Le parti sociali del settore edile tedesco hanno stipulato un contratto collettivo
che prevede minimi salariali nel settore edile sul territorio della Repubblica
federale di Germania. Il contratto collettivo è stato dichiarato di applicazione
generale a partire dal 1° gennaio 1997.
Secondo la normativa tedesca applicabile ai contratti collettivi, le parti
sociali hanno la possibilità di concludere contratti collettivi a diversi
livelli, sia a livello federale, sia a livello aziendale. A tal proposito, i
contratti collettivi speciali prevalgono, in via di principio, su quelli generali.
La Portugaia è una società con sede in Portogallo. Tra il marzo
e il luglio 1997, essa ha eseguito lavori strutturali di edilizia a Tauberbischofsheim
(Germania) e, a tal fine, ha provveduto al distacco di diversi operai presso
questo cantiere.
L'ufficio del lavoro di Tauberbischofsheim effettuava, nel marzo e nel maggio
1997, un'ispezione sulle condizioni di lavoro nel cantiere. Alla luce dei documenti
di lavoro esibitigli dalla Portugaia, l'ufficio del lavoro accertava che quest'ultima
versava ai lavoratori controllati un salario inferiore al salario minimo da
corrispondere in forza del contratto collettivo. Esso ingiungeva pertanto il
pagamento del saldo, vale a dire della differenza tra il salario minimo dovuto
e quello effettivamente versato, moltiplicato per le ore di lavoro complessive
prestate, per un importo pari a DEM 138 018, 52.
Adito dalla Portugaia, nel contesto dell'opposizione da lei proposta contro
l'ingiunzione di pagamento emessa contro di lei per ottenere il pagamento di
tale somma, l'Amtsgericht Tauberbischofsheim chiede alla Corte di giustizia
delle Comunità europee di pronunciarsi sulla conformità della
legislazione tedesca al diritto comunitario e, precisamente, alla libera prestazione
di servizi.
La Corte di giustizia delle Comunità europee rinvia, in primo luogo,
alla sua giurisprudenza secondo cui il diritto comunitario non osta, in
linea di massima, a che uno Stato membro imponga a un'impresa che ha sede in
un altro Stato membro, che effettui prestazioni di servizi nel territorio
del primo Stato membro, di pagare ai suoi lavoratori, la retribuzione minima
fissata dalla norme nazionali di tale Stato.
Prima di applicare tale normativa relativa al salario minimo, è compito
delle autorità nazionali o, se del caso, dei giudici dello Stato membro
ospitante, determinare se essa persegua effettivamente e con i mezzi più
appropriati un obiettivo di interesse generale, ossia la protezione dei lavoratori.
Misure che costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei
servizi non potrebbero essere giustificate da obiettivi di natura economica,
come la protezione delle imprese nazionali.
Quindi è compito dei giudici nazionali verificare se la normativa in
questione nella causa principale, considerata oggettivamente, promuova la
tutela dei lavoratori distaccati.
In conformità con quanto statuito in precedenza nella sentenza
25 ottobre 2001, Finalarte, (v. Comunicato stampa n. 52/01), la Corte riafferma
qui che si tratta di verificare se la detta normativa comporti per i lavoratori
interessati un vantaggio reale che contribuisce in modo significativo alla
loro protezione sociale.
Inoltre, per quanto riguarda la possibile deroga prevista dalla legislazione
tedesca, la Corte precisa che il fatto che un imprenditore nazionale possa,
stipulando un contratto collettivo aziendale, stabilire livelli salariali inferiori
alla retribuzione minima fissata in un contratto collettivo dichiarato di applicazione
generale, mentre un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro non
può farlo, costituisce una restrizione ingiustificata della libera prestazione
di servizi.
N.B.: La trasposizione della direttiva comunitaria "relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" doveva essere
effettuata prima del 16 dicembre 1999. Pertanto le disposizioni in essa contenute
non hanno alcuna rilevanza per i fatti in causa, che si riferiscono al 1997.
Lingue disponibili: tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese e svedese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |