La Geha Naftiliaki EPE, la Total Scope NE e la comproprietà navale dei
sigg. Charalambis e a. sono armatrici che, con le loro tre navi, effettuano
trasporti con partenza dal porto di Rodi a destinazione della Turchia e propongono
il ritorno in giornata. Le dette armatrici hanno trasportato, nel giugno 1996,
4 067 passeggeri giornalieri e 3 703 passeggeri in transito.
Nell'agosto 1996, la Cassa portuale del Dodecanneso ha accertato un mancato
pagamento di dazi portuali; la questione è stata sottoposta al Tribunale
amministrativo di Rodi.
La legge greca impone dazi portuali a favore dell'organismo pubblico che gestisce
il porto; tali dazi vengono riscossi dalle agenzie marittime di turismo e sono
a carico di tutti i passeggeri imbarcati in un porto greco, e si differenziano
altresì a seconda della destinazione della nave. Tali dazi consistono in
una maggiorazione proporzionale del prezzo del biglietto ovvero in un importo
fisso. Essi sono indipendenti dalla nazionalità dei passeggeri o delle
navi. I detti dazi sono più elevati per i passeggeri il cui porto di
arrivo non sia un porto greco.
Il Tribunale amministrativo di Rodi si è rivolto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee chiedendo se il regolamento comunitario del 1986
che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi
tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi autorizzi
. l'introduzione, da parte di una legge nazionale,
di una restrizione alla prestazione di servizi di trasporto marittimo tra Stati
membri e paesi terzi
. una differenziazione dei dazi portuali per i passeggeri
diretti verso un paese terzo (25)
. un calcolo dei dazi portuali in base alla distanza
od alla posizione geografica del porto per quel che riguarda i trasporti a destinazione
di porti di paesi terzi (27)
La Cassa portuale del Dodecanneso ha affermato che tali dazi portuali sono
a carico non delle società di trasporto marittimo, bensì dei viaggiatori,
e che, di conseguenza, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento
sui servizi di trasporto marittimo. Il detto ente ha sostenuto che tali dazi
sono destinati a coprire le spese di costruzione e mantenimento delle installazioni
portuali nonché a finanziare l'offerta dei servizi portuali in generale.
La Corte rileva anzitutto che la maggiorazione dei dazi portuali introdotta
dalla legge greca incide direttamente e automaticamente sul prezzo del
trasporto, cosicché la differenziazione dei dazi imposti ai passeggeri
influisce necessariamente sul costo stesso del trasporto.
La Corte considera inoltre che la Cassa portuale del Dodecanneso non ha dimostrato
che le spese effettive dei passaggi differiscano a seconda delle destinazioni
nella stessa proporzione in cui differiscono tra loro i dazi portuali verso
l'Europa o verso la Turchia e, di conseguenza, che i detti dazi siano oggettivamente
giustificati, in particolare dall'offerta ai passeggeri di servizi differenti
a seconda dei tragitti.
Orbene, il regolamento del 1986 ha applicato ai trasporti marittimi tra Stati
membri il principio della libera prestazione dei servizi e l'ha esteso
ai collegamenti tra uno Stato membro ed un paese terzo.
In forza di tale principio, il regolamento osta a dazi portuali differenti
a seconda che si tratti di collegamenti interni o intracomunitari ovvero di
collegamenti con un paese terzo, in assenza di una giustificazione oggettiva.
Pertanto, differenziazioni tariffarie in base alla destinazione, in assenza
di una correlazione con le differenze di costo dei servizi portuali, costituiscono
una restrizione alla libera prestazione di servizi che non è oggettivamente
giustificata e sono, di conseguenza, incompatibili con il regolamento del 1986.
Ne consegue che i trasporti marittimi tra Rodi e la Turchia non possono
essere assoggettati a condizioni più rigorose rispetto a quelle alle
quali sono assoggettati i servizi marittimi tra Rodi e gli altri porti greci
ovvero i porti di altri Stati membri.
Lingue disponibili: francese, italiano, tedesco, inglese, greco, spagnolo. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna tel. (352) 43 03 2582 fax (352) 43 03 2674. |