Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 99/02

10 dicembre 2002


Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-491/01

British American Tobacco (Investments) Limited e Imperial Tobacco Limited/Secretary of State for Health

LA CORTE CONFERMA LA VALIDITÁ DELLA DIRETTIVA RELATIVA ALLA LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO

Il divieto previsto dalla direttiva di usare sulla confezione dei prodotti del tabacco taluni elementi descrittivi come i termini "light" e "mild" si applica esclusivamente ai prodotti commercializzati nella Comunità e non a quelli esportati verso paesi terzi


Il 5 giugno 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/37/CE
relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Tale direttiva doveva essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali entro il 30 settembre 2002. Le norme relative alla composizione delle sigarette devono entrare in vigore il 1° gennaio 2004 per quanto riguarda le sigarette commercializzate nella Comunità. Il divieto di utilizzare sulla confezione dei prodotti del tabacco taluni elementi descrittivi come i termini "light" e "mild" deve entrare in vigore il 30 settembre 2003.

Due fabbricanti britannici di prodotti del tabacco, la British American Tobacco Limited e la Imperial Tobacco Limited, hanno contestato dinanzi alla High Court of Justice (Administrative Court) l'obbligo del Regno Unito di trasporre la direttiva in diritto nazionale. Tale giudice ha proposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione della direttiva.

Esame della validità della direttiva

La Corte esamina anzitutto se il fondamento giuridico che, nel Trattato CE, attribuisce alla Comunità la competenza ad adottare provvedimenti di armonizzazione per la realizzazione del mercato interno, poteva essere utilizzato nel caso di specie.

I fabbricanti di prodotti del tabacco hanno affermato che la direttiva non avrebbe lo scopo di assicurare la libera circolazione di tali prodotti nella Comunità, ma quello di armonizzare le norme nazionali in materia di tutela della salute contro il tabagismo, competenza che non appartiene alla Comunità.

I provvedimenti comunitari di armonizzazione precedentemente adottati contengono solo disposizioni circoscritte in materia di lavorazione e di etichettatura dei prodotti del tabacco(direttiva 89/622 sull'etichettatura e direttiva 90/239 sul tenore massimo di catrame delle sigarette). Gli Stati membri erano quindi liberi di adottare disposizioni nazionali per gli aspetti non disciplinati da tali direttive.

Peraltro, la crescente consapevolezza nel pubblico della nocività per la salute del consumo dei prodotti del tabacco rendeva verosimile l'adozione da parte degli Stati membri di norme destinate a scoraggiare più efficacemente il consumo dei prodotti del tabacco (indicazioni o avvertenze sulla confezione) o a ridurre gli effetti nocivi di esso (nuovi requisiti di composizione delle sigarette). Taluni Stati membri avevano del resto già adottato disposizioni in tal senso.

In tale contesto, una nuova direttiva di armonizzazione permette di evitare l'insorgere di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco nella Comunità che deriverebbero dall'adozione di norme nazionali contenenti obblighi divergenti per quanto riguarda la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco.

Il divieto di fabbricare nella Comunità sigarette non conformi alla direttiva anche a fini di esportazione verso paesi terzi contribuisce anch'esso al buon funzionamento del mercato interno in quanto permette di evitare la reimportazione illecita o lo sviamento del traffico di tali prodotti all'interno della Comunità.

Pertanto la direttiva ha effettivamente lo scopo di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno ed essa poteva essere adottata sul fondamento giuridico dell'armonizzazione del mercato interno.

Per quanto riguarda la proporzionalità dei provvedimenti di armonizzazione previsti dalla direttiva, la Corte rileva, anzitutto, che il divieto di fabbricare sigarette che non rispettino i tenori massimi (di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio) fissati dalla direttiva è particolarmente adatto a prevenire alla fonte gli sviamenti di traffico riguardanti sigarette fabbricate all'interno della Comunità per essere esportate verso paesi terzi. Tali sviamenti non possono essere combattuti altrettanto efficacemente da una misura alternativa come l'inasprimento dei controlli alle frontiere della Comunità.

In seguito, la Corte rileva che gli obblighi stabiliti dalla direttiva per quanto riguarda le indicazioni sui pacchetti di sigarette dei tenori di sostanze nocive e le avvertenze relative ai rischi per la salute non sono eccessivi.
Infine, secondo la Corte, il divieto di utilizzare sulle confezioni dei prodotti del tabacco elementi descrittivi indicanti che un prodotto del tabacco è meno nocivo degli altri (per esempio "light" e "mild"), che possono trarre in inganno il consumatore, è idoneo a conseguire un livello elevato di tutela in materia di salute. Tale divieto mira infatti a garantire che il consumatore sia informato in modo obiettivo della nocività dei prodotti del tabacco. Tale divieto non è sproporzionato, in quanto non è certo che la semplice regolamentazione dell'uso degli elementi descrittivi sarebbe stata altrettanto efficace nel garantire un'informazione obiettiva dei consumatori, essendo tali elementi per loro natura idonei a incoraggiare il tabagismo.

Per quel che riguarda il rispetto del diritto di marchio dei fabbricanti di prodotti del tabacco, la Corte sottolinea che essi possono continuare, malgrado la soppressione di tali elementi descrittivi sulla confezione, a contraddistinguere i loro prodotti per mezzo di altri segni distintivi. Le limitazioni al diritto di marchio che derivano da tale soppressione rispondono ad un obiettivo di interesse generale perseguito dalla Comunità e non ledono la sostanza di tale diritto.

Al termine di tale analisi, la Corte giunge a concludere che la direttiva non è invalida.

Interpretazione della portata della direttiva


Il divieto di taluni elementi descrittivi sulla confezione si applica solo ai prodotti del tabacco commercializzati entro la Comunità ovvero anche ai prodotti del tabacco confezionati in quest'ultima per l'esportazione verso paesi terzi?

L'obiettivo principale della direttiva in questione è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti del tabacco, garantendo un livello elevato di protezione della salute. Alla luce di tale obiettivo e tenuto conto della redazione delle disposizioni della direttiva, la Corte dichiara che il legislatore comunitario non ha voluto estendere il divieto di commercializzare nella Comunità i prodotti del tabacco la cui confezione presenta elementi descrittivi vietati ai prodotti del tabacco confezionati nella Comunità e destinati alla commercializzazione in paesi terzi. Il divieto di apporre sulla confezione dei prodotti del tabacco elementi descrittivi come i termini "light" e "mild" si applica pertanto esclusivamente ai prodotti commercializzati nella Comunità.

NB: E' la seconda volta che la Corte è invitata a pronunciarsi su una direttiva comunitaria diretta alla lotta contro il tabagismo. Infatti il 5 ottobre 2000, la Corte ha annullato la direttiva relativa alla pubblicità in favore del tabacco, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-8419. Vedi comunicato stampa n. 72/00, www.curia.eu.int 


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