I sigg. Wouters e Savelbergh, avvocati iscritti all'albo dei fori di Amsterdam
e di Rotterdam, si sono visti rifiutare dal comitato di vigilanza dell'ordine
degli avvocati l'autorizzazione a collaborare con gli studi di revisori dei
conti Arthur Andersen e Price Waterhouse, entrambi stabiliti nei Paesi Bassi.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati fonda il suo rigetto della domanda
su una normativa olandese del 1993 (la Samenwerkingsverordening), emanata dall'Ordine
stesso, relativa alla collaborazione degli avvocati con altre categorie professionali.
Infatti, tale normativa consente la collaborazione a determinate condizioni
con talune professioni (notai, consulenti fiscali e mandatari in materia di
brevetti) ma, allo scopo di garantire l'indipendenza degli avvocati, essa non
autorizza gli avvocati a costituire studi integrati con revisori dei conti.
I due avvocati e gli studi interessati hanno proposto ricorsi amministrativi
dinanzi all'ordine degli avvocati, quindi, dopo il rigetto dei ricorsi stessi,
hanno adito i giudici olandesi competenti.
Il Raad van State, adito in ultimo grado, sottopone alla Corte di giustizia
delle Comunità europee la questione dell'applicazione del diritto comunitario
della concorrenza alle professioni liberali.
La Corte considera, innanzi tutto, che l'ordine olandese degli avvocati, in
quanto organo di regolamentazione della professione che adotta un regolamento
vincolante nei confronti di tutti i suoi membri dev'essere considerato come
un'associazione di imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
Infatti, tale ordine professionale, composto esclusivamente da avvocati
e non tenuto per legge a prendere le sue decisioni nell'interesse generale,
costituisce, secondo la Corte, un'associazione di imprese quando emana una normativa
che vieta collaborazioni professionali.
Il divieto di tale collaborazione integrata produce, secondo la Corte,
effetti restrittivi della concorrenza sul mercato olandese dei servizi legali.
Essa priva, inoltre, il cliente della possibilità di servizi "raggruppati",
vale a dire di un'ampia gamma di servizi proposti da uno stesso e identico studio
(one-stop-shop).
Inoltre, la normativa olandese pregiudica gli scambi tra Stati membri
nella misura in cui, da una parte, essa si applica agli avvocati visitatori
iscritti all'albo in un altro Stato membro, in cui, d'altra parte, il diritto
economico e commerciale disciplina sempre più spesso operazioni transnazionali
e infine, nella misura in cui società di revisori dei conti che cercano
soci tra gli avvocati sono generalmente gruppi internazionali stabiliti in più
Stati membri.
Tuttavia, secondo le concezioni vigenti nei Paesi Bassi, in cui l'ordine olandese
degli avvocati è incaricato dell'Advocatenwet (la legge che disciplina
la professione degli avvocati) di emanare la normativa diretta a garantire il
corretto esercizio della professione di avvocato, le regole essenziali adottate
a tal fine sono in particolare il dovere di difendere il proprio cliente in
piena indipendenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, di evitare qualsiasi
rischio di conflitto di interessi nonché il dovere di rispettare un rigoroso
segreto professionale.
A questo proposito, può esistere una certa incompatibilità tra
l'attività di "consulenza", esercitata dall'avvocato, e quella
di "controllo", esercitata dal revisore dei conti. Il revisore dei
conti, svolgendo una funzione di certificazione dei conti, non è soggetto,
nei Paesi Bassi, ad un segreto professionale analogo a quello dell'avvocato.
Di conseguenza, la normativa olandese ha potuto ragionevolmente imporre
misure coercitive, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza che ne
derivano, in quanto sono necessarie ad un buon esercizio della professione
di avvocato.
D'altro canto, anche se i rapporti di collaborazione integrata tra gli avvocati
e i revisori dei conti sono ammessi in taluni Stati membri, l'ordine degli avvocati
ha il diritto di considerare che gli obiettivi perseguiti dalla Samenwerkingsverordening,
tenuto conto del regime giuridico olandese a cui sono soggetti gli avvocati
e i revisori dei conti, non possono essere conseguiti con mezzi meno restrittivi.
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