Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 70/02

10 settembre 2002

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed nella causa C-491/01

British American Tobacco (Investmentes) Limited e Imperial Tobacco Limited contro Secretary of State for Health

L'AVVOCATO GENERALE PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI DICHIARARE VALIDA LA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO 5 GIUGNO 2001, CONCERNENTE LA PRODUZIONE, LA PRESENTAZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI DI TABACCO

Secondo Geelhoed il legislatore comunitario è competente, per motivi di armonizzazione del mercato interno, ad adottare norme relative alla produzione di sigarette, anche qualora tale produzione avvenga per esportazioni di sigarette dall'Unione europea.


Per la seconda volta si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una direttiva CE che mira a combattere l'uso del tabacco. Dopo che il 5 ottobre 2000 la Corte aveva annullato la direttiva sulla pubblicità di tabacco 1, si tratta ora nel caso di specie della direttiva del Parlamento e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, che stabilisce nuovi criteri in materia di composizione e di designazioni di sigarette. Per quanto riguarda la composizione: per i tenori massimi di catrame vengono stabiliti criteri più severi, mentre a livello CE per la prima volta vengono stabiliti tenori massimi per la nicotina ed il monossido di carbonio. Per quanto riguarda le designazioni: vengono stabiliti due obblighi fondamentali: le avvertenze che devono essere riportate sui pacchetti di sigarette diventano più severe e devono occupare una parte molto più grande del pacchetto, mentre al tempo stesso viene vietato l'uso di menzioni come "light" e "mild". Le menzioni in parola danno l'impressione che un determinato prodotto del tabacco è meno dannoso di un altro.

Un importante nuovo elemento della direttiva è dato dal fatto che, in ogni caso, i requisiti di composizione si applicano non solo ai prodotti di tabacco venduti nell'Unione europea stessa, ma anche ai prodotti di tabacco esportati in paesi terzi. Tale direttiva deve essere attuata nella normativa nazionale degli Stati membri entro il 30 settembre 2002. Quanto al divieto delle dette menzioni, vi è ancora un anno di tempo.

Il 3 settembre 2001 i produttori britannici di prodotti di tabacco operanti a livello internazionale, vale a dire la British American Tobacco Limited e l'Imperial Tobacco Limited, hanno avviato un procedimento presso la High Court of Justice (Administrative Court) in cuicontestano l'intenzione e/o l'obbligo del governo del Regno Unito di recepire nel diritto nazionale la direttiva.

La High Court of Justice (Administrative Court) ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee nel dicembre 2001 di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità della direttiva 2. Fondamentali al riguardo sono le seguenti questioni:

*    Se una normativa possa basarsi sul diritto comunitario in materia di armonizzazione del mercato interno, qualora detta normativa a) miri alla tutela della salute pubblica e b) riguardi la produzione di prodotti destinati ad essere esportati in Paesi terzi.

*    In quale misura il legislatore comunitario sia competente in base al diritto CE in materia di politica commerciale comunitaria a porre restrizioni all'esportazione in paesi terzi di determinati prodotti, tenuto conto dei rischi che i detti prodotti costituiscono per la salute.

*    Se la normativa in questione sia adeguata e se non vi sia un'altra misura - meno onerosa - altrettanto adeguata per la tutela della salute (principio di proporzionalità).

L'avvocato generale presenta oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare in piena indipendenza una soluzione giuridica in una specifica controversia. Le conclusioni degli avvocati generali non vincolano la Corte.  

L'avvocato generale Geelhoed menziona in primo luogo il carattere speciale della causa, visto che per la prima volta la Corte deve pronunciarsi sulla ricevibilità di questioni pregiudiziali relative alla validità di una direttiva, questioni che sono state sollevate dagli interessati in un procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale prima che la direttiva sia trasposta nella normativa nazionale. Secondo l'avvocato generale la Corte è competente già nella fase di attuazione.

