COMUNICATO STAMPA n. 70/02
10 settembre 2002
Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed nella causa C-491/01
British American Tobacco (Investmentes) Limited e Imperial Tobacco Limited
contro Secretary of State for Health
L'AVVOCATO GENERALE PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI DICHIARARE VALIDA
LA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO 5 GIUGNO 2001, CONCERNENTE LA
PRODUZIONE, LA PRESENTAZIONE E LA VENDITA DI PRODOTTI DI TABACCO
Un importante nuovo elemento della direttiva è dato dal fatto che, in
ogni caso, i requisiti di composizione si applicano non solo ai prodotti di
tabacco venduti nell'Unione europea stessa, ma anche ai prodotti di tabacco
esportati in paesi terzi. Tale direttiva deve essere attuata nella normativa
nazionale degli Stati membri entro il 30 settembre 2002. Quanto al divieto delle
dette menzioni, vi è ancora un anno di tempo.
Il 3 settembre 2001 i produttori britannici di prodotti di tabacco operanti
a livello internazionale, vale a dire la British American Tobacco Limited e
l'Imperial Tobacco Limited, hanno avviato un procedimento presso la High Court
of Justice (Administrative Court) in cuicontestano l'intenzione e/o l'obbligo
del governo del Regno Unito di recepire nel diritto nazionale la direttiva.
La High Court of Justice (Administrative Court) ha chiesto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee nel dicembre 2001 di pronunciarsi in via pregiudiziale
sulla validità della direttiva 2. Fondamentali al riguardo
sono le seguenti questioni:
* Se una normativa possa basarsi sul diritto comunitario
in materia di armonizzazione del mercato interno, qualora detta normativa
a) miri alla tutela della salute pubblica e b) riguardi la produzione
di prodotti destinati ad essere esportati in Paesi terzi.
* In quale misura il legislatore comunitario sia competente
in base al diritto CE in materia di politica commerciale comunitaria
a porre restrizioni all'esportazione in paesi terzi di determinati prodotti,
tenuto conto dei rischi che i detti prodotti costituiscono per la salute.
* Se la normativa in questione sia adeguata e se non
vi sia un'altra misura - meno onerosa - altrettanto adeguata per la tutela della
salute (principio di proporzionalità).
L'avvocato generale presenta oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di presentare in piena indipendenza una soluzione giuridica in una specifica controversia. Le conclusioni degli avvocati generali non vincolano la Corte. |
I Armonizzazione del mercato interno
A. Tutela della salute pubblica:
Il legislatore comunitario è competente ad adottare norme di armonizzazione
che riguardano l'installazione ed il funzionamento del mercato interno. Qualora
vi sia un (potenziale) ostacolo agli scambi commerciali la Comunità deve
poter intervenire. L'obiettivo di tale normativa non è al riguardo rilevante.
La normativa può essere dovuta all'obiettivo di tutelare la salute pubblica.
L'avvocato generale segue al riguardo il seguente ragionamento:
- un ostacolo agli scambi commerciali risulta spesso
dall'azione del legislatore nazionale a tutela di un interesse pubblico riconosciuto
dal diritto comunitario, quale la salute pubblica;
- il legislatore comunitario deve poter intervenire
quando fa propria la tutela del pubblico interesse già assunta dal legislatore
nazionale. A volte è lo stesso Trattato CE ad obbligarlo ad intervenire;
- l'accollo di tale compito da parte del legislatore comunitario non può comportare che l'interesse pubblico (nella fattispecie, la lotta contro l'uso del tabacco) sia tutelato meno bene.
In sintesi: qualora il legislatore comunitario non si avvalesse dei suoi
poteri per armonizzare le norme nel settore della tutela della salute verrebbe
meno un importante strumento per la realizzazione del mercato interno. Infatti,
sono proprio spesso le legittime norme nazionali a tutela della salute pubblica
che comportano ostacoli agli scambi commerciali.
Il giudice deve esaminare, una volta accertato l'ostacolo, se la normativa
persegua anche effettivamente un pubblico interesse riconosciuto dal diritto
comunitario, e se l'azione del legislatore comunitario sia atta a contribuire
alla rimozione dell'ostacolo in questione. Per la direttiva 2001/37 - che mira
a combattere il fumo e che al riguardo disciplina il commercio di sigarette
- tale esame porta a risposte in senso affermativo, ad avviso dell'avvocato
generale Geelhoed. In mancanza di intervento del legislatore comunitario, è
in ogni caso plausibile che interverrebbero vari legislatori nazionali, con
la conseguenza di legislazioni divergenti all'interno dell'Unione europea, e
quindi di ostacoli commerciali.
B. Produzione per l'esportazione in paesi terzi:
Secondo Geelhoed il legislatore comunitario è competente, in ragione
dell'armonizzazione del mercato interno, a stabilire norme relative alla produzione
di sigarette, anche quando tale produzione avviene per l'esportazione di sigarette
a partire dall'Unione europea.
Al riguardo egli si basa sulla motivazione fornita dal legislatore comunitario:
in particolare, evitare che la disciplina sul mercato interno venga minata alle
fondamenta. Dalla trattazione della causa dinanzi alla Corte risulta che il
legislatore ha tenuto conto al riguardo anche dell' illegale reimportazione
di sigarette che non corrispondano ai criteri della direttiva, così
come lo stesso ha voluto evitare che le sigarette direttamente arrivino
illegalmente sul mercato all'interno dell'Unione europea.
