Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-9/99, T-15/99, T-16/99,
T-17/99, T-21/99, T-23/99, T-29/99 e T-31/99
HFB e.a. / Commissione
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA L'ESISTENZA DI UN'INTESA
SUL MERCATO EUROPEO DEL RISCALDAMENTO URBANO
Le tubature per riscaldamento costituiscono oggetto di un commercio importante
tra gli Stati membri. I maggiori consumatori sono la Germania e la Danimarca;
il principale produttore è la Danimarca, che rifornisce tutti gli Stati
membri che utilizzano il riscaldamento urbano.
Quattro produttori danesi hanno concluso, alla fine del 1990, un accordo
di cooperazione generale sul loro mercato nazionale e, dall'autunno 1991,
due produttori tedeschi hanno regolarmente partecipato alle loro riunioni. Secondo
la Commissione, è in questo ambito che si sarebbero svolte trattative -
conclusesi nel 1994 con un accordo - per fissare delle quote per l'insieme
del mercato europeo. Le quote sarebbero state attribuite dal "Club dei
direttori" (che riuniva i presidenti o direttori generali delle società
partecipanti al patto) a ciascuna società, sia a livello europeo che a
livello nazionale. In particolare erano interessate la Germania, l'Austria,
la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia.
Nel 1995, la società svedese Powerpipe AB ha informato la Commissione
di questo stato di fatto, denunciando gli ostacoli frapposti alla sua attività
sul suo mercato nazionale e la sua esclusione dal settore in seguito alle manovre
delle società aderenti all'intesa.
Con la decisione 21 ottobre 1998 impugnata nella causa odierna,
la Commissione ha constatato l'esistenza di una serie di accordi e di pratiche,
con il fine di:
- ripartire tra produttori dei mercati nazionali ed
europei, attraverso un sistema di quote;
- escludere degli altri produttori;
- fissare i prezzi dei prodotti;
- attribuire i progetti a produttori predesignati e
alla manipolazione delle gare di appalto;
- più specificamente, per quel che riguarda la Powerpipe AB,
concludere accordi volti ad escludere un concorrente diretto (unica società
importante a non far parte del patto).
Inoltre la Commissione sottolinea che l'accordo, in origine "danese",
poi divenuto "europeo", aveva per oggetto - a lungo termine - di estendere
il controllo dei partecipanti a tutto il mercato europeo, il che ha avuto conseguenze
tangibili sul commercio intracomunitario. Per queste ragioni la Commissione,
nella sua decisione, ha inflitto ammende per un importo globale di circa euro 92 milioni
alle società partecipanti a questo accordo sui prezzi.
Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le società interessate hanno denunciato
la falsa applicazione del diritto comunitario della concorrenza, la violazione
dei diritti della difesa (in particolare in materia di accesso ai documenti)
e la violazione delle norme che regolano il procedimento di fissazione dell'ammenda.
I ricorsi sono stati, in sostanza, integralmente respinti dal Tribunale.
Nota: un ricorso, limitato alle questioni di diritto, può essere
presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro
la sentenza del Tribunale entro due mesi dalla notificazione della stessa.
Causa n.: | Parti/Commissione europea | Importi delle ammende inflitte dalla Commissione (decisione 1999/60/CE del 21.10.1998) (in ecu) | Sentenze del Tribunale di primo grado (importi delle ammende in euro) |
T-9/99 | Groupe Henss/Isoplus - HFB Holding KG - HFB Holding GmbH - Isoplus Rosenheim - Isoplus Hohenberg - Isoplus GmbH |
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annullamento della decisione 1
nei confronti di - HFB Holding KG - HFB Holding GmbH conferma dell'ammenda |
T-15/99 | Brugg Rohrsysteme |
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conferma dell'ammenda |
T-16/99 | Lögstör Rör |
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conferma dell'ammenda |
T-17/99 | KE KELIT Kunststoffwerk |
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conferma dell'ammenda |
T-21/99 | Dansk Rørindustri |
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conferma dell'ammenda 2 |
T-23/99 | LR AF 1998 |
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conferma dell'ammenda |
T-28/99 | Sigma Tecnologie di rivestimento |
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riduzione dell'ammenda a 300 000 3 |
T-31/99 | ABB Asea Brown Boveri |
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riduzione dell'ammenda a 65 000 000 4 |
1 Il Tribunale ha accertato che la HFB Holding e la HFB Holding non esistevano ancora nel momento in cui è stata realizzata l'infrazione. Bisogna "separare" dal gruppo queste due società e rivedere la ripartizione dell'ammenda in modo da infliggerla al Gruppo Isoplus, che è il solo in causa.2 Il Tribunale ha precisato che la Dansk Rorindustri non fece parte dell'accordo colpevole dell'infrazione durante il periodo aprile-agosto 1994, ma ha confermato l'ammenda.3 Il Tribunale ha ridotto l'importo dell'ammenda inflitta alla Sigma a euro 300 000, considerato che la Sigma operava solo sul mercato italiano e non sull'insieme del mercato comune.4 Il Tribunale ha deciso di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta a euro 65 000 000, perché la ABB non ha più contestato la sua partecipazione all'accordo ed ha cooperato con la Commissione, fornendole prove dell'intesa dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti.