Divisione Stampa e Informazione

12 giugno 2001

AVVISO PER LA STAMPA


Udienza nella causa C-1/00

20 giugno 2001

Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese


Con una decisione del 27 marzo 1996, la Commissione ha vietato la spedizione di carni e di prodotti ottenuti da carni bovine macellate nel Regno Unito negli altri Stati membri nonché nei paesi terzi.

Nel marzo 1998, il Consiglio ha revocato l'embargo, a condizioni rigorose e per talune carni e per prodotti di carne provenienti da bovini macellati in Irlanda del Nord.

Con una decisione del 25 novembre 1998, la Commissione ha adottato il principio dell'autorizzazione della spedizione di prodotti bovini nell'ambito di un programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme-DBES). In forza di detta decisione, la Commissione ha fissato, con la sua decisione del 23 luglio 1999, la data del 1° agosto 1999, a decorrere dalla quale poteva essere ripresa la spedizione di prodotti bovini dal Regno Unito.

Le autorità francesi, dopo aver consultato l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti (AFFSA), hanno ritenuto che non si poteva escludere il rischio di contagio dei bovini da fonti diverse rispetto alle due fonti già conosciute, vale a dire l'alimentazione e la trasmissione materna.

Dati questi elementi e nonostante un parere del Comitato scientifico direttivo adito dalla Commissione, la Francia non ha revocato il suo embargo.

Il 4 gennaio 2000 la Commissione ha deciso quindi di adire la Corte con un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non applicando la suddetta decisione della Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto comunitario.

La Commissione è sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono intervenuti nella causa.

La trattazione orale di tale causa avrà luogo martedì 19 giugno 2001 dinanzi al plenum della Corte di giustizia delle Comunità europee.

In allegato, un elenco ricapitolativo delle principali cause relative all'ESB trattate dalla Corte di giustizia.


PRINCIPALI CAUSE TRATTATE E CAUSE PENDENTI RELATIVE ALL'ESB


Causa C-365/99: pendente.

Portogallo/Commissione (C-365/99)

Annullamento parziale della decisione della Commissione 28 luglio 1999, 99/517/CE, che modifica la decisione 98/653/CE recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (proroga dal 1° agosto 1999 al 1° febbraio 2000 delle restrizioni alle esportazioni dei prodotti ottenuti da bovini macellati in Portogallo)

Causa C-428/99: pendente.

H. van den Bor BV/Voedeselvoorzieningsin-en verkoopbureau

Pregiudiziale. Competenza di uno Stato membro a prevedere, nell'attesa di una normativa comunitaria in materia, un indennizzo per la macellazione di vitelli originari del Regno Unito.

Causa C-507/99: pendente.

Denkavit Nederland BV/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij et Voedselvoorzieningsin-en verkoopbureau

Pregiudiziale. Necessità o meno di una base giuridica comunitaria per un provvedimento nazionale che disponga l'abbattimento di vitelli originari del Regno Unito, che le autorità nazionali potevano acquistare (per abbatterli) ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato della carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi.

Causa C-514/99: ricorso dichiarato irricevibile dalla Corte il 21 giugno 1999.

Francia/Commissione

Domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione ha rifiutato di modificare o di abrogare la decisione della Commissione 23 luglio 1999, 99/514/CE.

Il ricorso era diretto contro una decisione di rifiuto implicito della Commissione, resa nota con la dichiarazione del signor Byrne del 29 ottobre 1999.
La Corte ha affermato che una dichiarazione siffatta non rappresentava una presa di posizione della Commissione e non poteva quindi esprimere una decisione di rifiuto della Commissione di modificare la propria precedente decisione.

D'altronde alla Commissione non era stata preventivamente presentata una domanda esplicita di modifica della sua decisione 1999/514, ma essa aveva soltanto ricevuto la comunicazione di pretesi elementi nuovi, atti a modificare il contesto di diritto e di fatto preso in considerazione.
La Corte ha precisato che se la Repubblica francese riteneva che tale comunicazione implicasse l'obbligo per la Commissione di adottare una nuova decisione, avrebbe dovuto seguire il procedimento per carenza previsto dal Trattato (art. 232 CE).


Cause C-157/96 e C-180/96: la Corte conferma, il 5 maggio 1998, la validità dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla Commissione contro l'ESB (decisione 27 marzo, 96/239).

The Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ex parte National Farmers' Union e a.
Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

La Corte ha affermato che la Commissione era competente ad adottare siffatti provvedimenti, in quanto le direttive relative le consentono di intervenire rapidamente per evitare la diffusione di una malattia tra gli animali o un danno alla salute umana. Nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che lo scopo esclusivo o determinante della Commissione era quello di rassicurare i consumatori o di sostenere il settore della carne bovina (natura economica) rispetto alla tutela della salute; non sussisteva quindi uno sviamento di potere.

Infine, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, la Corte afferma che le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Per la Corte, la Commissione ha dato prova di opportuna prudenza, vietando globalmente le esportazioni di bovini, carbe bovina e prodotti derivati in attesa di maggiori informazioni scientifiche.

Causa C-477/98: il 5 dicembre 2000 la Corte afferma che il Regno Unito poteva vietare l'importazione di teste di bovino provenienti da altri Stati membri.

Eurostock Meat Marketing Ltd/Department of Agricolture for Northern Ireland

La Corte afferma che tale provvedimento cautelare era giustificato tenuto conto dei rischi che siffatti materiali presentano riguardo alla ESB in attesa dell'applicazione di una decisione che ne vieta l'uso.

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