Il 5 giugno 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/37/CE
relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Tale direttiva
doveva essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali entro il 30 settembre 2002. Le
norme relative alla composizione delle sigarette devono entrare in vigore il 1° gennaio 2004
per quanto riguarda le sigarette commercializzate nella Comunità. Il divieto di utilizzare sulla
confezione dei prodotti del tabacco taluni elementi descrittivi come i termini "light" e "mild"
deve entrare in vigore il 30 settembre 2003.
Due fabbricanti britannici di prodotti del tabacco, la British American Tobacco Limited e la
Imperial Tobacco Limited, hanno contestato dinanzi alla High Court of Justice (Administrative
Court) l'obbligo del Regno Unito di trasporre la direttiva in diritto nazionale. Tale giudice ha
proposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione
della direttiva.
Esame della validità della direttiva
La Corte esamina anzitutto se il fondamento giuridico che, nel Trattato CE, attribuisce alla
Comunità la competenza ad adottare provvedimenti di armonizzazione per la realizzazione del
mercato interno, poteva essere utilizzato nel caso di specie.
I fabbricanti di prodotti del tabacco hanno affermato che la direttiva non avrebbe lo scopo di
assicurare la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità, ma quello di armonizzare le
norme nazionali in materia di tutela della salute contro il tabagismo, competenza che non
appartiene alla Comunità.
I provvedimenti comunitari di armonizzazione precedentemente adottati contengono solo
disposizioni circoscritte in materia di lavorazione e di etichettatura dei prodotti del tabacco(direttiva 89/622 sull'etichettatura e direttiva 90/239 sul tenore massimo di catrame delle
sigarette). Gli Stati membri erano quindi liberi di adottare disposizioni nazionali per gli aspetti
non disciplinati da tali direttive.
Peraltro, la crescente consapevolezza nel pubblico della nocività per la salute del consumo dei
prodotti del tabacco rendeva verosimile l'adozione da parte degli Stati membri di norme
destinate a scoraggiare più efficacemente il consumo dei prodotti del tabacco (indicazioni o
avvertenze sulla confezione) o a ridurre gli effetti nocivi di esso (nuovi requisiti di
composizione delle sigarette). Taluni Stati membri avevano del resto già adottato disposizioni
in tal senso.
In tale contesto, una nuova direttiva di armonizzazione permette di evitare l'insorgere di
ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco nella Comunità che deriverebbero
dall'adozione di norme nazionali contenenti obblighi divergenti per quanto riguarda la
lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco.
Il divieto di fabbricare nella Comunità sigarette non conformi alla direttiva anche a fini di
esportazione verso paesi terzi contribuisce anch'esso al buon funzionamento del mercato
interno in quanto permette di evitare la reimportazione illecita o lo sviamento del traffico di tali
prodotti all'interno della Comunità.
Pertanto la direttiva ha effettivamente lo scopo di migliorare le condizioni di funzionamento
del mercato interno ed essa poteva essere adottata sul fondamento giuridico
dell'armonizzazione del mercato interno.
Per quanto riguarda la proporzionalità dei provvedimenti di armonizzazione previsti dalla
direttiva, la Corte rileva, anzitutto, che il divieto di fabbricare sigarette che non rispettino i
tenori massimi (di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio) fissati dalla direttiva è
particolarmente adatto a prevenire alla fonte gli sviamenti di traffico riguardanti sigarette
fabbricate all'interno della Comunità per essere esportate verso paesi terzi. Tali sviamenti non
possono essere combattuti altrettanto efficacemente da una misura alternativa come
l'inasprimento dei controlli alle frontiere della Comunità.
In seguito, la Corte rileva che gli obblighi stabiliti dalla direttiva per quanto riguarda le
indicazioni sui pacchetti di sigarette dei tenori di sostanze nocive e le avvertenze relative
ai rischi per la salute non sono eccessivi.
Infine, secondo la Corte, il divieto di utilizzare sulle confezioni dei prodotti del tabacco
elementi descrittivi indicanti che un prodotto del tabacco è meno nocivo degli altri (per
esempio "light" e "mild"), che possono trarre in inganno il consumatore, è idoneo a conseguire
un livello elevato di tutela in materia di salute. Tale divieto mira infatti a garantire che il
consumatore sia informato in modo obiettivo della nocività dei prodotti del tabacco. Tale
divieto non è sproporzionato, in quanto non è certo che la semplice regolamentazione dell'uso
degli elementi descrittivi sarebbe stata altrettanto efficace nel garantire un'informazione
obiettiva dei consumatori, essendo tali elementi per loro natura idonei a incoraggiare il
tabagismo.
Per quel che riguarda il rispetto del diritto di marchio dei fabbricanti di prodotti del tabacco,
la Corte sottolinea che essi possono continuare, malgrado la soppressione di tali elementi
descrittivi sulla confezione, a contraddistinguere i loro prodotti per mezzo di altri segni
distintivi. Le limitazioni al diritto di marchio che derivano da tale soppressione rispondono ad
un obiettivo di interesse generale perseguito dalla Comunità e non ledono la sostanza di tale
diritto.
Al termine di tale analisi, la Corte giunge a concludere che la direttiva non è invalida.
Interpretazione della portata della direttiva
Il divieto di taluni elementi descrittivi sulla confezione si applica solo ai prodotti del tabacco
commercializzati entro la Comunità ovvero anche ai prodotti del tabacco confezionati in
quest'ultima per l'esportazione verso paesi terzi?
L'obiettivo principale della direttiva in questione è quello di migliorare il funzionamento del
mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco, garantendo un livello elevato di
protezione della salute. Alla luce di tale obiettivo e tenuto conto della redazione delle
disposizioni della direttiva, la Corte dichiara che il legislatore comunitario non ha voluto
estendere il divieto di commercializzare nella Comunità i prodotti del tabacco la cui confezione
presenta elementi descrittivi vietati ai prodotti del tabacco confezionati nella Comunità e
destinati alla commercializzazione in paesi terzi. Il divieto di apporre sulla confezione dei
prodotti del tabacco elementi descrittivi come i termini "light" e "mild" si applica pertanto
esclusivamente ai prodotti commercializzati nella Comunità.
NB: E' la seconda volta che la Corte è invitata a pronunciarsi su una direttiva comunitaria
diretta alla lotta contro il tabagismo. Infatti il 5 ottobre 2000, la Corte ha annullato la direttiva
relativa alla pubblicità in favore del tabacco, causa C-376/98, Germania/Parlamento e
Consiglio, Racc. pag. I-8419. Vedi comunicato stampa n. 72/00, www.curia.eu.int
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