Il sistema comunitario di tutela dei ritrovati vegetali è disciplinato
da un regolamento del 1994. Esso ha come finalità la tutela dei
diritti del titolare della privativa. Tuttavia esiste la possibilità che
gli agricoltori seminino nei loro campi il prodotto del raccolto che hanno ottenuto
con materiale di moltiplicazione di una varietà protetta senza che sia
necessaria l'autorizzazione del detto titolare. Tale eccezione viene denominata
"privilegio dell'agricoltore" e si applica solo alle piante da foraggio,
da olio e fibra, cereali e patate.
Un regolamento del 1995 sviluppa il privilegio dell'agricoltore
e fa obbligo agli agricoltori che intendano avvalersene di pagare al titolare
del diritto di privativa un'equa remunerazione, inferiore però all'importo
da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione
della stessa varietà con riferimento alla stessa zona. Tale regolamento
disciplina anche l'obbligo di informazione a carico dell'agricoltore ai fini
della remunerazione del titolare del diritto e consente ad un'organizzazione
di titolari di privative per ritrovati vegetali stabilita nella Comunità
di rivendicare nei confronti dell'agricoltore i diritti cui dà luogo il
detto privilegio.
La Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, società a responsabilità limitata
di diritto tedesco incaricata della tutela degli interessi economici dei titolari
di privative per ritrovati vegetali, chiede che il sig. Jäger, agricoltore
tedesco, la informi se ha esercitato il "privilegio dell'agricoltore"
nella campagna 1997/1998. L'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha sottoposto
alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali affinché:
a) sia precisato su quali agricoltori gravi l'obbligo
di informazione e
b) sia stabilita se una società a responsabilità
limitata, costituita da titolari di privative per ritrovati vegetali, possa
invocare i diritti derivati dal "privilegio dell'agricoltore" in nome
di titolari che non sono soci.
L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo ha presentato oggi le sue conclusioni.
L'Avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo parte dagli argomenti esposti in una causa
analoga 1 per sottolineare che il regolamento del 1994 è
finalizzato a instaurare un regime di protezione comunitaria per i ritrovati
vegetali. Pertanto, quando nelle sue disposizioni viene menzionato "l'agricoltore",
viene fatto unicamente riferimento a coloro che utilizzano, nelle loro aziende,
varietà vegetali protette.
Parimenti, il regolamento del 1995, nel disciplinare il "privilegio dell'agricoltore",
dispone che la richiesta di informazioni può essere rivolta all'agricoltore
solo dopo che questi abbia acquistato, consapevolmente, una varietà vegetale
protetta e impone al titolare del diritto di privativa al momento dell'acquisto
delle sementi alcuni obblighi.
L'Avvocato generale condivide la tesi della Saatgut-Treuhandverwaltung circa
l'impossibilità per i titolari di privative per i ritrovati vegetali di
dimostrare in ciascun caso specifico se gli agricoltori si avvalgono nei loro
campi del "privilegio dell'agricoltore". Ritiene tuttavia che i titolari
possano organizzarsi in modo da restare permanentemente informati, tramite intermediari
e fornitori di sementi, sugli acquirenti del loro materiale di moltiplicazione.
In tal modo, essi potranno rivolgere con maggiore successo domande di informazione.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'Avvocato generale Ruiz-Jarabo
conclude che non si può pretendere che tutti gli agricoltori della
Comunità siano tenuti a dichiarare se hanno utilizzato il prodotto ottenuto
dal raccolto di ciascuno dei numerosi ritrovati vegetali protetti.
Sulla questione se una società a responsabilità limitata possa
invocare i diritti derivati dal "privilegio dell'agricoltore" in nome
di titolari di privative che non ne sono soci
L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo sostiene che il concetto di "organizzazione
di titolari", riconosciuto nel regolamento del 1995, è talmente ampio
da far pensare che il legislatore comunitario abbia voluto inglobarvi tutte
le formule associative esistenti negli Stati membri, sempreché ricorrano
tutte le condizioni fissate da dette norme.
Secondo il parere dell'Avvocato generale, i membri di tali organizzazioni
debbono essere titolari di privative per ritrovati vegetali e possono essere
da esse rappresentati solo se hanno conferito un mandato per iscritto. Inoltre
se l'organizzazione adotta la forma giuridica di società a responsabilità
limitata, può agire esclusivamente in nome dei suoi soci. Respinge
pertanto la possibilità che una persona che non sia un socio conferisca
un mandato a una società a responsabilità limitata, nella specie alla
Saatgut- Treuhandverwaltung affinché, dietro corrispettivo, faccia valere
i suoi diritti connessi col "privilegio degli agricoltori".
Lingue disponibili: italiano, spagnolo e tedesco. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina
Internet www.curia.eu.int Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna |
1 - V. conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo del 21 marzo 2002 nella causa C-305/00, Schulin (comunicato stampa n. 31/02). Ambedue i documenti possono essere consultati sulla pagina WEB della Corte di giustizia delle Comunità europee: www.curia.eu.int .