SOLTANTO I MARCHI AVENTI CARATTERE DISTINTIVO PER LA LORO NATURA O PER
L'USO CHE NE E' STATO FATTO SONO ADATTI A DISTINGUERE I PRODOTTI CUI SI RIFERISCONO
DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE E POSSONO QUINDI ESSERE REGISTRATI
Un segno può essere tuttavia escluso dalla registrazione quando
si dimostri che le caratteristiche essenziali del prodotto sono attribuibili
esclusivamente al risultato tecnico
La controversia ha avuto origine dall'azione per violazione del diritto di
marchio promossa dalla Philips contro la Remington. Quest'ultima ha quindi sollecitato
l'annullamento del marchio registrato dalla Philips per il motivo che il segno
ivi incorporato non aveva carattere distintivo. La Court of Appeal (England
& Wales) ha adito la Corte di giustizia con riguardo all'interpretazione
della direttiva in materia di marchi di impresa. Tale direttiva elenca, tra
l'altro, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dei marchi.
Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia d'interpretare la direttiva
su tre aspetti.
1. Se esista una categoria di marchi la cui registrazione possa essere rifiutata
in quanto non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio
da quelli di altre imprese, anche se hanno un carattere distintivo acquisito
attraverso l'uso.
La Corte ricorda che la direttiva fissa due condizioni
affinché un segno possa costituire un marchio di impresa: occorre che,
da un lato, esso possa essere riprodotto graficamente e che, dall'altro, sia
adatto a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.
Secondo la direttiva sono esclusi dalla registrazione,
o possono essere dichiarati nulli, tra l'altro, i marchi di impresa privi di
carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente
da indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali
e costanti del commercio. Tuttavia tale regola è attenuata dal fatto cheun
segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere
distintivo che inizialmente non possedeva. E' dunque l'uso ad attribuire al
segno il carattere distintivo, condizione della sua registrazione.
Tuttavia la direttiva prevede anche il divieto di registrazione
dei segni che non possono costituire un marchio. La Corte rileva che, con tale
divieto, la direttiva mira ad escludere dalla registrazione i segni che non
soddisfano la seconda condizione per la registrazione di un marchio.
Ne consegue che soltanto i marchi aventi carattere
distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto sono adatti
a distinguere i prodotti cui si riferiscono dai prodotti di altre imprese e
possono dunque essere registrati.
2. Se il fatto che il pubblico interessato associ la forma del prodotto ad un
preciso fabbricante credendo che tutti i prodotti aventi tale forma provengano
da quest'ultimo sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere
distintivo che ne permetterebbe allora la registrazione in quanto marchio.
La Corte ricorda che il giudice nazionale, qualora
ritenga che almeno una frazione significativa dei consumatori o del pubblico
interessato identifica grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa
determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione per la sua registrazione
è soddisfatta. Tuttavia, conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte
precisa che tali circostanze non possono essere dimostrate sulla base di dati
generali ed astratti, ma devono tener conto dell'aspettativa di un consumatore
medio della categoria dei prodotti in questione.
Inoltre, l'identificazione del prodotto come proveniente
da un'impresa determinata dev'essere effettuata grazie all'uso del marchio in
quanto marchio.
3. Se sia possibile escludere un segno dalla registrazione qualora risulti che
le caratteristiche essenziali della forma del prodotto sono attribuibili esclusivamente
al risultato tecnico, o, al contrario, se sia possibile accettare tale registrazione
quando vi siano altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato
tecnico.
La Corte sottolinea che la direttiva enumera esaurientemente
gli impedimenti alla registrazione dei segni relativi alla forma di un prodotto.
Scopo di siffatti impedimenti è evitare che il diritto di marchio finisca
per conferire al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche utilizzabili
da parte di concorrenti. Pertanto, la direttiva è intesa a rifiutare
la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una
funzione tecnica e, quindi, a non impedire ai concorrenti di offrire un prodotto
incorporante detta funzione, o, almeno, di scegliere una soluzione tecnica
incorporante tale funzione. La norma comunitaria persegue dunque una finalità
di interesse generale, la quale impone che una forma di questo tipo possa essere
liberamente utilizzata da tutti.
Quanto all'esistenza di altre forme che permettono di
ottenere lo stesso risultato tecnico che condurrebbe ad accettare la registrazione
del segno, la Corte rileva che nessun elemento letterale della direttiva consente
di raggiungere detta conclusione.
Avvertenza: Trattandosi di questioni pregiudiziali, spetta al giudice
nazionale applicare al caso di specie l'interpretazione della legislazione comunitaria
operata dalla Corte di giustizia.
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