Il Trattato di Amsterdam attribuisce peraltro alla Corte di giustizia la competenza
a pronunciarsi (in via pregiudiziale) sull'interpretazione delle convenzioni
concluse tra gli Stati membri nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale.
Questa è la prima causa in cui la Corte di giustizia esercita tale competenza.
Il sig. Gözütok è un cittadino turco che risiede legalmente
da anni nei Paesi Bassi. Un'indagine della polizia olandese ha accertato che
egli era dedito al traffico illegale di stupefacenti. Il pubblico ministero
olandese ha proposto un patteggiamento per porre fine all'azione penale e la
proposta è stata accettata dal sig. Gözütok. Malgrado ciò,
le autorità tedesche lo hanno denunciato per i fatti avvenuti nel paese
limitrofo e un tribunale di Aquisgrana lo ha condannato ad una pena detentiva,
che è stata oggetto di ricorso in appello. In grado di appello è stato
disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, allo scopo di determinare
se il principio del ne bis in idem, contenuto nella CAS, comporti l'estinzione
dell'azione penale.
Il sig. Brügge, cittadino tedesco residente in Germania, ha provocato
lesioni ad una cittadina belga mentre si trovava in Belgio, per cui è stato
denunciato dinanzi ai tribunali di questo paese. Ciò malgrado, il pubblico
ministero di Bonn ha avviato un'istruttoria a carico del convenuto per gli stessi
fatti ed ha proposto al sig. Brügge un patteggiamento consistente nell'archiviazione
del procedimento previo versamento di una pena pecuniaria; la proposta è
stata accettata dall'imputato. Il tribunale belga ha chiesto alla Corte di giustizia
se, conformemente alla CAS, esso possa perseguire il cittadino tedesco dopo
l'avvenuta archiviazione in Germania.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'avvocato generale afferma che il principio del ne bis in idem costituisce
una garanzia fondamentale per i cittadini e vincola sia gli Stati membri sia
l'Unione europea. Sarebbe contrario ai principi dell'integrazione europea che
una persona che sia stata giudicata in via definitiva per determinati fatti
in uno Stato potesse esserlo di nuovo in un altro Stato membro, indipendentemente
dal fatto che in prima istanza sia stata assolta o sia stata condannata.
Ciò nonostante, il problema fondamentale consiste, a parere dell'avvocato
generale Ruiz-Jarabo, nel determinare se nell'ambito di un patteggiamento si
giunga a un giudizio definitivo sui fatti. Egli ritiene che si tratti di una
forma di amministrazione della giustizia che garantisce i diritti dell'imputato
e che sfocia nell'imposizione di una sanzione. Ciò significa che il
patteggiamento è vincolante e, una volta concordato, costituisce
l'ultima parola dei pubblici poteri sulla questione. Tale pronuncia incide
solo sull'azione pubblica penale, ma lascia impregiudicata la facoltà della
vittima di agire per il risarcimento.
L'avvocato generale ritiene pertanto che la disposizione della
CAS relativa al principio del ne bis in idem si applichi a chi ottiene
dal pubblico ministero una pronuncia di estinzione dell'azione penale, una volta
soddisfatti gli obblighi assunti in accordo con il rappresentante dei pubblici
poteri.
Infine, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo segnala che, al fine di sviluppare
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Trattato sull'Unione europea
prevede la possibilità di promuovere azioni comuni che facilitino o accelerino
la cooperazione tra i ministeri e le autorità giudiziarie degli Stati membri
in relazione ai procedimenti ed all'esecuzione delle decisioni. Questo obiettivo
non può essere raggiunto senza una fiducia reciproca degli Stati membri
nei rispettivi sistemi di giustizia penale e senza il mutuo riconoscimento delle
rispettive pronunce, in base all'idea che, nonostante uno Stato non tratti una
specifica questione in maniera uguale a quella di un altro Stato, i risultati
vengano accettati come equivalenti alle decisioni dello Stato interessato in
conformità agli stessi principi e valori.
Lingue disponibili: francese, inglese, italiano, olandese, spagnolo e tedesco. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |