Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 90/02


7 novembre 2002

Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo, nella causa C-182/01

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Werner Jäger

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE, NON SI PUO' PRETENDERE CHE TUTTI GLI AGRICOLTORI DELLA COMUNITÁ SIANO TENUTI A DICHIARARE SE HANNO UTILIZZATO IL PRODOTTO DEL RACCOLTO DI OGNUNO DEI NUMEROSI RITROVATI VEGETALI PROTETTI

L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo considera che una società a responsabilità limitata, costituita da titolari di privative per ritrovati vegetali, non può rappresentare titolari privi della qualifica di soci per affermare il loro diritto collegato col "privilegio dell'agricoltore"

Il sistema comunitario di tutela dei ritrovati vegetali è disciplinato da un regolamento del 1994. Esso ha come finalità la tutela dei diritti del titolare della privativa. Tuttavia esiste la possibilità che gli agricoltori seminino nei loro campi il prodotto del raccolto che hanno ottenuto con materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza che sia necessaria l'autorizzazione del detto titolare. Tale eccezione viene denominata "privilegio dell'agricoltore" e si applica solo alle piante da foraggio, da olio e fibra, cereali e patate.

Un regolamento del 1995 sviluppa il “privilegio dell'agricoltore” e fa obbligo agli agricoltori che intendano avvalersene di pagare al titolare del diritto di privativa un'equa remunerazione, inferiore però all'importo da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione della stessa varietà con riferimento alla stessa zona. Tale regolamento disciplina anche l'obbligo di informazione a carico dell'agricoltore ai fini della remunerazione del titolare del diritto e consente ad un'organizzazione di titolari di privative per ritrovati vegetali stabilita nella Comunità di rivendicare nei confronti dell'agricoltore i diritti cui dà luogo il detto privilegio.

La Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, società a responsabilità limitata di diritto tedesco incaricata della tutela degli interessi economici dei titolari di privative per ritrovati vegetali, chiede che il sig. Jäger, agricoltore tedesco, la informi se ha esercitato il "privilegio dell'agricoltore" nella campagna 1997/1998. L'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali affinché:

a)    sia precisato su quali agricoltori gravi l'obbligo di informazione e
b)    sia stabilita se una società a responsabilità limitata, costituita da titolari di privative per ritrovati vegetali, possa invocare i diritti derivati dal "privilegio dell'agricoltore" in nome di titolari che non sono soci.

L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo ha presentato oggi le sue conclusioni.

L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

Sulla questione circa gli agricoltori che sono tenuti a fornire informazioni

L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo parte dagli argomenti esposti in una causa analoga 1 per sottolineare che il regolamento del 1994 è finalizzato a instaurare un regime di protezione comunitaria per i ritrovati vegetali. Pertanto, quando nelle sue disposizioni viene menzionato "l'agricoltore", viene fatto unicamente riferimento a coloro che utilizzano, nelle loro aziende, varietà vegetali protette.

Parimenti, il regolamento del 1995, nel disciplinare il "privilegio dell'agricoltore", dispone che la richiesta di informazioni può essere rivolta all'agricoltore solo dopo che questi abbia acquistato, consapevolmente, una varietà vegetale protetta e impone al titolare del diritto di privativa al momento dell'acquisto delle sementi alcuni obblighi.

L'Avvocato generale condivide la tesi della Saatgut-Treuhandverwaltung circa l'impossibilità per i titolari di privative per i ritrovati vegetali di dimostrare in ciascun caso specifico se gli agricoltori si avvalgono nei loro campi del "privilegio dell'agricoltore". Ritiene tuttavia che i titolari possano organizzarsi in modo da restare permanentemente informati, tramite intermediari e fornitori di sementi, sugli acquirenti del loro materiale di moltiplicazione. In tal modo, essi potranno rivolgere con maggiore successo domande di informazione.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'Avvocato generale Ruiz-Jarabo conclude che non si può pretendere che tutti gli agricoltori della Comunità siano tenuti a dichiarare se hanno utilizzato il prodotto ottenuto dal raccolto di ciascuno dei numerosi ritrovati vegetali protetti.

Sulla questione se una società a responsabilità limitata possa invocare i diritti derivati dal "privilegio dell'agricoltore" in nome di titolari di privative che non ne sono soci

L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo sostiene che il concetto di "organizzazione di titolari", riconosciuto nel regolamento del 1995, è talmente ampio da far pensare che il legislatore comunitario abbia voluto inglobarvi tutte le formule associative esistenti negli Stati membri, sempreché ricorrano tutte le condizioni fissate da dette norme.

Secondo il parere dell'Avvocato generale, i membri di tali organizzazioni debbono essere titolari di privative per ritrovati vegetali e possono essere da esse rappresentati solo se hanno conferito un mandato per iscritto. Inoltre se l'organizzazione adotta la forma giuridica di società a responsabilità limitata, può agire esclusivamente in nome dei suoi soci. Respinge pertanto la possibilità che una persona che non sia un socio conferisca un mandato a una società a responsabilità limitata, nella specie alla Saatgut- Treuhandverwaltung affinché, dietro corrispettivo, faccia valere i suoi diritti connessi col "privilegio degli agricoltori".

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: italiano, spagnolo e tedesco.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna
tel. (352) 43 03 2582
fax (352) 43 03 2674.
 

1 -     V. conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo del 21 marzo 2002 nella causa C-305/00, Schulin (comunicato stampa n. 31/02). Ambedue i documenti possono essere consultati sulla pagina WEB della Corte di giustizia delle Comunità europee: www.curia.eu.int .