Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 28/02


20 marzo 2002

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-9/99, T-15/99, T-16/99, T-17/99, T-21/99, T-23/99, T-29/99 e T-31/99

HFB e.a. / Commissione

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA L'ESISTENZA DI UN'INTESA SUL MERCATO EUROPEO DEL RISCALDAMENTO URBANO

Le ammende inflitte dalla Commissione europea sono - in generale - confermate dal Tribunale di primo grado per un importo complessivo di euro 83 410 000. Tuttavia, due società beneficiano di riduzioni delle ammende inflitte; in particolare l'ammenda di euro 70 000 000 inflitta alla ABB Asea Brown è stata ridotta a euro 65 000 000, vista la sua collaborazione con la Commissione europea

Le tubature per riscaldamento costituiscono oggetto di un commercio importante tra gli Stati membri. I maggiori consumatori sono la Germania e la Danimarca; il principale produttore è la Danimarca, che rifornisce tutti gli Stati membri che utilizzano il riscaldamento urbano.

Quattro produttori danesi hanno concluso, alla fine del 1990, un accordo di cooperazione generale sul loro mercato nazionale e, dall'autunno 1991, due produttori tedeschi hanno regolarmente partecipato alle loro riunioni. Secondo la Commissione, è in questo ambito che si sarebbero svolte trattative - conclusesi nel 1994 con un accordo - per fissare delle quote per l'insieme del mercato europeo. Le quote sarebbero state attribuite dal "Club dei direttori" (che riuniva i presidenti o direttori generali delle società partecipanti al patto) a ciascuna società, sia a livello europeo che a livello nazionale. In particolare erano interessate la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia.

Nel 1995, la società svedese Powerpipe AB ha informato la Commissione di questo stato di fatto, denunciando gli ostacoli frapposti alla sua attività sul suo mercato nazionale e la sua esclusione dal settore in seguito alle manovre delle società aderenti all'intesa.

Con la decisione 21 ottobre 1998 impugnata nella causa odierna, la Commissione ha constatato l'esistenza di una serie di accordi e di pratiche, con il fine di:

-    ripartire tra produttori dei mercati nazionali ed europei, attraverso un sistema di quote;

-    escludere degli altri produttori;

-    fissare i prezzi dei prodotti;

-    attribuire i progetti a produttori predesignati e alla manipolazione delle gare di appalto;

-    più specificamente, per quel che riguarda la Powerpipe AB, concludere accordi volti ad escludere un concorrente diretto (unica società importante a non far parte del patto).

Inoltre la Commissione sottolinea che l'accordo, in origine "danese", poi divenuto "europeo", aveva per oggetto - a lungo termine - di estendere il controllo dei partecipanti a tutto il mercato europeo, il che ha avuto conseguenze tangibili sul commercio intracomunitario. Per queste ragioni la Commissione, nella sua decisione, ha inflitto ammende per un importo globale di circa euro 92 milioni alle società partecipanti a questo accordo sui prezzi.

Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le società interessate hanno denunciato la falsa applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la violazione dei diritti della difesa (in particolare in materia di accesso ai documenti) e la violazione delle norme che regolano il procedimento di fissazione dell'ammenda.

I ricorsi sono stati, in sostanza, integralmente respinti dal Tribunale.

Nota: un ricorso, limitato alle questioni di diritto, può essere presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale entro due mesi dalla notificazione della stessa.

Causa n.:   Parti/Commissione europea   Importi delle ammende inflitte dalla Commissione (decisione 1999/60/CE del 21.10.1998) (in ecu)   Sentenze del Tribunale di primo grado (importi delle ammende in euro)  
T-9/99   Groupe Henss/Isoplus
- HFB Holding KG
- HFB Holding GmbH
- Isoplus Rosenheim
- Isoplus Hohenberg
- Isoplus GmbH  
4 950 000  
annullamento della decisione 1 nei confronti di
- HFB Holding KG
- HFB Holding GmbH

conferma dell'ammenda  

T-15/99   Brugg Rohrsysteme  
925 000  
conferma dell'ammenda  
T-16/99   Lögstör Rör  
1 500 000  
conferma dell'ammenda  
T-17/99   KE KELIT Kunststoffwerk  
360 000  
conferma dell'ammenda  
T-21/99   Dansk Rørindustri  
1 475 000  
conferma dell'ammenda 2  
T-23/99   LR AF 1998  
8 900 000  
conferma dell'ammenda  
T-28/99   Sigma Tecnologie di rivestimento  
400 000  
riduzione dell'ammenda a 300 000 3  
T-31/99   ABB Asea Brown Boveri  
70 000 000  
riduzione dell'ammenda a 65 000 000 4  

1    Il Tribunale ha accertato che la HFB Holding e la HFB Holding non esistevano ancora nel momento in cui è stata realizzata l'infrazione. Bisogna "separare" dal gruppo queste due società e rivedere la ripartizione dell'ammenda in modo da infliggerla al Gruppo Isoplus, che è il solo in causa.2    Il Tribunale ha precisato che la Dansk Rorindustri non fece parte dell'accordo colpevole dell'infrazione durante il periodo aprile-agosto 1994, ma ha confermato l'ammenda.3    Il Tribunale ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta alla Sigma a euro 300 000, considerato che la Sigma operava solo sul mercato italiano e non sull'insieme del mercato comune.4    Il Tribunale ha deciso di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta a euro 65 000 000, perché la ABB non ha più contestato la sua partecipazione all'accordo ed ha cooperato con la Commissione, fornendole prove dell'intesa dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti.