La Convenzione sulla sicurezza nucleare è stata adottata nel 1994 nell'ambito di una conferenza
diplomatica convocata dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Ratificata anche da tutti
gli Stati membri, essa è entrata in vigore nel 1996. I suoi obiettivi sono, in particolare:
l'istituzione di un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero e di difese efficaci contro
i rischi radiologici negli impianti nucleari, nonché la prevenzione degli incidenti radiologici. La
Convenzione impone alle organizzazioni internazionali che ne fanno parte di comunicare al
depositario quali sono le loro competenze nel settore della convenzione stessa.
Nell'ambito del Trattato CEEA, il Consiglio ha adottato nel 1998 una decisione che approva
l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia l'annullamento parziale di tale decisione nei
limiti in cui essa non enuncia l'insieme delle competenze della CEEA nei settori contemplati
dalla Convenzione.
La Corte rileva che quando il Consiglio approva, conformemente all'art. 101 del Trattato CEEA,
l'adesione ad una convenzione internazionale senza alcuna riserva, esso deve rispettare le
condizioni previste da questa stessa Convenzione per una tale adesione. Nell'ambito della
Convenzione sulla sicurezza nucleare, il Consiglio deve comunicare al depositario una
dichiarazione di competenze completa.
Dato che il Trattato CEEA non contiene un titolo relativo agli impianti di produzione di energia
nucleare, la Corte sottolinea che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione
delle disposizioni del Trattato CEEA relative alla protezione sanitaria.
La Corte ricorda che tali disposizioni sono già state interpretate in senso lato, al fine di dar
loro un effetto utile. La Corte conclude che non occorre operare una separazione artificiosatra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
Alla luce di questa constatazione, la Corte verifica se i settori contemplati dalla Convenzione
rientrino _ almeno in parte _ nelle competenze dell'Euratom.
La Corte considera che nei settori riguardanti:
. l'istituzione di un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli
impianti nucleari;
. le misure relative alla valutazione e alla verifica della sicurezza;
. la pianificazione di emergenza;
. la localizzazione di un impianto nucleare; e
. la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari,
l'Euratom possiede competenze che derivano dal Trattato. Esse avrebbero dovuto essere
menzionate nella dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio con la quale quest'ultimo
ha approvato l'adesione della CEEA alla Convenzione.
Di conseguenza, la Corte annulla la dichiarazione del Consiglio nei limiti in cui gli articoli
della Convenzione per i quali l'Euratom possiede una competenza non sono menzionati
nella dichiarazione di adesione.
Lingue disponibili: DE/FR/EN/ES/IT/NL.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" - |