I Armonizzazione del mercato interno

A. Tutela della salute pubblica:

Il legislatore comunitario è competente ad adottare norme di armonizzazione che riguardano l'installazione ed il funzionamento del mercato interno. Qualora vi sia un (potenziale) ostacolo agli scambi commerciali la Comunità deve poter intervenire. L'obiettivo di tale normativa non è al riguardo rilevante. La normativa può essere dovuta all'obiettivo di tutelare la salute pubblica.

L'avvocato generale segue al riguardo il seguente ragionamento:

-    un ostacolo agli scambi commerciali risulta spesso dall'azione del legislatore nazionale a tutela di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto comunitario, quale la salute pubblica;

-    il legislatore comunitario deve poter intervenire quando fa propria la tutela del pubblico interesse già assunta dal legislatore nazionale. A volte è lo stesso Trattato CE ad obbligarlo ad intervenire;

-    l'accollo di tale compito da parte del legislatore comunitario non può comportare che l'interesse pubblico (nella fattispecie, la lotta contro l'uso del tabacco) sia tutelato meno bene.


In sintesi: qualora il legislatore comunitario non si avvalesse dei suoi poteri per armonizzare le norme nel settore della tutela della salute verrebbe meno un importante strumento per la realizzazione del mercato interno. Infatti, sono proprio spesso le legittime norme nazionali a tutela della salute pubblica che comportano ostacoli agli scambi commerciali.

Il giudice deve esaminare, una volta accertato l'ostacolo, se la normativa persegua anche effettivamente un pubblico interesse riconosciuto dal diritto comunitario, e se l'azione del legislatore comunitario sia atta a contribuire alla rimozione dell'ostacolo in questione. Per la direttiva 2001/37 - che mira a combattere il fumo e che al riguardo disciplina il commercio di sigarette - tale esame porta a risposte in senso affermativo, ad avviso dell'avvocato generale Geelhoed. In mancanza di intervento del legislatore comunitario, è in ogni caso plausibile che interverrebbero vari legislatori nazionali, con la conseguenza di legislazioni divergenti all'interno dell'Unione europea, e quindi di ostacoli commerciali.

B. Produzione per l'esportazione in paesi terzi:

Secondo Geelhoed il legislatore comunitario è competente, in ragione dell'armonizzazione del mercato interno, a stabilire norme relative alla produzione di sigarette, anche quando tale produzione avviene per l'esportazione di sigarette a partire dall'Unione europea.

Al riguardo egli si basa sulla motivazione fornita dal legislatore comunitario: in particolare, evitare che la disciplina sul mercato interno venga minata alle fondamenta. Dalla trattazione della causa dinanzi alla Corte risulta che il legislatore ha tenuto conto al riguardo anche dell' illegale reimportazione di sigarette che non corrispondano ai criteri della direttiva, così come lo stesso ha voluto evitare che le sigarette direttamente arrivino illegalmente sul mercato all'interno dell'Unione europea.

Ad avviso di Geelhoed in siffatta situazione il legislatore comunitario può intervenire alle seguenti condizioni:

*    il danno che può risultare dalla frode per effetto della normativa deve essere grave. In altre parole, deve trattarsi di una notevole perturbazione del mercato interno;

*    il danno può essere ragionevolmente evitato solo qualora sia certo che in tutti gli Stati membri si interviene in modo uniforme. In altre parole, in caso di difformità di norme di attuazione e di pratiche nazionali, o quanto meno in caso di concreto rischio di norme nazionali divergenti, non vi è sufficiente certezza che si possa intervenire anche effettivamente contro la frode. L'attività commerciale si sposta in tal caso verso gli Stati membri provvisti di norme meno severe;

*    la mancanza di norme supplementari porta ad oneri sproporzionalmente grandi di attuazione e di osservanza.

