratto di credito fondiario in quanto essi non erano a conoscenza del loro
diritto di recesso. Essi si fondano sulla direttiva comunitaria "per la tutela dei consumatori in
caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali" (in prosieguo: la direttiva "sulle vendite
porta a porta") e pretendono dalla banca il rimborso degli importi versati. La loro domanda è stata
respinta.
Il Bundesgerichtshof, adito in ultimo grado, ritiene che tale controversia sollevi un problema
d'interpretazione del diritto comunitario. Esso chiede alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, se la direttiva comunitaria "sulle vendite porta a porta" si applichi ad un contratto di
credito quale quello nella causa tedesca. La direttiva esclude espressamente dal suo ambito di
applicazione i "contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e i contratti
relativi ad altri diritti concernenti beni immobili".
Anzitutto, la Corte constata che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva "sulle vendite
porta a porta" i soli contratti di credito fondiario stipulati nell'ambito di vendite porta a porta.
La Corte di giustizia precisa in seguito che un contratto di credito fondiario, in quanto garantito da un'ipoteca, non consente di poter ritenere che il detto contratto riguardi un diritto concernente beni immobili ai sensi dell'esclusione prevista dalla direttiva "sulle vendite porta a porta". Il fatto che il contratto sia garantito da un'ipoteca non può rendere meno necessaria la tutela accordata al consumatore che ha stipulato un siffatto contratto fuori dei locali del commerciante.
Peraltro, la Corte viene interrogata sul punto relativo al termine imposto dalla legislazione
tedesca (1 anno dalla stipulazione del contratto) per l'esercizio del diritto di recesso qualora il
consumatore non abbia beneficiato di un'informazione su tale diritto. Il giudice tedesco chiede
se tale termine sia in contrasto con la direttiva "sulle vendite porta a porta".
La Corte ricorda che il commerciante deve informare per iscritto il consumatore del suo diritto
di recedere dal contratto entro un termine "di almeno 7 giorni" dal momento in cui ha ricevuto
l'informazione. Ma, se il commerciante non si conforma al suo obbligo d'informazione del
consumatore, esistono ancora ulteriori motivi per tutelare il consumatore. La Corte pertanto
dichiara che, in tal caso, un limite del termine del diritto di recesso da parte di una legislazione
nazionale è incompatibile con il diritto comunitario.
Inoltre, la Corte dichiara di non limitare nel tempo l'efficacia di tale sentenza.
Lingue disponibili: francese, tedesco, italiano.
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