Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 02/02


15 gennaio 2002    

Sentenza della Corte nella causa C-55/00

Elide Gottardo     contro      Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)


I vantaggi derivanti da una convenzione bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo devono essere concessi, in linea di principio, ai lavoratori di altri Stati membri che non sono parti contraenti della convenzione

Per il calcolo delle pensioni di vecchiaia, un cittadino francese può quindi far valere presso le autorità italiane i suoi diritti a pensione maturati in Svizzera, benché la Francia non sia parte contraente della convenzione italo-svizzera.


La sig.ra Gottardo, cittadina italiana per nascita, ha rinunciato a tale cittadinanza a favore della cittadinanza francese a seguito del matrimonio con un francese. Ha lavorato come insegnante in Italia, in Svizzera e in Francia, paesi in cui ha versato contributi assicurativi (rispettivamente 100, 252 e 429 contributi settimanali). Percepisce una pensione di vecchiaia svizzera e una francese.

Tuttavia, il suo desiderio di ottenere una pensione di vecchiaia italiana non ha avuto buon esito, poiché, benché le autorità italiane prendessero in considerazione i periodi contributivi maturati in Francia, la totalizzazione dei periodi italiani e francesi non le consentiva di raggiungere il minimo dei periodi contributivi richiesti dalla normativa italiana. Avrebbe potuto aspirare a una pensione di vecchiaia italiana solo se fossero stati presi in considerazione anche i periodi contributivi svizzeri, in applicazione del principio di totalizzazione cui è improntata la convenzione italo-svizzera del 1962 relativa alla sicurezza sociale.

Invece, la domanda da lei presentata nel 1996 in Italia è stata respinta dall'INPS per la sola ragione che era cittadina francese e che, pertanto, la convenzione italo-svizzera non le era applicabile.

La sig.ra Gottardo ha quindi adito il Tribunale di Roma, sostenendo che l'INPS doveva riconoscerle, in quanto cittadina di uno Stato membro, il diritto a una pensione alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.

Secondo la Corte, si tratta di una disparità di trattamento operata sul solo fondamento della cittadinanza. Ricorda, inoltre, che gli Stati membri, nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario.

Conseguentemente, quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel paese terzo sono computati ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri che non sono parti contraenti della convenzione gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini in virtù della convenzione. Lo Stato membro firmatario può tuttavia addurre una giustificazione oggettiva del rifiuto.

Secondo la Corte, l'eventuale aumento degli oneri finanziari e delle difficoltà amministrative non è sufficiente a giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Trattato.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna
la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.