Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 15/02

19 febbraio 2002

Sentenza della Corte nella causa C-309/99

J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV/Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten


LA NORMATIVA OLANDESE CHE VIETA LA COLLABORAZIONE INTEGRATA TRA AVVOCATI E REVISORI DEI CONTI E' CONFORME AL TRATTATO

Gli obblighi deontologici dell'avvocato, che deve consigliare e difendere il proprio cliente in maniera indipendente, possono essere in contrasto con tale tipo di collaborazione. La Corte considera per il resto che gli ordini professionali sono associazioni di imprese soggette al diritto comunitario della concorrenza.

I sigg. Wouters e Savelbergh, avvocati iscritti all'albo dei fori di Amsterdam e di Rotterdam, si sono visti rifiutare dal comitato di vigilanza dell'ordine degli avvocati l'autorizzazione a collaborare con gli studi di revisori dei conti Arthur Andersen e Price Waterhouse, entrambi stabiliti nei Paesi Bassi.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati fonda il suo rigetto della domanda su una normativa olandese del 1993 (la Samenwerkingsverordening), emanata dall'Ordine stesso, relativa alla collaborazione degli avvocati con altre categorie professionali. Infatti, tale normativa consente la collaborazione a determinate condizioni con talune professioni (notai, consulenti fiscali e mandatari in materia di brevetti) ma, allo scopo di garantire l'indipendenza degli avvocati, essa non autorizza gli avvocati a costituire studi integrati con revisori dei conti.

I due avvocati e gli studi interessati hanno proposto ricorsi amministrativi dinanzi all'ordine degli avvocati, quindi, dopo il rigetto dei ricorsi stessi, hanno adito i giudici olandesi competenti.

Il Raad van State, adito in ultimo grado, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza alle professioni liberali.

La Corte considera, innanzi tutto, che l'ordine olandese degli avvocati, in quanto organo di regolamentazione della professione che adotta un regolamento vincolante nei confronti di tutti i suoi membri dev'essere considerato come un'associazione di imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.

Infatti, tale ordine professionale, composto esclusivamente da avvocati e non tenuto per legge a prendere le sue decisioni nell'interesse generale, costituisce, secondo la Corte, un'associazione di imprese quando emana una normativa che vieta collaborazioni professionali.

Il divieto di tale collaborazione integrata produce, secondo la Corte, effetti restrittivi della concorrenza sul mercato olandese dei servizi legali. Essa priva, inoltre, il cliente della possibilità di servizi "raggruppati", vale a dire di un'ampia gamma di servizi proposti da uno stesso e identico studio (one-stop-shop).

Inoltre, la normativa olandese pregiudica gli scambi tra Stati membri nella misura in cui, da una parte, essa si applica agli avvocati visitatori iscritti all'albo in un altro Stato membro, in cui, d'altra parte, il diritto economico e commerciale disciplina sempre più spesso operazioni transnazionali e infine, nella misura in cui società di revisori dei conti che cercano soci tra gli avvocati sono generalmente gruppi internazionali stabiliti in più Stati membri.

Tuttavia, secondo le concezioni vigenti nei Paesi Bassi, in cui l'ordine olandese degli avvocati è incaricato dell'Advocatenwet (la legge che disciplina la professione degli avvocati) di emanare la normativa diretta a garantire il corretto esercizio della professione di avvocato, le regole essenziali adottate a tal fine sono in particolare il dovere di difendere il proprio cliente in piena indipendenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, di evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi nonché il dovere di rispettare un rigoroso segreto professionale.

A questo proposito, può esistere una certa incompatibilità tra l'attività di "consulenza", esercitata dall'avvocato, e quella di "controllo", esercitata dal revisore dei conti. Il revisore dei conti, svolgendo una funzione di certificazione dei conti, non è soggetto, nei Paesi Bassi, ad un segreto professionale analogo a quello dell'avvocato.

Di conseguenza, la normativa olandese ha potuto ragionevolmente imporre misure coercitive, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano, in quanto sono necessarie ad un buon esercizio della professione di avvocato.

D'altro canto, anche se i rapporti di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti sono ammessi in taluni Stati membri, l'ordine degli avvocati ha il diritto di considerare che gli obiettivi perseguiti dalla Samenwerkingsverordening, tenuto conto del regime giuridico olandese a cui sono soggetti gli avvocati e i revisori dei conti, non possono essere conseguiti con mezzi meno restrittivi.

    

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