PER RAGIONI DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E DI GARANZIA DI UNA CONCORRENZA
LEALE, IL "FALSO" PARMIGIANO PRODOTTO IN ITALIA NON PUO' GODERE
DELLA PROTEZIONE AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO IN MATERIA DI DENOMINAZIONI
D'ORIGINE
Il sig. Bigi, rappresentante dell'impresa Nuova Castelli SpA, è stato
sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Parma, su denuncia
del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per avere prodotto un formaggio grattugiato,
essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con una miscela di vari tipi
di formaggi, che non rispetta il disciplinare della denominazione d'origine
protetta (DOP) "Parmigiano Reggiano" (in vigore dal 1996) e la cui
vendita è vietata in Italia. Questo formaggio, destinato ad essere venduto
esclusivamente al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia, reca un'etichetta
che mette in evidenza la parola "parmesan" e che indica con chiarezza
la sua vera origine.
Il regime di protezione comunitaria delle denominazioni d'origine, istituito
con regolamento del Consiglio del 1992, prevede che, dal momento in cui una
DOP è stata registrata, è vietato in linea di principio qualsiasi
uso di tale denominazione per prodotti non conformi al relativo disciplinare.
Questo regime prevede parimenti alcune misure transitorie di deroga: gli Stati
membri possono consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per
prodotti non conformi: l'impresa che ha legalmente posto in commercio detti
prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni precedenti
la data della registrazione può ancora farlo per altri 5 anni, purché
l'etichetta indichi con chiarezza la vera origine del prodotto. Ciò al
fine di permettere ai produttori che utilizzano denominazioni siffatte da lungo
tempo di disporre di un periodo di adattamento che eviti loro danni, pur tutelando
nel contempo i consumatori e garantendo una concorrenza leale.
Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in
merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina l'ambito
dei prodotti non conformi.
Oltre all'Italia, la Germania, la Grecia, l'Austria, nonché la Francia
e il Portogallo hanno presentato osservazioni in questo procedimento.
Anzitutto, in risposta a un'obiezione sollevata dalla Germania, la Corte di
giustizia sottolinea che è tutt'altro che evidente che la denominazione
"parmesan" sia divenuta generica.
La Corte esamina pertanto se il regime transitorio possa essere applicato
ai prodotti non conformi alla DOP, originari dello Stato membro che ne ha
ottenuto la registrazione.
Essa si basa sullo scopo del regime di deroga e ricorda che la sua attuazione
dipende dalla volontà di ciascuno Stato membro di mantenere, sul suo territorio,
per un periodo limitato e a determinate condizioni, il regime nazionale precedente
alla protezione comunitaria.
La Corte dichiara che questo regime di deroga riguarda unicamente
le DOP ottenute mediante procedura semplificata (la quale presuppone che i
prodotti fossero già protetti legalmente nello Stato, anche prima della
protezione comunitaria) e ne godano solamente i prodotti originari di Stati
diversi da quello che ne ha chiesto la registrazione.
Una volta che uno Stato membro ha chiesto la registrazione di una denominazione
DOP, i prodotti non conformi al disciplinare relativo a tale denominazione
non possono essere legalmente immessi sul mercato nazionale.
Non solo: essi non possono nemmeno essere posti in commercio in altri
Stati membri, poiché ciò pregiudicherebbe la protezione del consumatore
e una concorrenza leale.
Infatti, la semplice indicazione della vera origine del prodotto non conforme
alla DOP potrebbe comunque indurre in errore il consumatore. Il prodotto, posto
in commercio in uno Stato diverso da quello che ha chiesto la registrazione
della DOP da un'impresa dello Stato d'origine del prodotto DOP, apparirebbe
come un prodotto coperto dalla registrazione, ma non corrisponderebbe alla DOP.
Tale indicazione dell'origine potrebbe anche generare, a vantaggio del fabbricante
del prodotto non conforme, su un mercato diverso da quello del prodotto DOP,
condizioni di concorrenza sleale a svantaggio di altri produttori.
Di conseguenza, il sig. Bigi non può avvalersi del regime transitorio
di deroga.
[PRECISAZIONE:
Per i prodotti non conformi, elaborati in paesi diversi da quello d'origine
della DOP ed entro i limiti del regime di deroga (che non costituiscono
oggetto del presente procedimento):
* il regime transitorio di deroga non può portare
a porli liberamente in commercio nello Stato membro che ne ha chiesto la registrazione;
* essi potrebbero eventualmente essere posti in commercio
negli altri Stati, purché ciascuno lo consenta e vengano rispettate le
altre condizioni indicate nel regolamento (in materia di etichettatura e termini)].
Lingue disponibili: francese, tedesco, inglese, spagnolo, greco, italiano,
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