Le società Monsanto Agricoltura Italia Spa, Monsanto Europe SA, Syngenta
Seeds Spa, Syngenta Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia Srl, Pioneer Overseas Corporation
operano nel settore della biotecnologia alimentare.
A seguito di due decisioni della Commissione aventi ad oggetto l'immissione
sul mercato di granoturco geneticamente modificato (emesse sulla base della
direttiva del Consiglio 90/220) la Francia e il Regno Unito hanno autorizzato
l'immissione sul mercato da parte di talune società di grani di mais geneticamente
modificati. Si tratta, in particolare, della linea BT-11 (per la resistenza
agli insetti) e MON 810 (per una accresciuta tolleranza a un erbicida).
Il procedimento di autorizzazione adottato è stato quello detto "semplificato".
In Italia, in data 4 agosto 2000, il governo italiano ha adottato
un decreto in forza del quale la commercializzazione e l'utilizzo di siffatti
prodotti transgenici sono state sospese in applicazione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti
alimentari. Detto regolamento conferisce agli Stati membri e alla Commissione
tale potere, qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione
delle informazioni esistenti vi sia motivo di ritenere che l'uso di un alimento
o di un ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
Le società menzionate hanno pertanto proposto un ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Consiglio dei Ministri e il suo presidente e altre autorità italiane,
diretto a fare annullare il decreto e a ottenere il risarcimento del pregiudizio
che esse asseriscono di avere subito.
Il TAR si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima
statuisca sulla validità del procedimento semplificato e verifichi se esso
è conforme ai principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza.
Tenuto conto dei rischi potenziali, il giudice italiano mette in dubbio la
fondatezza di tale procedimento che non richiede una valutazione completa della
sicurezza degli alimenti e ingredienti alimentari alla luce dei rischi che essi
comportano per la salute umana e per l'ambiente e che non implica una partecipazione
degli Stati membri e dei loro organismi scientifici.
Un siffatto procedimento semplificato, dal momento che è previsto unicamente
per esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa,
porta - secondo il giudice italiano- a mettere sul mercato alimenti o ingredienti
alimentari per i quali non sono disponibili informazioni circa gli effetti sulla
salute.
L'udienza relativa alla causa di cui sopra avrà luogo martedì
24 settembre alle 10.30 dinanzi al plenum della Corte di giustizia
delle Comunità europee.
In data 24 settembre sarà disponibile la relazione d'udienza relativa
a tale causa (nella lingua di procedura, l'italiano).
Per potere ottenere l'accreditamento si prega di farci pervenire di ritorno
il modulo allegato.
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |
Sarà disponibile una sala stampa munita di attrezzatura d'ufficio
Si prega di tener presente quanto segue:
* durante l'udienza non è autorizzato l'uso di telefoni portatili o altri
apparecchi elettronici sonori;
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per tutta l'udienza;
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può essere istituito un "pool" presso la Divisione Stampa e Informazione;
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