COMUNICATO STAMPA n. 10/02
31 gennaio 2002
Conclusioni dell'Avvocato generale A. Tizzano nelle cause C-466/98 a C-469/98,
C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98
Commissione CE contro Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio,
Lussemburgo, Austria, Germania
Nel 1998, con otto distinti ricorsi la Commissione ha contestato a Regno Unito,
Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria e Germania diverse
violazioni del diritto comunitario derivanti dalla conclusione di accordi bilaterali
in materia di trasporto aereo con gli Stati Uniti d'America 1. La
Commissione ha contestato in particolare agli Stati membri convenuti: a) di
aver violato i principi relativi al riparto di competenze esterne tra Comunità
e Stati membri (tale censura non è stata tuttavia formulata nei confronti
del Regno Unito); b) di aver violato le disposizioni del Trattato CE sul diritto
di stabilimento (inserendo negli accordi una c.d. «clausola di nazionalità»,
che in pratica consente a ciascuna parte di rifiutare i diritti previsti dagli
accordi medesimi a vettori aerei designati dall'altro Stato contraente ma non
di proprietà o sotto il controllo di soggetti di tale Stato); e c) per
l'ipotesi in cui le disposizioni degli accordi contrarie al diritto comunitario
fossero ritenute anteriori all'entrata in vigore del Trattato, di non aver fatto
il possibile per rendere dette disposizioni pienamente conformi con la normativa
comunitaria (neppure tale censura è stata formulata nei confronti del Regno
Unito).
Nel sistema del Trattato CE il trasporto aereo è oggetto di una
disciplina speciale, che attribuisce particolari poteri al Consiglio. Nell'esercizio
dei suoi poteri, tale istituzione ha adottato in particolare 3 pacchetti normativi
(nel 1987, 1990 e 1992) volti a garantire la libera prestazione dei servizi
e la libera concorrenza.
I rapporti tra gli Stati membri e gli USA in questa materia si fondano
su accordi bilaterali, che conferiscono ai vettori designati dalle parti contraenti
le abilitazioni per volare sul territorio di uno Stato contraente. Nonostante
reiterate richieste, il Consiglio - ritenendo che gli Stati membri conservino
la loro competenza nelle relazioni con Paesi terzi in tema di aviazione - non
ha mai conferito alla Commissione un mandato pieno per negoziare con le autorità
statunitensi. Solo unmandato ristretto è stato conferito nel 1996 (dopo
la conclusione degli accordi controversi), cui non ha fatto seguito, tuttavia,
la conclusione di un accordo della Comunità.
A partire dal 1992 gli USA hanno proposto a diversi Stati membri della Comunità
la modifica degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo, al fine
di renderli conformi ad un modello di accordo particolarmente liberale (c.d.
accordo «open sky»). Tale modello di accordo è in particolare
caratterizzato dal diritto di assicurare un collegamento tra qualsiasi punto
degli Stati Uniti e qualsiasi punto del paese europeo; da capacità e frequenze
illimitate su tutte le rotte; da una disciplina particolarmente liberale in
materia di prezzi, voli a noleggio e sistemi informatici di prenotazione. Elemento
essenziale del modello di accordo «open sky» è il completo scambio
dei diritti di traffico: accanto al diritto di un vettore aereo di trasportare
passeggeri dal paese di origine ad un altro paese e viceversa, esso prevede
il diritto di trasportare passeggeri fra due paesi con un aereo da un terzo
paese, su una rotta con origine/destinazione in quest'ultimo paese. In pratica,
ciò consente ai vettori statunitensi un accesso alle rotte comunitarie.
La conclusione (tra il 1995 ed il 1996) di simili accordi di modifica secondo
il modello «open sky» è appunto contestata dalla Commissione
con i ricorsi in questione (la situazione è in parte diversa per il Regno
Unito, cui è solo contestato l'inserimento della clausola di nazionalità
nell'accordo Bermuda II del 1977).
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Ciò precisato, in seguito all'analisi delle diverse censure formulate
dalla Commissione nelle presenti cause, l'Avvocato generale ritiene che gli
accordi controversi possano incidere su norme comuni solo per quanto riguarda
le tariffe aeree praticabili dai vettori statunitensi sulle rotte intracomunitarie
ed i sistemi telematici di prenotazione (CRS). Tali materie sono infatti
disciplinate da regolamenti comunitari (rispettivamente 2409/92 e 2299/89)
e rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva della Comunità.
L'Avvocato generale ritiene quindi che gli Stati membri convenuti (tra i quali,
sotto questo profilo, non figura il Regno Unito) non potessero assumere
impegni internazionali su tali aspetti
b)
Violazione relativa al diritto di stabilimento
La Commissione ha fatto valere che gli accordi bilaterali con gli USA contengono
una clausola (c.d. «clausola di nazionalità») che consente
a ciascuna parte di rifiutare i diritti previsti dagli accordi ai vettori designati
dall'altro Stato contraente ma non di proprietà o sotto il controllo di
soggetti di tale Stato.
L'Avvocato generale ritiene che, in forza di tale clausola, gli Stati membri
convenuti non accordano alle compagnie di altri Stati membri che si siano stabilite
sul loro territorio lo stesso trattamento riservato alle compagnie nazionali.
Infatti, solo le compagnie nazionali hanno - in ogni caso - il diritto di ottenere
dalle autorità statunitensi le autorizzazioni per i trasporti previsti
dagli accordi bilaterali. D'altra parte, la clausola di nazionalità
non può del resto essere giustificata in base alla deroga relativa all'ordine
pubblico. Pertanto, secondo l'Avvocato generale, la clausola di nazionalità
è contraria alle norme sul diritto di stabilimento.
c)
Disposizioni anteriori all'entrata in vigore del
Trattato CE
Ad avviso dell'Avvocato generale le disposizioni degli accordi contrarie al
diritto comunitario non sono anteriori all'entrata in vigore del Trattato CE
e quindi non possono essere giustificate a questo titolo. Se però la Corte
dovesse giungere ad una conclusione diversa, egli ritiene che gli Stati membri
interessati non abbiano fatto il possibile per rendere dette disposizioni pienamente
conformi con la normativa comunitaria.
Conclusioni
L'Avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che :
a)
Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria
e Germania hanno violato le regole sul riparto delle competenze fra Comunità
e Stati membri, inserendo negli accordi «open sky» regole relative
alle tariffe che i vettori aerei statunitensi possono praticare su rotte intracomunitarie
e ai sistemi telematici di prenotazione (CRS).
b)
tutti gli Stati membri convenuti hanno violato il principio
comunitario della libertà di stabilimento, mantenendo o inserendo negli
accordi «open sky» la c.d. clausola di nazionalità.
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