Divisione stampa e informazione

COMUNICATO STAMPA n° 65/02

11 luglio 2002

Sentenza della Corte nella causa C-438/00


Deutscher Handballbund e. V./ Maros Kolpak

L'AVVOCATO GENERALE STIX-HACKL SI PRONUNCIA SUL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI SLOVACCHI CONTENUTO NELL'ACCORDO EU-SLOVACCHIA.

A suo parere le disposizioni del regolamento di una associazione sportiva, secondo le quali la partecipazione dei giocatori slovacchi alle partite di campionato e di coppa delle leghe federali e regionali è soggetta a restrizioni, sono in contrasto con l'accordo UE-Slovacchia.


Il cittadino slovacco Maros Kolpak gioca come portiere nella squadra di pallamano di seconda divisione della TSV Östringen e.V. dal marzo 1997. Ha la propria residenza in Germania ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno.

Il Deutscher Handballbund e. V. - la federazione sportiva nazionale per il gioco della pallamano in Germania, organizzatrice della lega federale di pallamano - gli rilasciava un tesserino di gioco contrassegnato con la lettera "A" a causa della sua cittadinanza straniera.

Secondo il regolamento sportivo del Deutscher Handballbund in occasione degli incontri di campionato e di coppa possono essere inseriti nelle squadre delle leghe federali e regionali al massimo due giocatori il cui tesserino sia così contrassegnato.

Il signor Kolpak richiedeva un tesserino di gioco che non contenesse riferimenti alla sua cittadinanza straniera, in quanto a suo parere egli aveva diritto, in base al divieto di discriminazione contenuto nell'accordo EU-Slovacchia a partecipare senza restrizione agli incontri.

Nella successiva controversia legale l'Oberlandesgericht Hamm, adito in secondo grado, sospendeva il giudizio e adiva la Corte di giustizia europea; esso chiedeva se il principio, contenuto nell'accordo Eu-Slovacchia, della parità di trattamento (divieto di discriminazione) tra lavoratori slovacchi impiegati legalmente in uno Stato membro e cittadini di tale Stato, osti alla disposizione stabilita da un'associazione sportiva secondo cui le associazioni possono impiegare in determinati incontri solo un numero limitato di giocatori di Stati terzi (esterni al SEE).

L'avvocato generale Stix-Hackl presenta oggi le proprie conclusioni

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale constata anzitutto con riferimento alla recente giurisprudenza (sentenza 29.1.2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer) che per i termini chiari ed incondizionati in cui è espresso il divieto di assoggettare a trattamento discriminatorio i lavoratori slovacchi la disposizione controversa, segnatamente l'art. 38, n. 1, dell'accordo, è direttamente applicabile, vale a dire che i cittadini slovacchi possono farla valere direttamente.

Inoltre l'avvocato generale rinvia alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui la disposizione parallela del trattato CE (libera circolazione dei lavoratori) non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, come le discipline delle associazioni sportive.

Tale interpretazione sarebbe applicabile anche all'art. 38 dell'accordo UE-Slovacchia, in quanto esso persegue lo stesso scopo della corrispondente disposizione del Trattato CE.

Il signor Kolpak rientra nella cerchia dei soggetti beneficiari dell'accordo, in quanto risiede legalmente in Germania in base ad un permesso di soggiorno ed è un lavoratore.

L'avvocato generale verifica infine se le restrizioni previste nel regolamento sportivo per i giocatori cittadini di uno Stato terzo (esterno al SEE) rappresenti un pregiudizio alla libera circolazione di tali lavoratori; in proposito essa giunge alla conclusione che effettivamente la partecipazione agli incontri di campionato e di coppa delle leghe federali e regionali rappresenta una finalità essenziale dell'attività degli sportivi professionisti e che, non essendo prevista una tale restrizione per i cittadini delle parti contraenti l'accordo SEE e cittadini dell'unione, sussiste una discriminazione dei cittadini slovacchi.

Con riferimento alla sentenza Bosman l'avvocato generale esprime infine il parere che la disciplina non possa giustificarsi neppure per ragioni sportive.

Avviso: La causa passa ora in camera di Consiglio. I giudici della Corte di giustizia delle CE pronunceranno la sentenza in un momento successivo.


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