Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 16/02

19 febbraio 2002

Sentenze della Corte nella causa C-35/99

Manuele Arduino

LE TARIFFE OBBLIGATORIE DEGLI ONORARI DI AVVOCATI ITALIANI
NON SONO IN CONTRASTO
CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN MATERIA DI CONCORRENZA

Il procedimento italiano che consiste nell'approvazione, da parte del governo, di un progetto, proposto dal Consiglio nazionale forense, di tabella delle tariffe applicabili agli avvocati è conforme alle disposizioni del Trattato



Il signor Arduino è stato condannato in sede penale per una violazione del Codice della strada all'origine di un incidente ed ha quindi dovuto pagare gli onorari dell'avvocato della controparte inclusi nelle spese. Poiché il Pretore di Pinerolo non ha applicato la tariffa corrispondente alla tabella degli onorari prevista in Italia per le prestazioni degli avvocati, la Corte di Cassazione italiana ha considerato tale decisione illegittima ed ha rinviato la causa su questo punto dinanzi allo stesso giudice.

In Italia esistono due opposte tendenze giurisprudenziali circa il problema se la detta tabella rappresenti o meno un accordo restrittivo della concorrenza:

-    secondo la prima, il giudice deve disapplicare tale tariffa, la quale presenterebbe caratteristiche analoghe alla tariffa degli spedizionieri doganali, considerato che la Corte si è pronunciata in merito nel 1998. Il Consiglio nazionale forense (CNF) sarebbe considerato alla stregua di un'associazione di imprese e non sarebbe vincolato, nella determinazione degli onorari, all'interesse pubblico;

-    in base alla seconda, tale tabella non costituirebbe una decisione discrezionale del Consiglio nazionale forense, bensì un atto della pubblica autorità, che interviene in maniera determinante nel procedimento di determinazione delle tariffe.

Il Pretore di Pinerolo chiede pertanto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla compatibilità del contesto normativo che presiede alla determinazione della tabella degli onorari e delle indennità forensi con il diritto comunitario della concorrenza. In Italia, le tariffe che fissano minimi e massimi per la remunerazione degli avvocati sono proposte dal CNF, costituito da avvocati eletti, e devono essere approvate dal Ministro di Grazia e Giustizia, il quale, previa consultazione del Comitato interministeriale dei Prezzi (CIP), emanaun decreto ministeriale. La tariffa approvata dal Ministro tiene conto dei criteri attinenti al valore della controversia, al grado dell'autorità adita, nonché alla durata dei giudizi penali.

Inoltre, la liquidazione degli onorari rientra nella responsabilità dell'autorità giudiziaria, la quale considera la gravità ed il numero delle questioni trattate. I limiti minimi e massimi della tariffa devono essere rispettati, ma il giudice può derogarvi, motivando la sua decisione.

La Corte sottolinea che il fatto che uno Stato membro affidi ad un'organizzazione professionale l'elaborazione di un progetto di tariffa non priva automaticamente la tariffa infine redatta del suo carattere di normativa statale e non la fa quindi rientrare nel campo del diritto comunitario della concorrenza.

Valutando la situazione italiana, la Corte rileva che il CNF deve presentare ogni biennio un progetto di tariffa degli onorari forensi che preveda dei limiti minimi e massimi, senza peraltro tener conto dell'interesse pubblico, ed in particolare di quello dei singoli che fanno ricorso ai servizi degli avvocati.

Tuttavia, essa considera che lo Stato italiano non ha rinunciato ad esercitare il suo potere di controllo e di decisione in merito alla tariffa. Infatti, il progetto è sprovvisto di forza vincolante e il Ministro, assistito da due organi pubblici, può farlo modificare. Dal canto suo, il giudice dispone di un margine discrezionale nell'applicazione della tariffa. Di conseguenza, il carattere statale della normativa è confermato e non vi è delega a soggetti privati.

Pertanto, la normativa italiana in materia non è in contrasto con il diritto comunitario.


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