Divisione stampa e informazione

COMUNICATO STAMPA N. 05/02


24 gennaio 2002


Sentenza della Corte nella causa C-164/99

Portugaia Costruções Lda


UNO STATO MEMBRO PUO'IMPORRE AD UN'IMPRESA DEL SETTORE EDILE STABILITA IN UN ALTRO STATO MEMBRO E CHE DISTACCHI DEI LAVORATORI, L'APPLICAZIONE DI MINIMI SALARIALI SE CIÓ FAVORISCE I LAVORATORI DISTACCATI.

La Corte di giustizia si pronuncia sull'applicazione della normativa tedesca relativa alla retribuzione minima dei lavoratori dell'industria edile, al caso di un datore di lavoro, con sede in Portogallo, che ha distaccato, nel 1997, alcuni lavoratori in Germania.

Secondo la legge tedesca sul distacco di lavoratori, le norme giuridiche contenute in un contratto collettivo dell'industra edile, dichiarato di applicazione generale, si applicano anche ad un rapporto di lavoro che vincoli un datore di lavoro con sede all'estero e il suo dipendente che lavora nell'ambito di applicazione territoriale di tale contratto, se e in quanto il contratto collettivo preveda una retribuzione minima unica per tutti i lavoratori che rientrano nel suo ambito di applicazione. Una violazione può essere sanzionata come infrazione.

Le parti sociali del settore edile tedesco hanno stipulato un contratto collettivo che prevede minimi salariali nel settore edile sul territorio della Repubblica federale di Germania. Il contratto collettivo è stato dichiarato di applicazione generale a partire dal 1° gennaio 1997.

Secondo la normativa tedesca applicabile ai contratti collettivi, le parti sociali hanno la possibilità di concludere contratti collettivi a diversi livelli, sia a livello federale, sia a livello aziendale. A tal proposito, i contratti collettivi speciali prevalgono, in via di principio, su quelli generali.

La Portugaia è una società con sede in Portogallo. Tra il marzo e il luglio 1997, essa ha eseguito lavori strutturali di edilizia a Tauberbischofsheim (Germania) e, a tal fine, ha provveduto al distacco di diversi operai presso questo cantiere.

L'ufficio del lavoro di Tauberbischofsheim effettuava, nel marzo e nel maggio 1997, un'ispezione sulle condizioni di lavoro nel cantiere. Alla luce dei documenti di lavoro esibitigli dalla Portugaia, l'ufficio del lavoro accertava che quest'ultima versava ai lavoratori controllati un salario inferiore al salario minimo da corrispondere in forza del contratto collettivo. Esso ingiungeva pertanto il pagamento del saldo, vale a dire della differenza tra il salario minimo dovuto e quello effettivamente versato, moltiplicato per le ore di lavoro complessive prestate, per un importo pari a DEM 138 018, 52.

Adito dalla Portugaia, nel contesto dell'opposizione da lei proposta contro l'ingiunzione di pagamento emessa contro di lei per ottenere il pagamento di tale somma, l'Amtsgericht Tauberbischofsheim chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla conformità della legislazione tedesca al diritto comunitario e, precisamente, alla libera prestazione di servizi.

La Corte di giustizia delle Comunità europee rinvia, in primo luogo, alla sua giurisprudenza secondo cui il diritto comunitario non osta, in linea di massima, a che uno Stato membro imponga a un'impresa che ha sede in un altro Stato membro, che effettui prestazioni di servizi nel territorio del primo Stato membro, di pagare ai suoi lavoratori, la retribuzione minima fissata dalla norme nazionali di tale Stato.

Prima di applicare tale normativa relativa al salario minimo, è compito delle autorità nazionali o, se del caso, dei giudici dello Stato membro ospitante, determinare se essa persegua effettivamente e con i mezzi più appropriati un obiettivo di interesse generale, ossia la protezione dei lavoratori.

Misure che costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi non potrebbero essere giustificate da obiettivi di natura economica, come la protezione delle imprese nazionali.

Quindi è compito dei giudici nazionali verificare se la normativa in questione nella causa principale, considerata oggettivamente, promuova la tutela dei lavoratori distaccati.

In conformità con quanto statuito in precedenza nella sentenza 25 ottobre 2001, Finalarte, (v. Comunicato stampa n. 52/01), la Corte riafferma qui che si tratta di verificare se la detta normativa comporti per i lavoratori interessati un vantaggio reale che contribuisce in modo significativo alla loro protezione sociale.

Inoltre, per quanto riguarda la possibile deroga prevista dalla legislazione tedesca, la Corte precisa che il fatto che un imprenditore nazionale possa, stipulando un contratto collettivo aziendale, stabilire livelli salariali inferiori alla retribuzione minima fissata in un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, mentre un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro non può farlo, costituisce una restrizione ingiustificata della libera prestazione di servizi.

N.B.: La trasposizione della direttiva comunitaria "relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" doveva essere effettuata prima del 16 dicembre 1999. Pertanto le disposizioni in essa contenute non hanno alcuna rilevanza per i fatti in causa, che si riferiscono al 1997.


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