Nel 1989 la società calcistica inglese Arsenal Football Club ha ottenuto
che fossero registrati come marchi - per un'ampia categoria di prodotti - i
termini «Arsenal» e «Arsenal Gunners» nonché gli emblemi
del cannone e dello scudo. L'Arsenal concepisce e fornisce i propri prodotti,
(come indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature) o li fa fabbricare
e fornire attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati. Tale attività
commerciale le procura considerevoli redditi.
Dal 1970 il sig. Reed vende souvenirs ed altri prodotti aventi origine dal
calcio, quasi tutti recanti segni che fanno riferimento all'Arsenal FC, in vari
chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC. Egli
specifica alla clientela che non si tratta di prodotti ufficiali, mediante un
cartello indicante in modo chiaro l'origine dei prodotti.
Addebitando al sig. Reed la vendita di prodotti che utilizzavano segni identici
a quelli registrati, l'Arsenal FC ha promosso un'azione per danni e un procedimento
per contraffazione di marchio.
La High Court of Justice ha respinto la domanda di risarcimento dei danni
in quanto l'Arsenal non era stato in grado di dimostrare l'esistenza di una
reale confusione da parte dei sostenitori tra i prodotti non ufficiali venduti
dal sig. Reed e quelli provenienti dall'Arsenal FC.
Per quanto riguarda l'azione per contraffazione, il giudice nazionale ha sottoposto
alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni pregiudiziali
riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario dei marchi.
Si tratta nella fattispecie di sapere se il titolare di un marchio validamente
registrato possa opporsi all'uso commerciale, da parte di un terzo, del suo
marchio su prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato,
qualora l'uso contestato non comprenda alcuna indicazione di origine dei prodotti.
L'altro problema consiste nel verificare in che misura il fatto che detto
uso possa essere percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno,
fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio possa incidere
sul diritto del titolare di opporsi all'uso illegittimo.
Nella sua sentenza, la Corte rammenta che la funzione essenziale del marchio
consiste nel garantire al consumatore la reale origine di un prodotto o di un
servizio, consentendogli di distinguerlo, senza possibilità di confusione
da quello di provenienza diversa.
Pertanto, il marchio svolge un ruolo essenziale nel sistema della concorrenza.
Esso deve costituire la garanzia che, da un lato, tutti i prodotti o servizi
che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo
di un'unica impresa e che, dall'altro, a quest'ultima puó attribuirsi la
responsabilità della loro qualità. Orbene, tale garanzia di provenienza
può essere garantita solo se il marchio è tutelato nei confronti dei
concorrenti che volessero abusare della sua posizione e della sua reputazione
vendendo prodotti non originali.
Tuttavia, tale tutela è riservata ai casi in cui l'uso del segno
da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio,
in particolare quella di garanzia di provenienza del prodotto.
Per i prodotti venduti dal sig. Reed non si può escludere un rischio
di confusione da parte dei tifosi della squadra per quanto riguarda la provenienza
dei prodotti. L'avvertenza figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo
cui i prodotti non sono prodotti ufficiali, non garantisce l'assenza di confusione.
Infatti, dal momento in cui i prodotti non ufficiali lasciano il chiosco in
cui figura l'avvertenza, alcuni consumatori possono considerarli prodotti originali
dell'Arsenal.
Di conseguenza, qualora si constati che un terzo fa uso commerciale di un
segno identico a un marchio validamente registrato su prodotti identici a quelli
per i quali è stato registrato, il titolare può opporsi al suddetto
uso. Non rileva il fatto che tale segno possa venire percepito dal pubblico
come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti
del titolare del marchio.
Lingue disponibili: francese, inglese, olandese, italiano, greco,
tedesco, spagnolo, portoghese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina
Internet www.curia.eu.int Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
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