L'avvocato generale valuta la gravità del possibile rischio prendendo in considerazione il rischio che sorga un mercato illegale. Le sigarette sono un mezzo voluttuario e per tale motivo hanno per il consumatore qualcosa di eccitante. Ciò vale sicuramente per i giovani consumatori, ai quali è rivolta in importante misura la lotta contro il fumo. In tale circostanza si può senz'altro supporre che sorga un mercato illegale delle sigarette che sono vietate nell'Unione europea, ma ottenibili all'infuori di essa. Il carattere illegale può far sì che di per sé il prodotto trovi un mercato.

II Politica commerciale comunitaria

Visto che il legislatore comunitario non era certo che l'armonizzazione del mercato interno poteva valere anche come fondamento per la disciplina delle sigarette da esportare dall'Unioneeuropea, per tale specifico aspetto della direttiva è stata aggiunta la disposizione del Trattato sulla politica commerciale comunitaria.

Per iniziare l'avvocato generale Geelhoed afferma che la competenza del legislatore comunitario nel settore della politica commerciale comunitaria può essere utilizzata per una disciplina che tuteli in primo luogo la salute. In questo senso tale competenza del legislatore comunitario non è niente altro che la competenza per il mercato interno. Ciò vale sicuramente per una disciplina come la direttiva 2001/37 che impedisce l'esportazione di sigarette qualitativamente inferiori, vietate sul mercato interno.

Tuttavia: in questo caso l'aggiunta di tale motivo si arena tenuto conto del principio di motivazione. L'unica motivazione fornita dal legislatore comunitario è che l'applicabilità della direttiva all'esportazione deve garantire che non vengono minate le fondamenta delle norme vigenti per il mercato interno. Questo non è un obiettivo della politica commerciale comune.

L'avvocato generale Geelhoed conclude che la disposizione del Trattato sulla politica commerciale comune a torto è stata inclusa come fondamento della direttiva. Il diritto comunitario relativo all'armonizzazione del mercato interno può servire come fondamento dell'applicabilità della direttiva alla produzione di sigarette, indipendentemente dalla loro destinazione. Al riguardo, l'intera direttiva può essere basata su tale fondamento. Secondo Geelhoed, ciò non porta alla nullità della direttiva; rimane, infatti, anche dopo il venir meno della seconda motivazione, una sufficiente base giuridica.

III Principio di proporzionalità

In ossequio a tale principio, per la scelta della misura in questione occorre che la disciplina sia adeguata e non vi sia un'altra misura - meno onerosa - altrettanto valida per la tutela della salute. Geelhoed risolve affermativamente tali questioni. Si tratta in particolare della proporzionalità, segnatamente di due elementi della direttiva: il divieto di produzione (in relazione all'applicabilità all'esportazione) e il divieto dell'uso di menzioni, quali "light" e "mild".

Per Geelhoed è evidente che occorre un divieto di produzione per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla misura. Egli ricorda al riguardo:

*    il rischio dello sviluppo di un mercato illegale è considerevole, sia tramite la reimportazione sia tramite l'arrivo diretto di prodotti sul mercato illegale;

*    un' azione comunitaria è richiesta per contrastare tale fenomeno. Misure unilaterali nazionali non sono efficaci ai fini del controllo;

*    misure unilaterali nazionali comportano inoltre una notevole distorsione del mercato interno.

Per quanto attiene alle menzioni il sig. Geelhoed ritiene decisivo che si tratta di un divieto per un limitato numero di denominazioni correnti che possono indurre in errore i consumatori, in particolare quanto alla dannosità del prodotto. Secondo l'avvocato generale al riguardo ha importanza il fatto che si può seriamente dubitare se sia vantaggioso per la salute il passaggio del consumatore verso sigarette con un contenuto inferiore di catrame.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano e olandese.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int  verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 4303 2582
fax (352) 4303 2674.
 

1 -     Sentenza della Corte 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-8419). 2 -     Hanno presentato osservazioni alla Corte i produttori britannici, la Japan Tobacco, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e i governi di Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.