Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 98/02


10 dicembre 2002

Sentenza della Corte nella causa C-29/99

Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea


LA CORTE ANNULLA PARZIALMENTE LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (CEEA O EURATOM) ALLA CONVENZIONE SULLA SICURE ZA NUCLEARE IN VISTA DELL'ESTENSIONE DI COMPETENZE DELLA CEEA IN TALE MATERIA

Il Consiglio avrebbe dovuto citare in tale dichiarazione l'insieme delle competenze della CEEA     nei settori regolati dalla Convenzione


La Convenzione sulla sicurezza nucleare è stata adottata nel 1994 nell'ambito di una conferenza diplomatica convocata dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Ratificata anche da tutti gli Stati membri, essa è entrata in vigore nel 1996. I suoi obiettivi sono, in particolare: l'istituzione di un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero e di difese efficaci contro i rischi radiologici negli impianti nucleari, nonché la prevenzione degli incidenti radiologici. La Convenzione impone alle organizzazioni internazionali che ne fanno parte di comunicare al depositario quali sono le loro competenze nel settore della convenzione stessa.

Nell'ambito del Trattato CEEA, il Consiglio ha adottato nel 1998 una decisione che approva l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia l'annullamento parziale di tale decisione nei limiti in cui essa non enuncia l'insieme delle competenze della CEEA nei settori contemplati dalla Convenzione.

La Corte rileva che quando il Consiglio approva, conformemente all'art. 101 del Trattato CEEA, l'adesione ad una convenzione internazionale senza alcuna riserva, esso deve rispettare le condizioni previste da questa stessa Convenzione per una tale adesione. Nell'ambito della Convenzione sulla sicurezza nucleare, il Consiglio deve comunicare al depositario una dichiarazione di competenze completa.

Dato che il Trattato CEEA non contiene un titolo relativo agli impianti di produzione di energia nucleare, la Corte sottolinea che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione delle disposizioni del Trattato CEEA relative alla protezione sanitaria.

La Corte ricorda che tali disposizioni sono già state interpretate in senso lato, al fine di dar loro un effetto utile. La Corte conclude che non occorre operare una separazione artificiosatra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Alla luce di questa constatazione, la Corte verifica se i settori contemplati dalla Convenzione rientrino _ almeno in parte _ nelle competenze dell'Euratom.

La Corte considera che nei settori riguardanti:

.    l'istituzione di un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari;

.    le misure relative alla valutazione e alla verifica della sicurezza;

.    la pianificazione di emergenza;

.    la localizzazione di un impianto nucleare; e

.    la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari,

l'Euratom possiede competenze che derivano dal Trattato. Esse avrebbero dovuto essere menzionate nella dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio con la quale quest'ultimo ha approvato l'adesione della CEEA alla Convenzione.

Di conseguenza, la Corte annulla la dichiarazione del Consiglio nei limiti in cui gli articoli della Convenzione per i quali l'Euratom possiede una competenza non sono menzionati nella dichiarazione di adesione.


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