La Unión de Pequeños Agricultores, un'associazione di categoria
che riunisce piccole imprese agricole spagnole, ha impugnato l'ordinanza del
Tribunale di primo grado 23 novembre 1999 mediante la quale è stato respinto
il suo ricorso diretto all'annullamento parziale di un regolamento relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, tra cui il mercato
dell'olio d'oliva. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto detto ricorso manifestamente
irricevibile in quanto gli aderenti all'assoziazione non erano individualmente
interessati dalle disposizioni del regolamento in causa.
La Corte precisa che la questione da risolvere nell'ambito dell'impugnazione
di cui trattasi riguarda la possibilità per un singolo non individualmente
interessato dalle disposizioni di un regolamento di proporre un ricorso
di annullamento del regolamento per il solo motivo che il diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva lo richiederebbe, tenuto conto dell'asserita mancanza
di qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale.
Secondo il Trattato CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può
proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro
le decisioni che, pur apparendo cone un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
In base a giurisprudenza costante un singolo può quindi impugnare un
atto di portata generale solo se tale atto lo riguarda in ragione di determinate
sue peculiari qualità o di una circostanza di fatto che lo distingue da
chiunque altro.
Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è
legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento.
La Corte rammenta tuttavia che la Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico comunitario, che fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Orbene, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali
e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli
atti delle istituzioni di cui il giudice comunitario è il garante.
Nell'ambito di tale sistema, non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità
impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche
o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l'invalidità
di tali atti:
* vuoi dinanzi al giudice comunitario mediante un
ricorso in via incidentale con cui si impugnerebbe il provvedimento comunitario
adottato in applicazione dell'atto in causa;
* vuoi dinanzi ai giudici nazionali, che essendo competenti
ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti, si rivolgono alla
Corte mediante il rinvio pregiudiziale.
Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, spetta agli Stati membri prevedere
un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il
rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. In conformità
al principio di leale collaborazione sancito dal Trattato, i giudici nazionali
sono tenuti ad interpretare le norme procedurali nazionali in maniera da consentire
alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità
di un provvedimento nazionale adottato in applicazione di un regolamento e,
in questo modo, di rimettere in discussione la validità di quest'ultimo.
La Corte non ammette che sia possibile un ricorso diretto di annullamento dinanzi
al giudice comunitario qualora si accerti che le norme procedurali nazionali
non autorizzano il singolo a intentare un'azione diretta a consentirgli di contestare
la validità dell'atto comunitario impugnato poiché questo porterebbe
il giudice comunitario ad interpretare il diritto processuale nazionale.
Inoltre, se il concetto di «singolo individualmente interessato»
comporta, per motivi di tutela giurisdizionale effettiva, che si tenga conto
delle varie circostanze atte ad individuare un ricorrente, non può causare
l'abolizione di tale requisito previsto dal Trattato.
In quel caso, il giudice comunitario eccederebbe la propria competenza.
Solo gli Stati membri, in conformità alla procedura di revisione del Trattato,
hanno il potere di modificare il sistema di controllo della legittimità
degli atti comunitari di portata generale.
Al fine di illustrare il contesto di tale sentenza, occorre rammentare che,
nelle sue conclusioni del 21 marzo 2002, l'avvocato generale aveva proposto
alla Corte una radicale modifica della sua giurisprudenza, che riteneva necessaria
per garantire una tutela giurisdizionale effettiva. Del resto, richiamando dette
conclusioni, il Tribunale di primo grado, nella sentenza 3 maggio 2002, causa
T-177/01, Jego-Quéré e Cie, si era discostato dalla giurisprudenza
della Corte.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by
Satellite" - |