La sig.ra Gottardo, cittadina italiana per nascita, ha rinunciato a tale cittadinanza
a favore della cittadinanza francese a seguito del matrimonio con un francese.
Ha lavorato come insegnante in Italia, in Svizzera e in Francia, paesi in cui
ha versato contributi assicurativi (rispettivamente 100, 252 e 429 contributi
settimanali). Percepisce una pensione di vecchiaia svizzera e una francese.
Tuttavia, il suo desiderio di ottenere una pensione di vecchiaia italiana
non ha avuto buon esito, poiché, benché le autorità italiane
prendessero in considerazione i periodi contributivi maturati in Francia, la
totalizzazione dei periodi italiani e francesi non le consentiva di raggiungere
il minimo dei periodi contributivi richiesti dalla normativa italiana. Avrebbe
potuto aspirare a una pensione di vecchiaia italiana solo se fossero stati presi
in considerazione anche i periodi contributivi svizzeri, in applicazione del
principio di totalizzazione cui è improntata la convenzione italo-svizzera
del 1962 relativa alla sicurezza sociale.
Invece, la domanda da lei presentata nel 1996 in Italia è stata respinta
dall'INPS per la sola ragione che era cittadina francese e che, pertanto, la
convenzione italo-svizzera non le era applicabile.
La sig.ra Gottardo ha quindi adito il Tribunale di Roma, sostenendo che l'INPS
doveva riconoscerle, in quanto cittadina di uno Stato membro, il diritto a una
pensione alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
Secondo la Corte, si tratta di una disparità di trattamento operata
sul solo fondamento della cittadinanza. Ricorda, inoltre, che gli Stati
membri, nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni
internazionali, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù
del diritto comunitario.
Conseguentemente, quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una
convenzione internazionale bilaterale sulla previdenza sociale, ai sensi della
quale i periodi contributivi maturati nel paese terzo sono computati ai fini
dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale
della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere
ai cittadini degli altri Stati membri che non sono parti contraenti della
convenzione gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini in virtù
della convenzione. Lo Stato membro firmatario può tuttavia addurre
una giustificazione oggettiva del rifiuto.
Secondo la Corte, l'eventuale aumento degli oneri finanziari e delle difficoltà
amministrative non è sufficiente a giustificare l'inosservanza degli obblighi
derivanti dal Trattato.
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