Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 10/02

31 gennaio 2002

Conclusioni dell'Avvocato generale A. Tizzano nelle cause C-466/98 a C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98

Commissione CE contro Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania

L'Avvocato generale Tizzano propone alla Corte di dichiarare che gli accordi «Open sky» sono in contrasto con il diritto comunitario, relativamente alle tariffe dei vettori statunitensi sulle rotte infracomunitarie, ai sistemi telematici di prenotazione ed alla clausola di nazionalità

Nel 1998, con otto distinti ricorsi la Commissione ha contestato a Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Germania diverse violazioni del diritto comunitario derivanti dalla conclusione di accordi bilaterali in materia di trasporto aereo con gli Stati Uniti d'America 1. La Commissione ha contestato in particolare agli Stati membri convenuti: a) di aver violato i principi relativi al riparto di competenze esterne tra Comunità e Stati membri (tale censura non è stata tuttavia formulata nei confronti del Regno Unito); b) di aver violato le disposizioni del Trattato CE sul diritto di stabilimento (inserendo negli accordi una c.d. «clausola di nazionalità», che in pratica consente a ciascuna parte di rifiutare i diritti previsti dagli accordi medesimi a vettori aerei designati dall'altro Stato contraente ma non di proprietà o sotto il controllo di soggetti di tale Stato); e c) per l'ipotesi in cui le disposizioni degli accordi contrarie al diritto comunitario fossero ritenute anteriori all'entrata in vigore del Trattato, di non aver fatto il possibile per rendere dette disposizioni pienamente conformi con la normativa comunitaria (neppure tale censura è stata formulata nei confronti del Regno Unito).

Nel sistema del Trattato CE il trasporto aereo è oggetto di una disciplina speciale, che attribuisce particolari poteri al Consiglio. Nell'esercizio dei suoi poteri, tale istituzione ha adottato in particolare 3 pacchetti normativi (nel 1987, 1990 e 1992) volti a garantire la libera prestazione dei servizi e la libera concorrenza.

I rapporti tra gli Stati membri e gli USA in questa materia si fondano su accordi bilaterali, che conferiscono ai vettori designati dalle parti contraenti le abilitazioni per volare sul territorio di uno Stato contraente. Nonostante reiterate richieste, il Consiglio - ritenendo che gli Stati membri conservino la loro competenza nelle relazioni con Paesi terzi in tema di aviazione - non ha mai conferito alla Commissione un mandato pieno per negoziare con le autorità statunitensi. Solo unmandato ristretto è stato conferito nel 1996 (dopo la conclusione degli accordi controversi), cui non ha fatto seguito, tuttavia, la conclusione di un accordo della Comunità.

A partire dal 1992 gli USA hanno proposto a diversi Stati membri della Comunità la modifica degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo, al fine di renderli conformi ad un modello di accordo particolarmente liberale (c.d. accordo «open sky»). Tale modello di accordo è in particolare caratterizzato dal diritto di assicurare un collegamento tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi punto del paese europeo; da capacità e frequenze illimitate su tutte le rotte; da una disciplina particolarmente liberale in materia di prezzi, voli a noleggio e sistemi informatici di prenotazione. Elemento essenziale del modello di accordo «open sky» è il completo scambio dei diritti di traffico: accanto al diritto di un vettore aereo di trasportare passeggeri dal paese di origine ad un altro paese e viceversa, esso prevede il diritto di trasportare passeggeri fra due paesi con un aereo da un terzo paese, su una rotta con origine/destinazione in quest'ultimo paese. In pratica, ciò consente ai vettori statunitensi un accesso alle rotte comunitarie.

La conclusione (tra il 1995 ed il 1996) di simili accordi di modifica secondo il modello «open sky» è appunto contestata dalla Commissione con i ricorsi in questione (la situazione è in parte diversa per il Regno Unito, cui è solo contestato l'inserimento della “clausola di nazionalità” nell'accordo Bermuda II del 1977).

