1)
Le denominazioni d'origine che già fossero tutelate nei diversi Stati
membri prima dell'entrata in vigore di questo regolamento potevano essere registrate
con procedura semplificata. In tal modo, mediante il regolamento n. 1107/96,
sono state inserite nell'apposito registro tenuto dalla Commissione anche le
denominazioni d'origine protette italiane "Prosciutto di Parma" e
"Grana padano". I disciplinari di tali denominazioni d'origine prevedono,
richiamandosi alla normativa italiana, che l'affettamento del prosciutto e la
grattatura del formaggio nonché il successivo confezionamento dei prodotti
possano avvenire soltanto nelle rispettive zone di produzione.
La Asda Stores Ltd. vende nei suoi supermercati in Inghilterra confezioni
di prosciutto indicate come "Prosciutto di Parma". Essa acquista tale
merce dalla Hygrade Foods Ltd., che a sua volta la acquista dalla ditta italiana
Cesare Fiorucci SpA. Il prosciutto, importato nel Regno Unito già disossato,
viene poi affettato e confezionato dalla Hygrade.
Nel novembre 1997 il Consorzio del "Prosciutto di Parma" proponeva
ricorso dinanzi ai giudici inglesi chiedendo l'emanazione di provvedimenti inibitori.
La House of Lords, adita in ultima istanza, ha sospeso il procedimento ed
ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La ditta francese Ravil ha ottenuto nel 1990 dal Consorzio del "Grana
Padano" la "licenza" di smerciare in Francia Grana padano grattugiato
con la denominazione "Grana padano râpé frais". Da allora
in poi essa ha importato dall'Italia forme di Grana padano, che provvedeva successivamente
a grattugiare e a smerciare in Francia.
La ditta Biraghi produce e smercia in Italia anche il formaggio "Grana
padano". Le ditte Bellon Import e Biraghi France, con sede in Francia,
sono le importatrici esclusive dei prodotti Biraghi in questo paese.
Esse hanno agito contro la Ravil dinanzi al Tribunal de commerce di Marsiglia.
La Cour de cassation francese, adita in ultima istanza, ha sospeso il procedimento
ed ha sottoposto anch'essa alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.
Nelle due cause si tratta in sostanza di accertare se i citati regolamenti
comunitari possano tutelare:
1) l'affettamento e il confezionamento del prosciutto
di Parma nella zona di produzione;
2) la grattatura e il confezionamento del Grana padano
nella zona di produzione.
L'avvocato generale Alber presenta oggi le sue conclusioni.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'avvocato generale osserva innanzi tutto che i disciplinari inoltrati dall'Italia
contengono, rispettivamente, la condizione relativa all'affettamento e al confezionamento
nella zona di produzione e la condizione relativa alla grattatura e al confezionamento
nella zona di produzione.
Egli si chiede poi se il regolamento del 1996, nella parte in cui esige che
il prosciutto di Parma sia affettato e che il Grana padano sia grattugiato nella
zona di produzione, non risulti in contrasto con il principio della libera circolazione
delle merci.
Dopo aver constatato l'esistenza di una restrizione alla libera circolazione
delle merci, l'avvocato generale esamina se tale restrizione possa essere giustificata
da motivi di tutela della proprietà industriale. Le denominazioni d'origine
rientrano infatti nel campo della proprietà industriale e risulterebbero
giustificate qualora l'affettamento o, rispettivamente, la grattatura del prodotto
nella zona di produzione fosse indispensabile al mantenimento delle caratteristiche
specifiche acquisite dal prosciutto o dal formaggio al momento della produzione.
L'avvocato generale condivide la tesi degli attori secondo cui le operazioni
di affettamento e di grattugia richiedono competenze specifiche, ma rileva che
tali competenze possono senz'altro essere utilizzate anche al di fuori della
zona di produzione: così, ad esempio, le persone che intervengono nelle
varie fasi della produzione e della lavorazione di un prodotto, possono acquisire
le conoscenze richieste attraverso l'addestramento nella zona di produzione
oppure persone in possesso di queste conoscenze possono trasferirsi dalla zona
di produzione.
Lo stesso vale, secondo l'avvocato generale, anche per gli impianti tecnologici
dei laboratori incaricati di affettare il prosciutto o di grattugiare il formaggio.
Infine, l'avvocato generale ricorda che il disciplinare consente di vendere
il prosciutto intero in un altro Stato membro per essere affettato da negozianti
al dettaglio che non hanno, di regola, lo stesso addestramento degli operatori
della zona di Parma e che non lo affetteranno, normalmente, proprio sotto gli
occhi del cliente, il quale non potrà quindi se non in rari casi individuare
e riconoscere il sigillo di qualità (sia perché non vede il prosciutto
da vicino sia perché la parte del prosciutto su cui è apposto il sigillo
di qualità è già stata totalmente o parzialmente asportata man
mano che il prosciutto è stato affettato).
Analogamente, anche il formaggio può essere esportato in forme intere ed
essere poi grattugiato dal consumatore stesso.
L'avvocato generale giunge perciò alla conclusione che l'affettamento
o la grattatura nonché il confezionamento non possono essere considerati
misure che servano a tutelare caratteristiche essenziali del prosciutto o del
formaggio.
Lingue disponibili: francese, tedesco, inglese e italiano. Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 25 00. |