COMUNICATO STAMPA N. 16/02
19 febbraio 2002
LE TARIFFE OBBLIGATORIE DEGLI ONORARI DI AVVOCATI ITALIANI
NON SONO IN CONTRASTO
CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO IN MATERIA DI CONCORRENZA
In Italia esistono due opposte tendenze giurisprudenziali circa il problema
se la detta tabella rappresenti o meno un accordo restrittivo della concorrenza:
- secondo la prima, il giudice deve disapplicare tale
tariffa, la quale presenterebbe caratteristiche analoghe alla tariffa degli
spedizionieri doganali, considerato che la Corte si è pronunciata in merito
nel 1998. Il Consiglio nazionale forense (CNF) sarebbe considerato alla stregua
di un'associazione di imprese e non sarebbe vincolato, nella determinazione
degli onorari, all'interesse pubblico;
- in base alla seconda, tale tabella non costituirebbe
una decisione discrezionale del Consiglio nazionale forense, bensì un atto
della pubblica autorità, che interviene in maniera determinante nel procedimento
di determinazione delle tariffe.
Il Pretore di Pinerolo chiede pertanto alla Corte di giustizia delle Comunità
europee di pronunciarsi sulla compatibilità del contesto normativo che
presiede alla determinazione della tabella degli onorari e delle indennità
forensi con il diritto comunitario della concorrenza. In Italia, le tariffe
che fissano minimi e massimi per la remunerazione degli avvocati sono proposte
dal CNF, costituito da avvocati eletti, e devono essere approvate dal Ministro
di Grazia e Giustizia, il quale, previa consultazione del Comitato interministeriale
dei Prezzi (CIP), emanaun decreto ministeriale. La tariffa approvata dal Ministro
tiene conto dei criteri attinenti al valore della controversia, al grado dell'autorità
adita, nonché alla durata dei giudizi penali.
Inoltre, la liquidazione degli onorari rientra nella responsabilità dell'autorità
giudiziaria, la quale considera la gravità ed il numero delle questioni
trattate. I limiti minimi e massimi della tariffa devono essere rispettati,
ma il giudice può derogarvi, motivando la sua decisione.
La Corte sottolinea che il fatto che uno Stato membro affidi ad un'organizzazione
professionale l'elaborazione di un progetto di tariffa non priva automaticamente
la tariffa infine redatta del suo carattere di normativa statale e non la fa
quindi rientrare nel campo del diritto comunitario della concorrenza.
Valutando la situazione italiana, la Corte rileva che il CNF deve presentare
ogni biennio un progetto di tariffa degli onorari forensi che preveda dei limiti
minimi e massimi, senza peraltro tener conto dell'interesse pubblico, ed in
particolare di quello dei singoli che fanno ricorso ai servizi degli avvocati.
Tuttavia, essa considera che lo Stato italiano non ha rinunciato ad esercitare
il suo potere di controllo e di decisione in merito alla tariffa. Infatti, il
progetto è sprovvisto di forza vincolante e il Ministro, assistito da due
organi pubblici, può farlo modificare. Dal canto suo, il giudice dispone
di un margine discrezionale nell'applicazione della tariffa. Di conseguenza,
il carattere statale della normativa è confermato e non vi è delega
a soggetti privati.
Pertanto, la normativa italiana in materia non è in contrasto con il
diritto comunitario.
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