Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 84/02

22 ottobre 2002

Sentenze del Tribunale nelle cause T-310/01 e T-77/02

Schneider Electric SA/Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CON CUI, RISPETTIVAMENTE, E' VIETATA LA CONCENTRAZIONE TRA LA SCHNEIDER E LA LEGRAND E DISPOSTA DI CONSEGUENZA LA LORO SEPARAZIONE

L'analisi economica condotta dalla Commissione è viziata da errori e omissioni che la rendono priva di valore probante tranne che nella parte concernente i mercati settoriali francesi. Riguardo ai detti mercati, pur ammettendo gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione, il Tribunale constata una grave violazione dei diritti di difesa che lo porta ad annullare la decisione con cui è vietata la concentrazione.

Il Tribunale pronuncia oggi due sentenze relative ai ricorsi depositati dal gruppo francese Schneider Electric contro il veto della Commissione alla sua fusione con il gruppo Legrand, anch'esso francese e a propria volta operante nella produzione di apparecchiature elettriche di impianti a bassa tensione, e contro la successiva decisione della Commissione di disporre pertanto la separazione delle due società. Sono passati solamente poco più di tre mesi dalle udienze alle sentenze odierne, che definiscono il procedimento accelerato ottenuto dalla Schneider nel maggio 2002 a prezzo di una riduzione del numero di argomenti dedotti nel proprio atto introduttivo. Del resto, la Commissione aveva rinviato la data della separazione delle due imprese affinché il Tribunale potesse statuire in tempo utile.

Secondo la Commissione, gli effetti della detta concentrazione sulla concorrenza riguarderebbero tutte le apparecchiature utilizzate per la distribuzione dell'elettricità e per il controllo dei circuiti elettrici a vari livelli (nelle abitazioni, negli uffici, negli stabilimenti industriali), e precisamente un'ampia gamma di prodotti tra cui i quadri elettrici di distribuzione, le prese e gli interruttori e i canali portacavi.

Il Tribunale dispone l'annullamento della prima decisione della Commissione in esito ad una valutazione in due fasi:

-    nella prima, il Tribunale rimette in causa l'analisi economica svolta dalla Commissione a sostegno del proprio veto alla fusione, accettandola solamente per i mercati settoriali francesi;

-    nella seconda, che concerne unicamente i suddetti mercati, esso contesta il procedimento seguito dalla Commissione nell'esame del progetto e constata un'irregolarità formale che integra una violazione dei diritti di difesa, in quanto non vi è concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione della Commissione.

In primo luogo, il Tribunale rileva diversi errori manifesti, omissioni e contraddizioni nel ragionamento economico svolto dalla Commissione. Così, dopo aver preso in considerazione le dimensioni dei mercati geografici nazionali per dimostrare il rafforzamento o la creazione di una posizione dominante dell'ente risultante dalla fusione, la Commissione valuta l'impatto dell'operazione di concentrazione sulla base di considerazioni transnazionali, globali ed estrapolate da un unico mercato, senza dimostrarne la rilevanza a livello nazionale. Allo stesso modo, la sua dimostrazione della posizione di forza che le due società,fuse, avrebbero nei confronti dei grossisti poggia solo su dati generali, laddove maggiormente pertinenti e persuasive sarebbero state analisi più puntuali su scala nazionale.

Inoltre, il Tribunale non è persuaso dall'argomento vertente su un possibile effetto senza pari di gamma e di portafoglio, poiché non è stata condotta un'analisi precisa, paese per paese, dei mercati interessati. Dalla circostanza che la Schneider detiene forti quote dei mercati di apparecchiature elettriche ultra terminali nei paesi nordici e che la Legrand è insediata da tempo nel Sud Europa non si può concludere che i prodotti del gruppo Schneider-Legrand copriranno l'intero mercato relativo. La suddetta circostanza ha indotto la Commissione a sovrastimare la forza economica del gruppo. Parimenti, osserva il Tribunale, la Commissione ha sovrastimato la forza economica dell'ente risultante dalla fusione, in quanto ha valutato le quote di mercato del gruppo rapportandole a quelle - sottostimate - delle due principali concorrenti di quest'ultimo (Siemens e ABB), senza andare a considerare le vendite interne di componenti di quadri elettrici che la Siemens e la ABB realizzano tramite loro controllate specializzate.

Le cifre e i dati relativi ai mercati italiani e danesi concorrono a far dubitare delle conclusioni della Commissione.

Benché viziata dai rilevati errori di valutazione dell'impatto dell'operazione, il Tribunale ritiene che, con riferimento ai mercati settoriali francesi di cui le due società detengono quote considerevoli, la conclusione della Commissione nel senso della posizione dominante e dell'eliminazione della concorrenza possa, considerati gli elementi di fatto riferiti, essere accolta.

Avendo dunque riguardo solo ai mercati francesi interessati dalla concentrazione, in un secondo momento il Tribunale esamina l'argomento della Schneider vertente su una modifica sostanziale, nella decisione finale impugnata, della natura degli addebiti inizialmente contestati alle parti dalla Commissione. La comunicazione degli addebiti è, infatti, finalizzata a permettere all'impresa di proporre soluzioni ai problemi individuati e di far valere le proprie ragioni prima che la Commissione adotti [nei suoi confronti] una decisione definitiva. Nella comunicazione degli addebiti notificata [alle parti] l'accento cadeva sulla "sovrapposizione" delle attività del gruppo Schneider-Legrand in determinati mercati e sul conseguente rafforzamento della Schneider rispetto ai grossisti. Nella decisione oggetto della controversia la Commissione adopera il termine "addossamento", che si riferisce a due posizioni dominanti detenute in un unico paese da due imprese su due mercati settoriali distinti ma complementari. Poiché il senso dell'addebito era differente, la Schneider non ha potuto presentare misure correttive adeguate. Agendo in questa maniera e non permettendo alla Schneider di presentare proposte di separazione adeguate, la Commissione ne ha violato i diritti di difesa.

La presente sentenza annulla perciò la decisione di vietare la fusione. Il Tribunale precisa che, in caso di nuovo esame della compatibilità della misura [con il mercato comune] (se la Schneider intendesse ancora acquisire la Legrand), il procedimento dovrebbe ricominciare dalla messa a punto di una comunicazione precisa degli addebiti e riguardare unicamente i mercati francesi, i soli che risultano interessati dall'attuazione della fusione.

Quanto alla seconda decisione della Commissione, oggetto della causa T-77/02, con cui viene disposta la separazione della Legrand dalla Schneider, decisione che ha come fondamento normativo la decisione di vietare la fusione, essa è a propria volta annullata in quanto infondata a causa dell'annullamento del veto alla fusione.

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