Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 68/01


13 dicembre 2001

    Sentenza della Corte nella causa C-1/00

Commissione / Francia

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONDANNA LA FRANCIA PER AVER RIFIUTATO DI TOGLIERE     L'EMBARGO SULLE IMPORTAZIONI DI CARNI BOVINE BRITANNICHE CORRETTAMENTE     BOLLATE O ETICHETTATE A DECORRERE DAL 30 DICEMBRE 1999

La Corte sottolinea tuttavia l'importanza di un sistema di rintracciabilità affidabile per la tutela     della salute pubblica. Essa dichiara inoltre che talune difficoltà di applicazione delle decisioni     comunitarie erano la conseguenza di una normativa poco chiara


Dal 1990 diverse misure adottate dal Consiglio e dalla Commissione hanno istituito un programma di lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Il 27 marzo 1996 l'embargo totale nei confronti dei prodotti bovini del Regno Unito comunque ottenuti è stato deciso in seguito alla scoperta di un probabile collegamento tra tale malattia ed una variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob che colpisce gli esseri umani.

La revoca di tale embargo è stata progressivamente organizzata a partire dal giugno 1998. In un primo tempo la revoca dell'embargo ha interessato le carni ed i prodotti di carne ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord che rientravano nel regime di certificazione delle mandrie per l'esportazione (ECHS); poi, con una decisione 25 novembre 1998, si sono fissate le condizioni di esportazione delle carni e dei prodotti bovini provenienti dal Regno Unito e facenti capo al regime fondato sulla data di nascita degli animali (Date-Based Export Scheme).
Le condizioni di tale regime erano relative all'identificazione ed alla rintracciabilità degli animali; potevano essere esportati soltanto gli animali nati dopo il 1° agosto 1996, data del divieto di utilizzare le farine animali, le cui precise origini e filiazioni fossero rintracciabili.

Il 23 luglio 1999, dopo aver verificato la buona applicazione del dispositivo di protezione, la Commissione ha fissato al 1° agosto 1999 la data di revoca dell'embargo e di ripresa delle importazioni di carne bovina e dei derivati provenienti dal Regno Unito verso gli Stati membri.

La Francia si è rifiutata di applicare tale decisione e si è limitata ad autorizzare il transito della carne bovina britannica sul suo territorio basandosi sul parere dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Il 4 gennaio 2000 la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto a far dichiarare che il governo francese, rifiutandosi di permettere chei bovini britannici conformi ai requisiti comunitari fossero commercializzati in Francia a decorrere dal 1° agosto 1999, era venuto meno ai suoi obblighi comunitari.
Essa sostiene che la data di ripresa delle esportazioni risultante da decisioni comunitarie era vincolante per gli Stati membri che non potevano quindi rifugiarsi dietro dubbi o problemi interpretativi onde permettersi di disapplicare tali decisioni. Essa aggiunge che, dato che esiste per questi prodotti un'armonizzazione a livello comunitario, che istituisce un sistema coerente ed esaustivo volto a garantire la tutela della salute umana ed animale, l'embargo non potrebbe essere giustificato.

Il governo francese considera segnatamente che la non affidabilità del regime DBES, l'assenza di armonizzazione comunitaria in materia di etichettatura e rintracciabilità, sul territorio degli Stati membri, delle carni bovine e prodotti derivati di origine britannici, aggiunti a programmi di test di individuazione insoddisfacenti, non gli permettevano di procedere alla revoca dell'embargo.

La Corte di giustizia ritiene che tale rimessa in questione dell'efficacia del regime DBES va interpretata come una contestazione della legittimità delle decisioni comunitarie che hanno istituito tale regime. Orbene, spettava all'occorrenza al governo francese utilizzare all'epoca i ricorsi atti a permettere di far controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (che si tratti della decisione iniziale relativa al regime DBES o della decisione di revoca d'embargo 23 luglio 1999) il che non è più ricevibile attualmente nel contesto di un procedimento per inadempimento rivolto contro tale Stato membro.

