Commissione / Francia
La revoca di tale embargo è stata progressivamente organizzata a partire dal giugno 1998. In un
primo tempo la revoca dell'embargo ha interessato le carni ed i prodotti di carne ottenuti da
bovini macellati in Irlanda del Nord che rientravano nel regime di certificazione delle mandrie
per l'esportazione (ECHS); poi, con una decisione 25 novembre 1998, si sono fissate le
condizioni di esportazione delle carni e dei prodotti bovini provenienti dal Regno Unito e facenti
capo al regime fondato sulla data di nascita degli animali (Date-Based Export Scheme).
Le condizioni di tale regime erano relative all'identificazione ed alla rintracciabilità degli animali;
potevano essere esportati soltanto gli animali nati dopo il 1° agosto 1996, data del divieto di
utilizzare le farine animali, le cui precise origini e filiazioni fossero rintracciabili.
Il 23 luglio 1999, dopo aver verificato la buona applicazione del dispositivo di protezione, la
Commissione ha fissato al 1° agosto 1999 la data di revoca dell'embargo e di ripresa delle
importazioni di carne bovina e dei derivati provenienti dal Regno Unito verso gli Stati membri.
La Francia si è rifiutata di applicare tale decisione e si è limitata ad autorizzare il transito della
carne bovina britannica sul suo territorio basandosi sul parere dell'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Il 4 gennaio 2000 la Commissione ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee un ricorso diretto a far dichiarare che il governo francese, rifiutandosi di permettere chei bovini britannici conformi ai requisiti comunitari fossero commercializzati in Francia a
decorrere dal 1° agosto 1999, era venuto meno ai suoi obblighi comunitari.
Essa sostiene che la data di ripresa delle esportazioni risultante da decisioni comunitarie era
vincolante per gli Stati membri che non potevano quindi rifugiarsi dietro dubbi o problemi
interpretativi onde permettersi di disapplicare tali decisioni. Essa aggiunge che, dato che esiste
per questi prodotti un'armonizzazione a livello comunitario, che istituisce un sistema coerente
ed esaustivo volto a garantire la tutela della salute umana ed animale, l'embargo non potrebbe
essere giustificato.
Il governo francese considera segnatamente che la non affidabilità del regime DBES, l'assenza
di armonizzazione comunitaria in materia di etichettatura e rintracciabilità, sul territorio degli
Stati membri, delle carni bovine e prodotti derivati di origine britannici, aggiunti a programmi
di test di individuazione insoddisfacenti, non gli permettevano di procedere alla revoca
dell'embargo.
La Corte di giustizia ritiene che tale rimessa in questione dell'efficacia del regime DBES va
interpretata come una contestazione della legittimità delle decisioni comunitarie che hanno
istituito tale regime. Orbene, spettava all'occorrenza al governo francese utilizzare all'epoca i
ricorsi atti a permettere di far controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (che
si tratti della decisione iniziale relativa al regime DBES o della decisione di revoca d'embargo
23 luglio 1999) il che non è più ricevibile attualmente nel contesto di un procedimento per
inadempimento rivolto contro tale Stato membro.
Trattandosi della rintracciabilità dei prodotti, condizione essenziale del regime DBES, che non
esisterebbe, secondo la Francia, al di là del laboratorio di sezionamento britannico, la Corte
sottolinea che la rintracciabilità è indispensabile sino al punto di vendita per consentire il
ritiro dalla circolazione di una partita comprendente un animale che non soddisfi le condizioni
del DBES.
Orbene tale rintracciabilità non era garantita, constata la Corte, al momento della decisione
della Commissione 23 luglio 1999 revocante l'embargo, segnatamente per le carni ed i prodotti
DBES sezionati, trasformati o ricondizionati.
Un memorandum di accordo è stato concluso il 24 novembre 1999 tra il Regno Unito, la Francia
e la Commissione. Esso prevedeva che i prodotti direttamente sbarcati in Francia potessero essere
soggetti ad un'identificazione specifica. Gli altri Stati membri dovevano adottare misure
vincolanti per garantire la bollatura e l'etichettatura di tutte le carni o tutti i prodotti derivati
spediti dal Regno Unito ed il mantenimento di tale bollatura dopo il sezionamento, la
trasformazione o il ricondizionamento sul loro territorio. Il miglioramento del sistema di
rintracciabilità poggiava sull'assistenza reciproca tra Stati membri di cui taluni avevano però
indicato che escludevano una bollatura distinta per la carne britannica.
La normativa comunitaria relativa alla rintracciabilità prevista dal regime DBES non era di
fatto vincolante. Peraltro gli altri regolamenti istituivano solo la facoltà per gli Stati membri di
imporre un sistema di etichettatura della carne bovina. Solo il 17 luglio 2000 venne istituito un
sistema di rintracciabilità ed etichettatura obbligatoria completo applicabile agli animali
macellati a partire dal 1° settembre 2000.
Nel momento in cui la Commissione ha adottato la sua decisione di revoca dell'embargo il 23
luglio 1999, spettava quindi agli Stati membri porre in essere le disposizioni necessarie alla
bollatura ed alla rintracciabilità.
La Corte ritiene su tale punto che gli argomenti della Francia sono pertinenti nella parte in cui
riguardano i prodotti bovini britannici soggetti al programma DBES che sarebbero stati sezionati,
trasformati o ricondizionati nel territorio di un altro Stato membro per essere successivamente
esportati in Francia senza avere nessun bollo distinto per consentire di identificarli in occasione
di un ritiro eventuale di partite. Tuttavia la Corte dichiara che la Commissione non dimostra
come la Francia si sia opposta all'importazione di qualsiasi carne o prodotto bovini provenienti
dagli altri Stati membri per tale motivo, e rigetta il ricorso su tale punto.
Viceversa la Corte conclude che la Francia è venuta meno ai suoi obblighi a causa del suo
rifiuto di permettere la commercializzazione sul suo territorio di prodotti rientranti nel
regime DBES correttamente bollati o etichettati. Infatti i requisiti di rintracciabilità esistevano
dal 1° gennaio 1998, cioè da quando il regime ECHS era stato predisposto. A far tempo dal
memorandum di accordo 24 novembre 1999, la Francia era perfettamente informata in merito
ai suoi obblighi e poteva predisporre la rintracciabilità dei prodotti sbarcati direttamente sul suo
suolo. Alla scadenza di un termine ragionevole, il governo francese avrebbe dovuto attuare la
revoca dell'embargo e la Corte ritiene che esso è pertanto venuto meno agli obblighi che gli
incombevano a decorrere dal 30 dicembre 1999, termine ultimo impartito dalla Commissione alla
Francia per conformarsi ai suoi obblighi.
Tuttavia, rilevando che, da un lato, il ricorso della Commissione è stato solo parzialmente accolto
e che, dall'altro, talune difficoltà di applicazione erano la conseguenza di una poco chiara
normativa comunitaria, la Corte ripartisce le spese tra la Francia e la Commissione sino alla
concorrenza di due terzi a carico della Francia e di un terzo a carico della Commissione.
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