Con una decisione del 27 marzo 1996, la Commissione ha vietato la spedizione di carni e di prodotti ottenuti da
carni bovine macellate nel Regno Unito negli altri Stati membri nonché nei paesi terzi.
Nel marzo 1998, il Consiglio ha revocato l'embargo, a condizioni rigorose e per talune carni e per prodotti di carne
provenienti da bovini macellati in Irlanda del Nord.
Con una decisione del 25 novembre 1998, la Commissione ha adottato il principio dell'autorizzazione della
spedizione di prodotti bovini nell'ambito di un programma di esportazione su base cronologica (Date-Based
Export Scheme-DBES). In forza di detta decisione, la Commissione ha fissato, con la sua decisione del 23 luglio
1999, la data del 1° agosto 1999, a decorrere dalla quale poteva essere ripresa la spedizione di prodotti bovini
dal Regno Unito.
Le autorità francesi, dopo aver consultato l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti (AFFSA),
hanno ritenuto che non si poteva escludere il rischio di contagio dei bovini da fonti diverse rispetto alle due fonti
già conosciute, vale a dire l'alimentazione e la trasmissione materna.
Dati questi elementi e nonostante un parere del Comitato scientifico direttivo adito dalla Commissione, la Francia
non ha revocato il suo embargo.
Il 4 gennaio 2000 la Commissione ha deciso quindi di adire la Corte con un ricorso diretto a far dichiarare che la
Repubblica francese, non applicando la suddetta decisione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza del diritto comunitario.
La Commissione è sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono intervenuti nella
causa.
La trattazione orale di tale causa avrà luogo martedì 19 giugno 2001 dinanzi al plenum della Corte di
giustizia delle Comunità europee.
In allegato, un elenco ricapitolativo delle principali cause relative all'ESB trattate dalla Corte di giustizia.
Causa C-365/99: pendente.
Portogallo/Commissione (C-365/99)
Annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 99/517/CE, che modifica la decisione
98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina
in Portogallo (proroga dal 1° agosto 1999 al 1° febbraio 2000 delle restrizioni alle esportazioni dei prodotti ottenuti
da bovini macellati in Portogallo)
Causa C-428/99: pendente.
H. van den Bor BV/Voedeselvoorzieningsin-en verkoopbureau
Pregiudiziale. Competenza di uno Stato membro a prevedere, nell'attesa di una normativa comunitaria in materia,
un indennizzo per la macellazione di vitelli originari del Regno Unito.
Causa C-507/99: pendente.
Denkavit Nederland BV/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij et Voedselvoorzieningsin-en
verkoopbureau
Pregiudiziale. Necessità o meno di una base giuridica comunitaria per un provvedimento nazionale che disponga
l'abbattimento di vitelli originari del Regno Unito, che le autorità nazionali potevano acquistare (per abbatterli)
ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a
sostegno del mercato della carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi.
Causa C-514/99: ricorso dichiarato irricevibile dalla Corte il 21 giugno 1999.
Francia/Commissione
Domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato di modificare o di abrogare la
decisione della Commissione 23 luglio 1999, 99/514/CE.
Il ricorso era diretto contro una decisione di rifiuto implicito della Commissione, resa nota con la dichiarazione
del signor Byrne del 29 ottobre 1999.
La Corte ha affermato che una dichiarazione siffatta non rappresentava una presa di posizione della Commissione
e non poteva quindi esprimere una decisione di rifiuto della Commissione di modificare la propria precedente
decisione.
D'altronde alla Commissione non era stata preventivamente presentata una domanda esplicita di modifica della
sua decisione 1999/514, ma essa aveva soltanto ricevuto la comunicazione di pretesi elementi nuovi, atti a
modificare il contesto di diritto e di fatto preso in considerazione.
La Corte ha precisato che se la Repubblica francese riteneva che tale comunicazione implicasse l'obbligo per la
Commissione di adottare una nuova decisione, avrebbe dovuto seguire il procedimento per carenza previsto dal
Trattato (art. 232 CE).
Cause C-157/96 e C-180/96: la Corte conferma, il 5 maggio 1998, la validità dei provvedimenti d'urgenza
adottati dalla Commissione contro l'ESB (decisione 27 marzo, 96/239).
The Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ex parte National Farmers' Union e a.
Regno Unito/Commissione delle Comunità europee
La Corte ha affermato che la Commissione era competente ad adottare siffatti provvedimenti, in quanto le direttive
relative le consentono di intervenire rapidamente per evitare la diffusione di una malattia tra gli animali o un
danno alla salute umana. Nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che lo scopo esclusivo o determinante
della Commissione era quello di rassicurare i consumatori o di sostenere il settore della carne bovina (natura
economica) rispetto alla tutela della salute; non sussisteva quindi uno sviamento di potere.
Infine, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, la
Corte afferma che le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano
esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Per la Corte, la Commissione ha dato prova di
opportuna prudenza, vietando globalmente le esportazioni di bovini, carbe bovina e prodotti derivati in attesa di
maggiori informazioni scientifiche.
Causa C-477/98: il 5 dicembre 2000 la Corte afferma che il Regno Unito poteva vietare l'importazione di teste
di bovino provenienti da altri Stati membri.
Eurostock Meat Marketing Ltd/Department of Agricolture for Northern Ireland
La Corte afferma che tale provvedimento cautelare era giustificato tenuto conto dei rischi che siffatti materiali
presentano riguardo alla ESB in attesa dell'applicazione di una decisione che ne vieta l'uso.
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