Divisione Stampa e Informazione

                                    

COMUNICATO STAMPA n. 74/02

18 settembre 2002

Udienza di martedì 24 settembre 2002 nella causa C-236/01

Monsanto agricoltura Italia e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.


Le società Monsanto Agricoltura Italia Spa, Monsanto Europe SA, Syngenta Seeds Spa, Syngenta Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia Srl, Pioneer Overseas Corporation operano nel settore della biotecnologia alimentare.

A seguito di due decisioni della Commissione aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di granoturco geneticamente modificato (emesse sulla base della direttiva del Consiglio 90/220) la Francia e il Regno Unito hanno autorizzato l'immissione sul mercato da parte di talune società di grani di mais geneticamente modificati. Si tratta, in particolare, della linea BT-11 (per la resistenza agli insetti) e MON 810 (per una accresciuta tolleranza a un erbicida). Il procedimento di autorizzazione adottato è stato quello detto "semplificato".

In Italia, in data 4 agosto 2000, il governo italiano ha adottato un decreto in forza del quale la commercializzazione e l'utilizzo di siffatti prodotti transgenici sono state sospese in applicazione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti alimentari. Detto regolamento conferisce agli Stati membri e alla Commissione tale potere, qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione delle informazioni esistenti vi sia motivo di ritenere che l'uso di un alimento o di un ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Le società menzionate hanno pertanto proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri e il suo presidente e altre autorità italiane, diretto a fare annullare il decreto e a ottenere il risarcimento del pregiudizio che esse asseriscono di avere subito.

Il TAR si è rivolto alla Corte di giustizia affinché quest'ultima statuisca sulla validità del procedimento semplificato e verifichi se esso è conforme ai principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza.

Tenuto conto dei rischi potenziali, il giudice italiano mette in dubbio la fondatezza di tale procedimento che non richiede una valutazione completa della sicurezza degli alimenti e ingredienti alimentari alla luce dei rischi che essi comportano per la salute umana e per l'ambiente e che non implica una partecipazione degli Stati membri e dei loro organismi scientifici.

Un siffatto procedimento semplificato, dal momento che è previsto unicamente per esigenze di celerità e di semplificazione dell'azione amministrativa, porta - secondo il giudice italiano- a mettere sul mercato alimenti o ingredienti alimentari per i quali non sono disponibili informazioni circa gli effetti sulla salute.

L'udienza relativa alla causa di cui sopra avrà luogo martedì 24 settembre alle 10.30 dinanzi al plenum della Corte di giustizia delle Comunità europee.

***

In data 24 settembre sarà disponibile la relazione d'udienza relativa a tale causa (nella lingua di procedura, l'italiano).

Per potere ottenere l'accreditamento si prega di farci pervenire di ritorno il modulo allegato.


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