UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE SIA STABILITO IN TALE STATO ED
ESERCITI UN'ATTIVITA' ECONOMICA TRANSNAZIONALE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PUO'
FAR VALERE IL DIRITTO COMUNITARIO AFFINCHE' IL SUO CONIUGE, CITTADINO DI UN
PAESE TERZO, POSSA GODERE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO NEL DETTO STATO
Nel 1994 Mary Carpenter, cittadina delle Filippine, ha ottenuto un permesso
d'ingresso nel Regno Unito per sei mesi come visitatore. In tale paese è
rimasta oltre la fine di tale periodo, omettendo di richiedere una proroga,
e ha sposato, nel maggio 1996, il sig. Peter Carpenter, cittadino britannico.
Il sig. Carpenter dirige un'impresa che vende spazi pubblicitari su riviste
mediche e scientifiche e fornisce agli editori di tali riviste diversi di servizi
in materia di amministrazione e di pubblicazione di annunci. L'impresa ha sede
nel Regno Unito, dove sono stabiliti anche alcuni dei suoi clienti, ma gran
parte della sua attività si svolge con inserzionisti che hanno sede in
altri Stati membri. A tale fine il sig. Carpenter si sposta in questi Stati
membri per le necessità della sua impresa.
Nel luglio 1996 la sig.ra Carpenter ha richiesto al Secretary of State un
permesso di soggiorno come coniuge di un cittadino britannico. L'autorità
competente ha respinto tale domanda e ha adottato una decisione di espulsione
nei suoi confronti per il fatto che essa non aveva rispettato la durata del
suo permesso d'ingresso iniziale.
La sig.ra Carpenter contesta tale decisione. L'Immigration Appeal Tribunal,
adito nel frattempo, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di
giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale, chiedendo
se il diritto comunitario possa conferire alla moglie, cittadina di un paese
terzo, di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, il diritto di
soggiorno nel Regno Unito, Stato membro di origine del sig. Carpenter.
Alla Corte sono state sottoposte due questioni:
1*) Se il diritto comunitario si applichi a questa situazione, in altri termini
se esista un elemento di collegamento.
E' un fatto che l'attività professionale del sig. Carpenter consiste
nel fornire prestazioni di servizi dietro compenso a favore di inserzionisti
con sede in particolare in altri Stati membri. Tali prestazioni di servizi si
concretizzano in viaggi di lavoro in altri Stati membri, ovvero in servizi transfrontalieri
forniti a partire dal Regno Unito.
Il sig. Carpenter esercita, quindi, il suo diritto alla libera prestazione
di servizi. Tuttavia, la direttiva comunitaria che riguarda la soppressione
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati
membri in materia di prestazioni di servizi prevede la possibilità dell'ingresso
e del soggiorno in tale contesto, nel territorio di un altro Stato membro,
ma non disciplina il diritto di soggiorno dei familiari di un prestatore di
servizi nello Stato membro di origine di quest'ultimo.
2*) Se possa essere derivato dal diritto comunitario un diritto di soggiorno
a favore del coniuge.
La Corte ricorda che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza
di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri
al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali
enunciate dal Trattato CE.
Ora, è pacifico che la separazione dei coniugi in seguito all'espulsione
della sig.ra Carpenter nuocerebbe alla loro vita familiare e, pertanto, alle
condizioni di esercizio di una libertà fondamentale per il sig. Carpenter.
Infatti, tale libertà non potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti
se il sig. Carpenter fosse dissuaso dall'esercitarla a causa degli ostacoli
frapposti, nel suo paese di origine, all'ingresso e al soggiorno di sua moglie.
A questo proposito, la Corte rileva che uno Stato membro può addurre
motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale idonea
ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora
tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce
il rispetto.
La decisione di espulsione della sig.ra Carpenter costituisce un'ingerenza
nell'esercizio del diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua vita
familiare che è riconosciuto dalla convenzione di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e che fa parte dei diritti fondamentali
tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario. La Corte rileva, a questo proposito,
che il diritto di uno straniero ad entrare o a risiedere nel territorio di un
determinato paese non è garantito dalla convenzione e, tuttavia, l'esclusione
di tale persona dal paese in cui vivono i suoi congiunti può, in alcuni
casi, costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare.
La decisione di espulsione della sig.ra Carpenter, nel caso di specie, non
rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, cioè, da un lato,
il diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua vita familiare e, dall'altro,
la salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
Infatti, se è vero che la moglie del sig. Carpenter ha violato le leggi
del Regno Unito sull'immigrazione non lasciando il territorio nazionale dopo
la scadenza del suo permesso di soggiorno come visitatore, il suo comportamento,
dal momento del suo arrivo nel Regno Unito nel settembre 1994, non ha formato
oggetto di alcuna censura tale da far temere che essa possa rappresentare in
futuro un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza. Peraltro,
è pacifico che il matrimonio dei coniugi Carpenter, celebrato nel Regno
Unito nel 1996, è un matrimonio autentico e che in tale paese la sig.ra
Carpenter conduce tuttora una vita familiare effettiva, occupandosi in particolare
dei figli di suo marito nati da un primo matrimonio.
Conseguentemente, la decisione di espulsione della sig.ra Carpenter costituisce
un'ingerenza non proporzionata allo scopo perseguito.
La Corte conclude, quindi, che il principio della libera prestazione dei servizi
previsto dal Trattato CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto
della vita familiare, osta a che lo Stato membro di origine di un prestatore
di servizi che è stabilito in questo stesso Stato e che fornisce servizi
a destinatari stabiliti in altri Stati membri neghi il diritto di soggiorno
nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.
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