IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI VACCINAZIONE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
SARA' ESAMINATO DALLA CORTE NELL'UDIENZA DEL 20 GIUGNO 2001.
Con una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice olandese, la Corte di
giustizia applica per la prima volta dall'entrata in vigore delle modifiche del proprio
Regolamento di procedura avvenuta il 1° febbraio 2001 un procedimento accelerato.
La sig.ra Jippes alleva quattro montoni e due capre che tiene come animali domestici. Essi sono
destinati a rimanere nel loro recinto fino alla loro morte naturale.
Una direttiva del Consiglio del 1985 istituisce misure per la lotta contro l'afta epizootica. Tale
direttiva pone come principio il divieto di vaccinazione e consente una vaccinazione d'urgenza
limitata a talune aree geografiche 1. La decisione di procedere ad una vaccinazione d'urgenza
viene adottata dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro interessato.
Poiché risiede a Yde (Paesi Bassi), la sig.ra Jippes si trova al di fuori delle zone di
vaccinazione istituite con la decisione della Commissione 27 marzo 2001, che istituisce, in
applicazione della direttiva comunitaria, le condizioni per la lotta contro l'afta epizootica e la
sua eradicazione nei Paesi Bassi 2.
La sig.ra Jippes ha chiesto al Ministro dell'Agricoltura di una deroga al divieto di vaccinazione.
Non avendo ottenuto risposta, ha presentato un reclamo e ha adito il Presidente del Tribunale
commerciale con un'istanza perché le fosse consentita la vaccinazione dei suoi animali.
Il Ministro ha ritenuto che quest'ultima non poteva far beneficiare ai propri animali del medesimo trattamento di quello riservato ai giardini zoologici, che possono fruire della vaccinazione in talune circostanze.
La sig.ra Jippes invoca la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti
del 1976. Ritiene che la direttiva comunitaria non sia conforme alle disposizioni di tale
convenzione, la quale prevede che ogni animale deve fruire di una sistemazione di
un'alimentazione e di cure (...) adeguati alle proprie necessità fisiologiche (...).
Il Ministro considera che il testo non contiene disposizioni vincolanti ai sensi della costituzione
olandese.
Il giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità del divieto di
vaccinazione contenuto nella direttiva con il diritto comunitario (e in particolare con il
principio di proporzionalità) e sulla validità dell'applicazione fattane dalla Commissione nella
decisione relativa ai Paesi Bassi.
Prima applicazione del procedimento accelerato a una domanda pregiudiziale
In seguito alle modifiche del regolamento di procedura della Corte entrate in vigore il 1°
febbraio 2001, il Presidente può decidere, su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato
generale, di trattare anche una domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato
(art. 104 bis del Regolamento di procedura).
(Fino al 1° febbraio la possibilità di ricorrere a un procedimento accelerato era consentita solo
per i ricorsi diretti).
Perché possa essere autorizzato il ricorso a un procedimento accelerato, debbono sussistere due
condizioni:
1) il procedimento accelerato deve essere chiesto dal giudice nazionale,
2) le circostanze invocate debbono comprovare l'urgenza straordinaria di statuire sulla
questione proposta in via pregiudiziale.
Nel presente procedimento, il Presidente ha deciso per la prima volta di trattare la questione
pregiudiziale sollevata con un procedimento accelerato.
Introdotta il 27 aprile 2001, tale causa sarà discussa in udienza plenaria il 20 giugno 2001, alle
h. 9.30, nella Grande salle d'audience.
Se desiderate assistere all'udienza, vi preghiamo di inviarci l'allegato modulo di accreditamento. L'udienza avrà luogo alle ore 9.30. Potranno assistervi i giornalisti, ma non sarà consentito l'uso di apparecchi fotografici, né l'effettuazione di registrazioni o di riprese filmate. Onde agevolare le procedure di identificazione all'ingresso della Corte di giustizia, si pregano gli interessati di mettersi previamente in contatto con la divisione Stampa e Informazione mediante l'allegato modulo.
Terminata l'udienza, potrà ottenersi in situ la "relazione di udienza" in olandese
(documento riassuntivo dei fatti di causa nonché dei principali argomenti delle parti in
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1 - Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, GU 1985, L 315, pag. 11. 2 - Decisione della Commissione 27 marzo 2001, GU 2001, L 88, pag. 21.