Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 67/02


25 luglio 2002


Sentenza della Corte nella causa C-50/00 P

Union de Pequeños Agricultores


LA CORTE DI GIUSTIZIA RIAFFERMA LA SUA GIURISPRUDENZA     RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO DEI SINGOLI AL GIUDICE COMUNITARIO


Una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso di annullamento contro un regolamento solo qualora essa sia interessata direttamente e individualmente dalle sue disposizioni. Per istituire un altro sistema sarebbe necessaria una revisione del Trattato.

La Unión de Pequeños Agricultores, un'associazione di categoria che riunisce piccole imprese agricole spagnole, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 1999 mediante la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento parziale di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, tra cui il mercato dell'olio d'oliva. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto detto ricorso manifestamente irricevibile in quanto gli aderenti all'assoziazione non erano individualmente interessati dalle disposizioni del regolamento in causa.

La Corte precisa che la questione da risolvere nell'ambito dell'impugnazione di cui trattasi riguarda la possibilità per un singolo non individualmente interessato dalle disposizioni di un regolamento di proporre un ricorso di annullamento del regolamento per il solo motivo che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva lo richiederebbe, tenuto conto dell'asserita mancanza di qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale.
Secondo il Trattato CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo cone un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente». In base a giurisprudenza costante un singolo può quindi impugnare un atto di portata generale solo se tale atto lo riguarda in ragione di determinate sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che lo distingue da chiunque altro.

Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento.

La Corte rammenta tuttavia che la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico comunitario, che fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Orbene, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni di cui il giudice comunitario è il garante.
Nell'ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità di tali atti:

*    vuoi dinanzi al giudice comunitario mediante un ricorso in via incidentale con cui si impugnerebbe il provvedimento comunitario adottato in applicazione dell'atto in causa;

*    vuoi dinanzi ai giudici nazionali, che essendo competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti, si rivolgono alla Corte mediante il rinvio pregiudiziale.

Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In conformità al principio di leale collaborazione sancito dal Trattato, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme procedurali nazionali in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di un provvedimento nazionale adottato in applicazione di un regolamento e, in questo modo, di rimettere in discussione la validità di quest'ultimo.
La Corte non ammette che sia possibile un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario qualora si accerti che le norme procedurali nazionali non autorizzano il singolo a intentare un'azione diretta a consentirgli di contestare la validità dell'atto comunitario impugnato poiché questo porterebbe il giudice comunitario ad interpretare il diritto processuale nazionale. Inoltre, se il concetto di «singolo individualmente interessato» comporta, per motivi di tutela giurisdizionale effettiva, che si tenga conto delle varie circostanze atte ad individuare un ricorrente, non può causare l'abolizione di tale requisito previsto dal Trattato.
In quel caso, il giudice comunitario eccederebbe la propria competenza.

Solo gli Stati membri, in conformità alla procedura di revisione del Trattato, hanno il potere di modificare il sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale.

* * *

Al fine di illustrare il contesto di tale sentenza, occorre rammentare che, nelle sue conclusioni del 21 marzo 2002, l'avvocato generale aveva proposto alla Corte una radicale modifica della sua giurisprudenza, che riteneva necessaria per garantire una tutela giurisdizionale effettiva. Del resto, richiamando dette conclusioni, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jego-Quéré e Cie, si era discostato dalla giurisprudenza della Corte.

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