Il Tribunale pronuncia oggi due sentenze relative ai ricorsi depositati dal
gruppo francese Schneider Electric contro il veto della Commissione alla sua
fusione con il gruppo Legrand, anch'esso francese e a propria volta operante
nella produzione di apparecchiature elettriche di impianti a bassa tensione,
e contro la successiva decisione della Commissione di disporre pertanto la separazione
delle due società. Sono passati solamente poco più di tre mesi dalle
udienze alle sentenze odierne, che definiscono il procedimento accelerato ottenuto
dalla Schneider nel maggio 2002 a prezzo di una riduzione del numero di argomenti
dedotti nel proprio atto introduttivo. Del resto, la Commissione aveva rinviato
la data della separazione delle due imprese affinché il Tribunale potesse
statuire in tempo utile.
Secondo la Commissione, gli effetti della detta concentrazione sulla concorrenza
riguarderebbero tutte le apparecchiature utilizzate per la distribuzione dell'elettricità
e per il controllo dei circuiti elettrici a vari livelli (nelle abitazioni,
negli uffici, negli stabilimenti industriali), e precisamente un'ampia gamma
di prodotti tra cui i quadri elettrici di distribuzione, le prese e gli interruttori
e i canali portacavi.
Il Tribunale dispone l'annullamento della prima decisione della Commissione
in esito ad una valutazione in due fasi:
- nella prima, il Tribunale rimette in causa l'analisi
economica svolta dalla Commissione a sostegno del proprio veto alla fusione,
accettandola solamente per i mercati settoriali francesi;
- nella seconda, che concerne unicamente i suddetti mercati,
esso contesta il procedimento seguito dalla Commissione nell'esame del progetto
e constata un'irregolarità formale che integra una violazione dei diritti
di difesa, in quanto non vi è concordanza tra la comunicazione degli addebiti
e la decisione della Commissione.
In primo luogo, il Tribunale rileva diversi errori manifesti, omissioni e contraddizioni
nel ragionamento economico svolto dalla Commissione. Così, dopo aver preso
in considerazione le dimensioni dei mercati geografici nazionali per dimostrare
il rafforzamento o la creazione di una posizione dominante dell'ente risultante
dalla fusione, la Commissione valuta l'impatto dell'operazione di concentrazione
sulla base di considerazioni transnazionali, globali ed estrapolate da un unico
mercato, senza dimostrarne la rilevanza a livello nazionale. Allo stesso modo,
la sua dimostrazione della posizione di forza che le due società,fuse,
avrebbero nei confronti dei grossisti poggia solo su dati generali, laddove
maggiormente pertinenti e persuasive sarebbero state analisi più puntuali
su scala nazionale.
Inoltre, il Tribunale non è persuaso dall'argomento vertente su un possibile
effetto senza pari di gamma e di portafoglio, poiché non è stata condotta
un'analisi precisa, paese per paese, dei mercati interessati. Dalla circostanza
che la Schneider detiene forti quote dei mercati di apparecchiature elettriche
ultra terminali nei paesi nordici e che la Legrand è insediata da tempo
nel Sud Europa non si può concludere che i prodotti del gruppo Schneider-Legrand
copriranno l'intero mercato relativo. La suddetta circostanza ha indotto la
Commissione a sovrastimare la forza economica del gruppo. Parimenti, osserva
il Tribunale, la Commissione ha sovrastimato la forza economica dell'ente risultante
dalla fusione, in quanto ha valutato le quote di mercato del gruppo rapportandole
a quelle - sottostimate - delle due principali concorrenti di quest'ultimo (Siemens
e ABB), senza andare a considerare le vendite interne di componenti di quadri
elettrici che la Siemens e la ABB realizzano tramite loro controllate specializzate.
Le cifre e i dati relativi ai mercati italiani e danesi concorrono a far dubitare
delle conclusioni della Commissione.
Benché viziata dai rilevati errori di valutazione dell'impatto dell'operazione,
il Tribunale ritiene che, con riferimento ai mercati settoriali francesi di
cui le due società detengono quote considerevoli, la conclusione della
Commissione nel senso della posizione dominante e dell'eliminazione della concorrenza
possa, considerati gli elementi di fatto riferiti, essere accolta.
Avendo dunque riguardo solo ai mercati francesi interessati
dalla concentrazione, in un secondo momento il Tribunale esamina l'argomento
della Schneider vertente su una modifica sostanziale, nella decisione
finale impugnata, della natura degli addebiti inizialmente contestati
alle parti dalla Commissione. La comunicazione degli addebiti è, infatti,
finalizzata a permettere all'impresa di proporre soluzioni ai problemi individuati
e di far valere le proprie ragioni prima che la Commissione adotti [nei suoi
confronti] una decisione definitiva. Nella comunicazione degli addebiti notificata
[alle parti] l'accento cadeva sulla "sovrapposizione" delle
attività del gruppo Schneider-Legrand in determinati mercati e sul conseguente
rafforzamento della Schneider rispetto ai grossisti. Nella decisione oggetto
della controversia la Commissione adopera il termine "addossamento",
che si riferisce a due posizioni dominanti detenute in un unico paese da due
imprese su due mercati settoriali distinti ma complementari. Poiché il
senso dell'addebito era differente, la Schneider non ha potuto presentare misure
correttive adeguate. Agendo in questa maniera e non permettendo alla Schneider
di presentare proposte di separazione adeguate, la Commissione ne ha violato
i diritti di difesa.
La presente sentenza annulla perciò la decisione di vietare la fusione.
Il Tribunale precisa che, in caso di nuovo esame della compatibilità della
misura [con il mercato comune] (se la Schneider intendesse ancora acquisire
la Legrand), il procedimento dovrebbe ricominciare dalla messa a punto di una
comunicazione precisa degli addebiti e riguardare unicamente i mercati francesi,
i soli che risultano interessati dall'attuazione della fusione.
Quanto alla seconda decisione della Commissione, oggetto della causa T-77/02,
con cui viene disposta la separazione della Legrand dalla Schneider, decisione
che ha come fondamento normativo la decisione di vietare la fusione, essa è
a propria volta annullata in quanto infondata a causa dell'annullamento del
veto alla fusione.
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