Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 36/02


25 aprile 2002

Conclusioni dell'avvocato generale Siegbert Alber nelle cause C-469/00 e C-108/01

1)

Società Ravil / Società Bellon Import e Società SpA Biraghi 2) Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita S.p.A./ Asda Stores Limited e Hygrade Foods Limited     

     L'AVVOCATO GENERALE ALBER SI PRONUNCIA SULLA PORTATA DELLA TUTELA GARANTITA DALLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA" E     "GRANA PADANO"

Secondo l'avvocato generale la tutela garantita dalla denominazione d'origine protetta non si estende all'esigenza di affettare e di confezionare, o rispettivamente, di grattugiare e di confezionare il prodotto nella zona di produzione



Il regolamento n. 2081/92 ha introdotto una normativa comunitaria a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine per prodotti agricoli e alimentari. La protezione da esso garantita si fonda sul particolare rapporto esistente fra le caratteristiche di un prodotto e la sua origine geografica. Si può far uso di una denominazione d'origine protetta solo quando il prodotto risponde alle prescrizioni di un disciplinare. Il disciplinare deve, tra l'altro, fornire una precisa descrizione del prodotto agricolo o alimentare ed indicare gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, nonché le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Le denominazioni d'origine che già fossero tutelate nei diversi Stati membri prima dell'entrata in vigore di questo regolamento potevano essere registrate con procedura semplificata. In tal modo, mediante il regolamento n. 1107/96, sono state inserite nell'apposito registro tenuto dalla Commissione anche le denominazioni d'origine protette italiane "Prosciutto di Parma" e "Grana padano". I disciplinari di tali denominazioni d'origine prevedono, richiamandosi alla normativa italiana, che l'affettamento del prosciutto e la grattatura del formaggio nonché il successivo confezionamento dei prodotti possano avvenire soltanto nelle rispettive zone di produzione.

La Asda Stores Ltd. vende nei suoi supermercati in Inghilterra confezioni di prosciutto indicate come "Prosciutto di Parma". Essa acquista tale merce dalla Hygrade Foods Ltd., che a sua volta la acquista dalla ditta italiana Cesare Fiorucci SpA. Il prosciutto, importato nel Regno Unito già disossato, viene poi affettato e confezionato dalla Hygrade.

Nel novembre 1997 il Consorzio del "Prosciutto di Parma" proponeva ricorso dinanzi ai giudici inglesi chiedendo l'emanazione di provvedimenti inibitori.

La House of Lords, adita in ultima istanza, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La ditta francese Ravil ha ottenuto nel 1990 dal Consorzio del "Grana Padano" la "licenza" di smerciare in Francia Grana padano grattugiato con la denominazione "Grana padano râpé frais". Da allora in poi essa ha importato dall'Italia forme di Grana padano, che provvedeva successivamente a grattugiare e a smerciare in Francia.

La ditta Biraghi produce e smercia in Italia anche il formaggio "Grana padano". Le ditte Bellon Import e Biraghi France, con sede in Francia, sono le importatrici esclusive dei prodotti Biraghi in questo paese.

Esse hanno agito contro la Ravil dinanzi al Tribunal de commerce di Marsiglia.

La Cour de cassation francese, adita in ultima istanza, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto anch'essa alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.

Nelle due cause si tratta in sostanza di accertare se i citati regolamenti comunitari possano tutelare:

1)    l'affettamento e il confezionamento del prosciutto di Parma nella zona di produzione;

2)    la grattatura e il confezionamento del Grana padano nella zona di produzione.

L'avvocato generale Alber presenta oggi le sue conclusioni.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale osserva innanzi tutto che i disciplinari inoltrati dall'Italia contengono, rispettivamente, la condizione relativa all'affettamento e al confezionamento nella zona di produzione e la condizione relativa alla grattatura e al confezionamento nella zona di produzione.

Egli si chiede poi se il regolamento del 1996, nella parte in cui esige che il prosciutto di Parma sia affettato e che il Grana padano sia grattugiato nella zona di produzione, non risulti in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci.

Dopo aver constatato l'esistenza di una restrizione alla libera circolazione delle merci, l'avvocato generale esamina se tale restrizione possa essere giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale. Le denominazioni d'origine rientrano infatti nel campo della proprietà industriale e risulterebbero giustificate qualora l'affettamento o, rispettivamente, la grattatura del prodotto nella zona di produzione fosse indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche acquisite dal prosciutto o dal formaggio al momento della produzione.

L'avvocato generale condivide la tesi degli attori secondo cui le operazioni di affettamento e di grattugia richiedono competenze specifiche, ma rileva che tali competenze possono senz'altro essere utilizzate anche al di fuori della zona di produzione: così, ad esempio, le persone che intervengono nelle varie fasi della produzione e della lavorazione di un prodotto, possono acquisire le conoscenze richieste attraverso l'addestramento nella zona di produzione oppure persone in possesso di queste conoscenze possono trasferirsi dalla zona di produzione.

Lo stesso vale, secondo l'avvocato generale, anche per gli impianti tecnologici dei laboratori incaricati di affettare il prosciutto o di grattugiare il formaggio.

Infine, l'avvocato generale ricorda che il disciplinare consente di vendere il prosciutto intero in un altro Stato membro per essere affettato da negozianti al dettaglio che non hanno, di regola, lo stesso addestramento degli operatori della zona di Parma e che non lo affetteranno, normalmente, proprio sotto gli occhi del cliente, il quale non potrà quindi se non in rari casi individuare e riconoscere il sigillo di qualità (sia perché non vede il prosciutto da vicino sia perché la parte del prosciutto su cui è apposto il sigillo di qualità è già stata totalmente o parzialmente asportata man mano che il prosciutto è stato affettato).
Analogamente, anche il formaggio può essere esportato in forme intere ed essere poi grattugiato dal consumatore stesso.

L'avvocato generale giunge perciò alla conclusione che l'affettamento o la grattatura nonché il confezionamento non possono essere considerati misure che servano a tutelare caratteristiche essenziali del prosciutto o del formaggio.


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