L'AVVOCATO GENERALE LÉGER RITIENE CHE, NELLA FATTISPECIE,
LA CORTE NON SIA COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA
LUSSEMBURGHESE IN MATERIA DI SECRETO BANCARIO CON IL DIRITTO COMUNITARIO
Il sig. der Weduwe, cittadino olandese residente in Lussemburgo, ha lavorato
presso la B.U.C.L. ed è attualmente impiegato della Rabobank. Si tratta
di due istituti bancari situati nel territorio del Granducato di Lussemburgo.
Il sig. der Weduwe è sospettato di aver ricercato e visitato clienti
in Belgio, nel periodo che va dall'ottobre 1993 al maggio 1999, per indurli
ad effettuare depositi o piazzamenti di valori mobiliari presso i suoi datori
di lavoro. Nell'ambito di queste attività, egli avrebbe raccolto denaro
presso i clienti belgi e lo avrebbe trasferito in Lussemburgo. Avrebbe anche
portato con sé nel Granducato, per conto dei clienti belgi, cedole di valori
mobiliari allo scopo di collocarne i redditi presso il proprio datore di lavoro.
Un'azione penale è stata promossa in Belgio contro il sig. der Weduwe.
Quest'ultimo ha però rifiutato di rispondere alle domande del giudice istruttore
presso il Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale) di Turnhout, dichiarando di
essere tenuto a rispettare l'obbligo del segreto professionale imposto dalla
legge lussemburghese agli operatori del settore bancario.
Contrariamente al diritto belga, il diritto lussemburghese impone infatti
un obbligo di segreto professionale agli operatori che esercitano le proprie
attività nel settore bancario e finanziario.
Nella fattispecie, il giudice istruttore si rivolge alla Corte di giustizia
per accertare se la legislazione belga in materia di testimonianza in giudizio,
da una parte, e la normativa lussemburghese sul segreto bancario, dall'altra,
siano compatibili con il diritto comunitario.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Nel presente caso risulta dal fascicolo processuale che le questioni pregiudiziali
poste dal giudice istruttore si fondano su una premessa rigorosamente contestata
dal Granducato di Lussemburgo. Il giudice istruttore assume infatti che
la legge lussemburghese vieti al sig. der Weduwe di divulgare informazioni coperte
dal segreto bancario dinanzi ad autorità giudiziarie straniere.
Il Granducato di Lussemburgo ritiene invece che la legge lussemburghese
non vieti agli operatori di divulgare informazioni coperte dal segreto bancario
quando sono chiamati a comparire davanti alle autorità giudiziarie di un
altro Stato membro.
L'avvocato generale ritiene quindi che le questioni pregiudiziali poste dal
giudice belga siano puramente ipotetiche. Egli ricorda che, secondo giurisprudenza
consolidata, la Corte non ha per missione di formulare opinioni consultive su
questioni generali o ipotetiche. Conclude perciò proponendo di dichiarare
irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice istruttore
presso il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout.
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