L'Arsenal Football Club Plc, nota squadra inglese di calcio, è titolare
di diversi marchi registrati per contraddistinguere articoli di abbigliamento,
tra i quali "Arsenal".
Il sig. Reed è un commerciante che, dal 1970, vende sciarpe nei dintorni
dello stadio della squadra. Il vocabolo "Arsenal" vi compare in maniera
preminente, sebbene un cartello installato sulla bancarella indichi che tali
prodotti non sono ufficiali.
L'Arsenal ha citato il sig. Reed dinanzi ai giudici nazionali. La High Court
of Justice (England & Wales) ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni
pregiudiziali vertenti sulla direttiva del 1988 in materia di marchi. Il giudice
nazionale desidera sapere se il titolare di un marchio possa opporsi all'uso
da parte di terzi di un segno identico, nonostante i consumatori siano avvertiti
del fatto che tale segno non intende esprimere alcuna appartenenza o relazione
con il proprietario del marchio ed il suo uso sia percepito dal pubblico come
indicazione di adesione, fedeltà o sostegno al titolare del marchio stesso.
La direttiva del 1988 disciplina, tra l'altro, i diritti conferiti dal marchio
al suo titolare.
L'avvocato generale Ruiz-Jarabo presenta in data odierna le sue conclusioni.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Secondo l'avvocato generale, la direttiva consente al titolare di un marchio
di inibire ai terzi l'uso di segni identici a quelli che costituiscono il marchio
per gli stessi prodotti o servizi, che siano idonei a trarre in inganno circa
l'origine, la provenienza, la qualità o la reputazione di tali prodotti
o servizi, sempreché tale uso sia volto al loro sfruttamento commerciale.
Per l'avvocato generale, lo sfruttamento di un marchio da parte di chi
non ne sia titolare al fine di distribuire beni o di prestare servizi sul mercato,
quand'anche esso sia percepito come segno di adesione, fedeltà o sostegno
al suo titolare, costituisce un uso commerciale. I dati decisivi sono che
il terzo sfrutti commercialmente il marchio e che coloro che acquistano i prodotti
o utilizzano i servizi che esso rappresenta lo facciano in quanto li identificano
con il marchio e, se del caso, con il proprietario; le ragioni per le quali
essi decidono di farlo sono irrilevanti.
Nel caso concreto del mondo del calcio, la pratica a livello professionistico
di tale sport ha acquisito ultimamente i profili propri di un'industria che
muove un'ingente quantità di denaro e genera migliaia di posti di lavoro.
Ciò considerato, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo ritiene che, quando
una squadra di calcio iscrive nel registro della proprietà industriale
un segno per utilizzarlo come marchio e commercializzare prodotti identificati
dallo stesso, fa un uso effettivo di tale proprietà. Di conseguenza, può
inibire a terzi di utilizzarlo a fini commerciali, avvalendosi di tutti i mezzi
offertigli dall'ordinamento giuridico, inclusi quelli più drastici.
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