Ad avviso di Geelhoed in siffatta situazione il legislatore comunitario può
intervenire alle seguenti condizioni:
* il danno che può risultare dalla frode per effetto
della normativa deve essere grave. In altre parole, deve trattarsi di una
notevole perturbazione del mercato interno;
* il danno può essere ragionevolmente evitato solo
qualora sia certo che in tutti gli Stati membri si interviene in modo uniforme.
In altre parole, in caso di difformità di norme di attuazione e di pratiche
nazionali, o quanto meno in caso di concreto rischio di norme nazionali
divergenti, non vi è sufficiente certezza che si possa intervenire anche
effettivamente contro la frode. L'attività commerciale si sposta in
tal caso verso gli Stati membri provvisti di norme meno severe;
* la mancanza di norme supplementari porta ad oneri
sproporzionalmente grandi di attuazione e di osservanza.
L'avvocato generale valuta la gravità del possibile rischio prendendo in
considerazione il rischio che sorga un mercato illegale. Le sigarette sono un
mezzo voluttuario e per tale motivo hanno per il consumatore qualcosa di eccitante.
Ciò vale sicuramente per i giovani consumatori, ai quali è rivolta
in importante misura la lotta contro il fumo. In tale circostanza si può
senz'altro supporre che sorga un mercato illegale delle sigarette che sono
vietate nell'Unione europea, ma ottenibili all'infuori di essa. Il carattere
illegale può far sì che di per sé il prodotto trovi un mercato.
II Politica commerciale comunitaria
Visto che il legislatore comunitario non era certo che l'armonizzazione del
mercato interno poteva valere anche come fondamento per la disciplina delle
sigarette da esportare dall'Unioneeuropea, per tale specifico aspetto della
direttiva è stata aggiunta la disposizione del Trattato sulla politica
commerciale comunitaria.
Per iniziare l'avvocato generale Geelhoed afferma che la competenza del
legislatore comunitario nel settore della politica commerciale comunitaria può
essere utilizzata per una disciplina che tuteli in primo luogo la salute.
In questo senso tale competenza del legislatore comunitario non è niente
altro che la competenza per il mercato interno. Ciò vale sicuramente per
una disciplina come la direttiva 2001/37 che impedisce l'esportazione di sigarette
qualitativamente inferiori, vietate sul mercato interno.
Tuttavia: in questo caso l'aggiunta di tale motivo si arena tenuto conto
del principio di motivazione. L'unica motivazione fornita dal legislatore
comunitario è che l'applicabilità della direttiva all'esportazione
deve garantire che non vengono minate le fondamenta delle norme vigenti per
il mercato interno. Questo non è un obiettivo della politica commerciale
comune.
L'avvocato generale Geelhoed conclude che la disposizione del Trattato
sulla politica commerciale comune a torto è stata inclusa come fondamento
della direttiva. Il diritto comunitario relativo all'armonizzazione
del mercato interno può servire come fondamento dell'applicabilità
della direttiva alla produzione di sigarette, indipendentemente dalla loro destinazione.
Al riguardo, l'intera direttiva può essere basata su tale fondamento.
Secondo Geelhoed, ciò non porta alla nullità della direttiva; rimane,
infatti, anche dopo il venir meno della seconda motivazione, una sufficiente
base giuridica.
III Principio di proporzionalità
In ossequio a tale principio, per la scelta della misura in questione occorre
che la disciplina sia adeguata e non vi sia un'altra misura - meno onerosa -
altrettanto valida per la tutela della salute. Geelhoed risolve affermativamente
tali questioni. Si tratta in particolare della proporzionalità, segnatamente
di due elementi della direttiva: il divieto di produzione (in relazione all'applicabilità
all'esportazione) e il divieto dell'uso di menzioni, quali "light"
e "mild".
Per Geelhoed è evidente che occorre un divieto di produzione per raggiungere
l'obiettivo perseguito dalla misura. Egli ricorda al riguardo:
* il rischio dello sviluppo di un mercato illegale
è considerevole, sia tramite la reimportazione sia tramite l'arrivo diretto
di prodotti sul mercato illegale;
* un' azione comunitaria è richiesta per
contrastare tale fenomeno. Misure unilaterali nazionali non sono efficaci ai
fini del controllo;
* misure unilaterali nazionali comportano inoltre una
notevole distorsione del mercato interno.
Per quanto attiene alle menzioni il sig. Geelhoed ritiene decisivo che si tratta
di un divieto per un limitato numero di denominazioni correnti che possono indurre
in errore i consumatori, in particolare quanto alla dannosità del prodotto.
Secondo l'avvocato generale al riguardo ha importanza il fatto che si può
seriamente dubitare se sia vantaggioso per la salute il passaggio del consumatore
verso sigarette con un contenuto inferiore di catrame.
Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano e olandese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 4303 2582 fax (352) 4303 2674. |
1 - Sentenza della Corte 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-8419). 2 - Hanno presentato osservazioni alla Corte i produttori britannici, la Japan Tobacco, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e i governi di Belgio, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.