Trattandosi della rintracciabilità dei prodotti, condizione essenziale del regime DBES, che non esisterebbe, secondo la Francia, al di là del laboratorio di sezionamento britannico, la Corte sottolinea che la rintracciabilità è indispensabile sino al punto di vendita per consentire il ritiro dalla circolazione di una partita comprendente un animale che non soddisfi le condizioni del DBES.
Orbene tale rintracciabilità non era garantita, constata la Corte, al momento della decisione della Commissione 23 luglio 1999 revocante l'embargo, segnatamente per le carni ed i prodotti DBES sezionati, trasformati o ricondizionati.
Un memorandum di accordo è stato concluso il 24 novembre 1999 tra il Regno Unito, la Francia e la Commissione. Esso prevedeva che i prodotti direttamente sbarcati in Francia potessero essere soggetti ad un'identificazione specifica. Gli altri Stati membri dovevano adottare misure vincolanti per garantire la bollatura e l'etichettatura di tutte le carni o tutti i prodotti derivati spediti dal Regno Unito ed il mantenimento di tale bollatura dopo il sezionamento, la trasformazione o il ricondizionamento sul loro territorio. Il miglioramento del sistema di rintracciabilità poggiava sull'assistenza reciproca tra Stati membri di cui taluni avevano però indicato che escludevano una bollatura distinta per la carne britannica.
La normativa comunitaria relativa alla rintracciabilità prevista dal regime DBES non era di fatto vincolante. Peraltro gli altri regolamenti istituivano solo la facoltà per gli Stati membri di imporre un sistema di etichettatura della carne bovina. Solo il 17 luglio 2000 venne istituito un sistema di rintracciabilità ed etichettatura obbligatoria completo applicabile agli animali macellati a partire dal 1° settembre 2000.
Nel momento in cui la Commissione ha adottato la sua decisione di revoca dell'embargo il 23 luglio 1999, spettava quindi agli Stati membri porre in essere le disposizioni necessarie alla bollatura ed alla rintracciabilità.

La Corte ritiene su tale punto che gli argomenti della Francia sono pertinenti nella parte in cui riguardano i prodotti bovini britannici soggetti al programma DBES che sarebbero stati sezionati, trasformati o ricondizionati nel territorio di un altro Stato membro per essere successivamente esportati in Francia senza avere nessun bollo distinto per consentire di identificarli in occasione di un ritiro eventuale di partite. Tuttavia la Corte dichiara che la Commissione non dimostra come la Francia si sia opposta all'importazione di qualsiasi carne o prodotto bovini provenienti dagli altri Stati membri per tale motivo, e rigetta il ricorso su tale punto.

Viceversa la Corte conclude che la Francia è venuta meno ai suoi obblighi a causa del suo rifiuto di permettere la commercializzazione sul suo territorio di prodotti rientranti nel regime DBES correttamente bollati o etichettati. Infatti i requisiti di rintracciabilità esistevano dal 1° gennaio 1998, cioè da quando il regime ECHS era stato predisposto. A far tempo dal memorandum di accordo 24 novembre 1999, la Francia era perfettamente informata in merito ai suoi obblighi e poteva predisporre la rintracciabilità dei prodotti sbarcati direttamente sul suo suolo. Alla scadenza di un termine ragionevole, il governo francese avrebbe dovuto attuare la revoca dell'embargo e la Corte ritiene che esso è pertanto venuto meno agli obblighi che gli incombevano a decorrere dal 30 dicembre 1999, termine ultimo impartito dalla Commissione alla Francia per conformarsi ai suoi obblighi.

Tuttavia, rilevando che, da un lato, il ricorso della Commissione è stato solo parzialmente accolto e che, dall'altro, talune difficoltà di applicazione erano la conseguenza di una poco chiara normativa comunitaria, la Corte ripartisce le spese tra la Francia e la Commissione sino alla concorrenza di due terzi a carico della Francia e di un terzo a carico della Commissione.


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