Il Deutscher Handballbund e. V. - la federazione sportiva nazionale per il
gioco della pallamano in Germania, organizzatrice della lega federale di pallamano
- gli rilasciava un tesserino di gioco contrassegnato con la lettera "A"
a causa della sua cittadinanza straniera.
Secondo il regolamento sportivo del Deutscher Handballbund in occasione degli
incontri di campionato e di coppa possono essere inseriti nelle squadre delle
leghe federali e regionali al massimo due giocatori il cui tesserino sia così
contrassegnato.
Il signor Kolpak richiedeva un tesserino di gioco che non contenesse riferimenti
alla sua cittadinanza straniera, in quanto a suo parere egli aveva diritto,
in base al divieto di discriminazione contenuto nell'accordo EU-Slovacchia a
partecipare senza restrizione agli incontri.
Nella successiva controversia legale l'Oberlandesgericht Hamm, adito in secondo
grado, sospendeva il giudizio e adiva la Corte di giustizia europea; esso chiedeva
se il principio, contenuto nell'accordo Eu-Slovacchia, della parità di
trattamento (divieto di discriminazione) tra lavoratori slovacchi impiegati
legalmente in uno Stato membro e cittadini di tale Stato, osti alla disposizione
stabilita da un'associazione sportiva secondo cui le associazioni possono impiegare
in determinati incontri solo un numero limitato di giocatori di Stati terzi
(esterni al SEE).
L'avvocato generale Stix-Hackl presenta oggi le proprie conclusioni
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Inoltre l'avvocato generale rinvia alla costante giurisprudenza della Corte,
secondo cui la disposizione parallela del trattato CE (libera circolazione dei
lavoratori) non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche,
ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente
il lavoro subordinato, come le discipline delle associazioni sportive.
Tale interpretazione sarebbe applicabile anche all'art. 38 dell'accordo
UE-Slovacchia, in quanto esso persegue lo stesso scopo della corrispondente
disposizione del Trattato CE.
Il signor Kolpak rientra nella cerchia dei soggetti beneficiari dell'accordo,
in quanto risiede legalmente in Germania in base ad un permesso di soggiorno
ed è un lavoratore.
L'avvocato generale verifica infine se le restrizioni previste nel regolamento
sportivo per i giocatori cittadini di uno Stato terzo (esterno al SEE) rappresenti
un pregiudizio alla libera circolazione di tali lavoratori; in proposito essa
giunge alla conclusione che effettivamente la partecipazione agli incontri di
campionato e di coppa delle leghe federali e regionali rappresenta una finalità
essenziale dell'attività degli sportivi professionisti e che, non essendo
prevista una tale restrizione per i cittadini delle parti contraenti l'accordo
SEE e cittadini dell'unione, sussiste una discriminazione dei cittadini slovacchi.
Con riferimento alla sentenza Bosman l'avvocato generale esprime infine il
parere che la disciplina non possa giustificarsi neppure per ragioni sportive.
Avviso: La causa passa ora in camera di Consiglio. I giudici della Corte
di giustizia delle CE pronunceranno la sentenza in un momento successivo.
Lingue disponibili: francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
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