Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 58/02

25 giugno 2002

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-66/00

Procedimento penale a carico di Dante Bigi

PER RAGIONI DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DI GARANZIA DI UNA CONCORRENZA LEALE, IL "FALSO" PARMIGIANO PRODOTTO IN ITALIA NON PUO' GODERE DELLA PROTEZIONE AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI DENOMINAZIONI D'ORIGINE

Al formaggio prodotto dal sig. Bigi in Italia non si applica il regime transitorio di deroga di cui al regolamento sulle DOP, il quale riguarda unicamente i prodotti originari di Stati membri diversi da quello che ha chiesto la registrazione della DOP interessata

Il sig. Bigi, rappresentante dell'impresa Nuova Castelli SpA, è stato sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Parma, su denuncia del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per avere prodotto un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con una miscela di vari tipi di formaggi, che non rispetta il disciplinare della denominazione d'origine protetta (DOP) "Parmigiano Reggiano" (in vigore dal 1996) e la cui vendita è vietata in Italia. Questo formaggio, destinato ad essere venduto esclusivamente al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia, reca un'etichetta che mette in evidenza la parola "parmesan" e che indica con chiarezza la sua vera origine.

Il regime di protezione comunitaria delle denominazioni d'origine, istituito con regolamento del Consiglio del 1992, prevede che, dal momento in cui una DOP è stata registrata, è vietato in linea di principio qualsiasi uso di tale denominazione per prodotti non conformi al relativo disciplinare. Questo regime prevede parimenti alcune misure transitorie di deroga: gli Stati membri possono consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per prodotti non conformi: l'impresa che ha legalmente posto in commercio detti prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni precedenti la data della registrazione può ancora farlo per altri 5 anni, purché l'etichetta indichi con chiarezza la vera origine del prodotto. Ciò al fine di permettere ai produttori che utilizzano denominazioni siffatte da lungo tempo di disporre di un periodo di adattamento che eviti loro danni, pur tutelando nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale.
Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina l'ambito dei prodotti non conformi.

Oltre all'Italia, la Germania, la Grecia, l'Austria, nonché la Francia e il Portogallo hanno presentato osservazioni in questo procedimento.

Anzitutto, in risposta a un'obiezione sollevata dalla Germania, la Corte di giustizia sottolinea che è tutt'altro che evidente che la denominazione "parmesan" sia divenuta generica.

La Corte esamina pertanto se il regime transitorio possa essere applicato ai prodotti non conformi alla DOP, originari dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione.

Essa si basa sullo scopo del regime di deroga e ricorda che la sua attuazione dipende dalla volontà di ciascuno Stato membro di mantenere, sul suo territorio, per un periodo limitato e a determinate condizioni, il regime nazionale precedente alla protezione comunitaria.

La Corte dichiara che questo regime di deroga riguarda unicamente le DOP ottenute mediante procedura semplificata (la quale presuppone che i prodotti fossero già protetti legalmente nello Stato, anche prima della protezione comunitaria) e ne godano solamente i prodotti originari di Stati diversi da quello che ne ha chiesto la registrazione.

Una volta che uno Stato membro ha chiesto la registrazione di una denominazione DOP, i prodotti non conformi al disciplinare relativo a tale denominazione non possono essere legalmente immessi sul mercato nazionale.

Non solo: essi non possono nemmeno essere posti in commercio in altri Stati membri, poiché ciò pregiudicherebbe la protezione del consumatore e una concorrenza leale.

Infatti, la semplice indicazione della vera origine del prodotto non conforme alla DOP potrebbe comunque indurre in errore il consumatore. Il prodotto, posto in commercio in uno Stato diverso da quello che ha chiesto la registrazione della DOP da un'impresa dello Stato d'origine del prodotto DOP, apparirebbe come un prodotto coperto dalla registrazione, ma non corrisponderebbe alla DOP. Tale indicazione dell'origine potrebbe anche generare, a vantaggio del fabbricante del prodotto non conforme, su un mercato diverso da quello del prodotto DOP, condizioni di concorrenza sleale a svantaggio di altri produttori.

Di conseguenza, il sig. Bigi non può avvalersi del regime transitorio di deroga.

[PRECISAZIONE:

Per i prodotti non conformi, elaborati in paesi diversi da quello d'origine della DOP ed entro i limiti del regime di deroga (che non costituiscono oggetto del presente procedimento):

*    il regime transitorio di deroga non può portare a porli liberamente in commercio nello Stato membro che ne ha chiesto la registrazione;

*    essi potrebbero eventualmente essere posti in commercio negli altri Stati, purché ciascuno lo consenta e vengano rispettate le altre condizioni indicate nel regolamento (in materia di etichettatura e termini)].



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