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  


a)     Violazione della competenza esterna della Comunità

L'Avvocato generale Tizzano ritiene che, in assenza di un'apposita base normativa (come nella specie), la “necessità” di concludere un accordo internazionale per raggiungere uno degli obiettivi del Trattato può dar luogo ad una competenza esterna esclusiva della Comunità solo qualora tale necessità sia ritualmente affermata dalle competenti istituzioni comunitarie. Poiché il Consiglio ha escluso la necessità di concludere a livello comunitario un accordo di tipo «open sky» con gli USA , contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'Avvocato generale ritiene che l'invocata competenza esclusiva della Comunità a concludere un siffatto accordo non possa quindi essere fondata sulla sua pretesa “necessità”.
                            
Viceversa, l'Avvocato generale ricorda che, in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia, tutte le volte che la Comunità adotta norme comuni in una determinata materia (sul piano interno), gli Stati membri perdono il potere di contrarre con Stati terzi obblighi che incidano su dette norme (60). Pertanto, in materie coperte da norme comuni, gli Stati membri non possono in nessun caso concludere accordi internazionali: qualsiasi iniziativa autonoma sarebbe infatti incompatibile con l'unicità del mercato comune.

Ciò precisato, in seguito all'analisi delle diverse censure formulate dalla Commissione nelle presenti cause, l'Avvocato generale ritiene che gli accordi controversi possano incidere su norme comuni solo per quanto riguarda le tariffe aeree praticabili dai vettori statunitensi sulle rotte intracomunitarie ed i sistemi telematici di prenotazione (CRS). Tali materie sono infatti disciplinate da regolamenti comunitari (rispettivamente 2409/92 e 2299/89) e rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva della Comunità.

L'Avvocato generale ritiene quindi che gli Stati membri convenuti (tra i quali, sotto questo profilo, non figura il Regno Unito) non potessero assumere impegni internazionali su tali aspetti
            
                


b)     Violazione relativa al diritto di stabilimento

La Commissione ha fatto valere che gli accordi bilaterali con gli USA contengono una clausola (c.d. «clausola di nazionalità») che consente a ciascuna parte di rifiutare i diritti previsti dagli accordi ai vettori designati dall'altro Stato contraente ma non di proprietà o sotto il controllo di soggetti di tale Stato.

L'Avvocato generale ritiene che, in forza di tale clausola, gli Stati membri convenuti non accordano alle compagnie di altri Stati membri che si siano stabilite sul loro territorio lo stesso trattamento riservato alle compagnie nazionali. Infatti, solo le compagnie nazionali hanno - in ogni caso - il diritto di ottenere dalle autorità statunitensi le autorizzazioni per i trasporti previsti dagli accordi bilaterali. D'altra parte, la “clausola di nazionalità” non può del resto essere giustificata in base alla deroga relativa all'ordine pubblico. Pertanto, secondo l'Avvocato generale, la clausola di nazionalità è contraria alle norme sul diritto di stabilimento.
                    

c)     Disposizioni anteriori all'entrata in vigore del Trattato CE

Ad avviso dell'Avvocato generale le disposizioni degli accordi contrarie al diritto comunitario non sono anteriori all'entrata in vigore del Trattato CE e quindi non possono essere giustificate a questo titolo. Se però la Corte dovesse giungere ad una conclusione diversa, egli ritiene che gli Stati membri interessati non abbiano fatto il possibile per rendere dette disposizioni pienamente conformi con la normativa comunitaria.

Conclusioni

L'Avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che :

a)     Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Germania hanno violato le regole sul riparto delle competenze fra Comunità e Stati membri, inserendo negli accordi «open sky» regole relative alle tariffe che i vettori aerei statunitensi possono praticare su rotte intracomunitarie e ai sistemi telematici di prenotazione (CRS).

b)     tutti gli Stati membri convenuti hanno violato il principio comunitario della libertà di stabilimento, mantenendo o inserendo negli accordi «open sky» la c.d. clausola di nazionalità.

                

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali

Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int  verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.

Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" -
Commissione europea, Servizio Stampa e Informazione,
L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01 35177, fax (352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 o (32) 2 2301280.

 


1    A sostegno di tutti questi Stati è intervenuta l'Olanda : nei confronti di questo paese la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione, attualmente in fase precontenziosa.