Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 92/02


14 novembre 2002


Sentenza della Corte nella causa C-435/00

Geha Naftiliaki EPE e a. contro NPDD Limeniko Tameio Dodekanisou e Elliniko Dimosio


I TRASPORTI MARITTIMI TRA RODI E LA TURCHIA NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI A CONDIZIONI PIU' RIGOROSE RISPETTO A QUELLE APPLICATE AI TRASPORTI TRA RODI E GLI ALTRI PORTI GRECI OVVERO I PORTI DI ALTRI STATI MEMBRI

Un'eventuale differenziazione deve essere giustificata da oggettive particolarità del costo dei servizi portuali o del trattamento dei passeggeri

La Geha Naftiliaki EPE, la Total Scope NE e la comproprietà navale dei sigg. Charalambis e a. sono armatrici che, con le loro tre navi, effettuano trasporti con partenza dal porto di Rodi a destinazione della Turchia e propongono il ritorno in giornata. Le dette armatrici hanno trasportato, nel giugno 1996, 4 067 passeggeri giornalieri e 3 703 passeggeri in transito.

Nell'agosto 1996, la Cassa portuale del Dodecanneso ha accertato un mancato pagamento di dazi portuali; la questione è stata sottoposta al Tribunale amministrativo di Rodi.

La legge greca impone dazi portuali a favore dell'organismo pubblico che gestisce il porto; tali dazi vengono riscossi dalle agenzie marittime di turismo e sono a carico di tutti i passeggeri imbarcati in un porto greco, e si differenziano altresì a seconda della destinazione della nave. Tali dazi consistono in una maggiorazione proporzionale del prezzo del biglietto ovvero in un importo fisso. Essi sono indipendenti dalla nazionalità dei passeggeri o delle navi. I detti dazi sono più elevati per i passeggeri il cui porto di arrivo non sia un porto greco.

Il Tribunale amministrativo di Rodi si è rivolto alla Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo se il regolamento comunitario del 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi autorizzi

.    l'introduzione, da parte di una legge nazionale, di una restrizione alla prestazione di servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e paesi terzi

.    una differenziazione dei dazi portuali per i passeggeri diretti verso un paese terzo (25)

.    un calcolo dei dazi portuali in base alla distanza od alla posizione geografica del porto per quel che riguarda i trasporti a destinazione di porti di paesi terzi (27)

La Cassa portuale del Dodecanneso ha affermato che tali dazi portuali sono a carico non delle società di trasporto marittimo, bensì dei viaggiatori, e che, di conseguenza, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi di trasporto marittimo. Il detto ente ha sostenuto che tali dazi sono destinati a coprire le spese di costruzione e mantenimento delle installazioni portuali nonché a finanziare l'offerta dei servizi portuali in generale.

La Corte rileva anzitutto che la maggiorazione dei dazi portuali introdotta dalla legge greca incide direttamente e automaticamente sul prezzo del trasporto, cosicché la differenziazione dei dazi imposti ai passeggeri influisce necessariamente sul costo stesso del trasporto.

La Corte considera inoltre che la Cassa portuale del Dodecanneso non ha dimostrato che le spese effettive dei passaggi differiscano a seconda delle destinazioni nella stessa proporzione in cui differiscono tra loro i dazi portuali verso l'Europa o verso la Turchia e, di conseguenza, che i detti dazi siano oggettivamente giustificati, in particolare dall'offerta ai passeggeri di servizi differenti a seconda dei tragitti.

Orbene, il regolamento del 1986 ha applicato ai trasporti marittimi tra Stati membri il principio della libera prestazione dei servizi e l'ha esteso ai collegamenti tra uno Stato membro ed un paese terzo.

In forza di tale principio, il regolamento osta a dazi portuali differenti a seconda che si tratti di collegamenti interni o intracomunitari ovvero di collegamenti con un paese terzo, in assenza di una giustificazione oggettiva.

Pertanto, differenziazioni tariffarie in base alla destinazione, in assenza di una correlazione con le differenze di costo dei servizi portuali, costituiscono una restrizione alla libera prestazione di servizi che non è oggettivamente giustificata e sono, di conseguenza, incompatibili con il regolamento del 1986.

Ne consegue che i trasporti marittimi tra Rodi e la Turchia non possono essere assoggettati a condizioni più rigorose rispetto a quelle alle quali sono assoggettati i servizi marittimi tra Rodi e gli altri porti greci ovvero i porti di altri Stati membri.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, italiano, tedesco, inglese, greco, spagnolo.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna
tel. (352) 43 03 2582
fax (352) 43 03 2674.