Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 34/02


23 aprile 2002

Conclusioni dell'avvocato generale Philippe Léger nella causa C-153/00

Paul der Weduwe

L'AVVOCATO GENERALE LÉGER RITIENE CHE, NELLA FATTISPECIE, LA CORTE NON SIA COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA LUSSEMBURGHESE IN MATERIA DI SECRETO BANCARIO CON IL DIRITTO COMUNITARIO

L'avvocato generale ritiene irricevibili le questioni poste dal giudice belga in quanto l'interpretazione che quest'ultimo dà della normativa lussemburghese in materia di segreto bancario è seriamente contestata dal Granducato di Lussemburgo

Il sig. der Weduwe, cittadino olandese residente in Lussemburgo, ha lavorato presso la B.U.C.L. ed è attualmente impiegato della Rabobank. Si tratta di due istituti bancari situati nel territorio del Granducato di Lussemburgo.

Il sig. der Weduwe è sospettato di aver ricercato e visitato clienti in Belgio, nel periodo che va dall'ottobre 1993 al maggio 1999, per indurli ad effettuare depositi o piazzamenti di valori mobiliari presso i suoi datori di lavoro. Nell'ambito di queste attività, egli avrebbe raccolto denaro presso i clienti belgi e lo avrebbe trasferito in Lussemburgo. Avrebbe anche portato con sé nel Granducato, per conto dei clienti belgi, cedole di valori mobiliari allo scopo di collocarne i redditi presso il proprio datore di lavoro.

Un'azione penale è stata promossa in Belgio contro il sig. der Weduwe. Quest'ultimo ha però rifiutato di rispondere alle domande del giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale) di Turnhout, dichiarando di essere tenuto a rispettare l'obbligo del segreto professionale imposto dalla legge lussemburghese agli operatori del settore bancario.

Contrariamente al diritto belga, il diritto lussemburghese impone infatti un obbligo di segreto professionale agli operatori che esercitano le proprie attività nel settore bancario e finanziario.

Nella fattispecie, il giudice istruttore si rivolge alla Corte di giustizia per accertare se la legislazione belga in materia di testimonianza in giudizio, da una parte, e la normativa lussemburghese sul segreto bancario, dall'altra, siano compatibili con il diritto comunitario.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale osserva che il giudice del rinvio desidera sapere se la legislazione di un altro Stato membro sia compatibile con il diritto comunitario. In tal caso, la Corte deve controllare che la descrizione del contesto giuridico nazionale presenti in modo fedele e completo le norme di diritto in vigore nello Stato membro di cui si discute la legislazione, perché, in un'ipotesi di questo tipo, il giudice del rinvio raramente dispone di una conoscenza diretta ed esaustiva del diritto interno straniero applicabile alla controversia.

Nel presente caso risulta dal fascicolo processuale che le questioni pregiudiziali poste dal giudice istruttore si fondano su una premessa rigorosamente contestata dal Granducato di Lussemburgo. Il giudice istruttore assume infatti che la legge lussemburghese vieti al sig. der Weduwe di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario dinanzi ad autorità giudiziarie straniere.

Il Granducato di Lussemburgo ritiene invece che la legge lussemburghese non vieti agli operatori di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario quando sono chiamati a comparire davanti alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro.

L'avvocato generale ritiene quindi che le questioni pregiudiziali poste dal giudice belga siano puramente ipotetiche. Egli ricorda che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte non ha per missione di formulare opinioni consultive su questioni generali o ipotetiche. Conclude perciò proponendo di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout.


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verso le ore 15 di oggi.

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